Il conferimento a realizzo controllato in caso di conferente non residente

Il regime del realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, TUIR può trovare applicazione anche quando il conferente è una persona fisica non residente, purché la società conferitaria acquisisca il controllo della partecipata e entrambe le società siano residenti in Italia. In tale ipotesi, la plusvalenza potrebbe non essere imponibile in Italia in forza della convenzione contro le doppie imposizioni.

Il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato è un regime di grande interesse che consente agli operatori di creare la società holding senza scontare il regime impositivo oneroso previsto dall’art. 9, TUIR; norma che determina la plusvalenza come differenza tra il valore normale della partecipazione conferita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione oggetto di conferimento in capo al socio conferente. 

Ipotizziamo che Tizio sia una persona fisica fiscalmente residente all’estero che intende conferire la società Alfa Italia S.r.l. interamente posseduta in una newco Beta Italia S.r.l. Si assume, inoltre, che la partecipazione in Alfa non sia detenuta nella sfera di una stabile organizzazione situata nel nostro Paese. 

In questo caso, il regime del realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, TUIRpare trovare serenamente applicazione in quanto: 

  • la conferitaria (Beta Italia holding) acquisisce il controllo dei voti nell’assemblea di Alfa Italia; 
  • sia Alfa che Beta sono società di capitali residenti in Italia; 
  • la norma non pone alcun requisito in ordine al conferente, ben potendo lo stesso essere non residente. 

Il realizzo controllato, pertanto, sembra essere garantito anche ai conferenti non residenti. Si deve tuttavia valutare se per caso esista altra norma domestica applicabile che presenti uno status di priorità rispetto all’art. 177, comma 2, TUIR

Va, anzitutto, esclusa l’applicazione del regime ordinario, di cui all’art. 9 TUIR, destinato a cedere, ove ricorrano i relativi presupposti, rispetto al regime del realizzo controllato, al quale il principio di diritto n. 10/2020 riconosce carattere prevalente. La risposta a interpello n. 180/2025 ha, tuttavia, previsto la prevalenza dell’art. 175, TUIR, sull’art. 177, comma 2, TUIR. Nel caso oggetto della nostra analisi, tuttavia, la norma non può trovare applicazione, in quanto riservata ai conferenti e conferitari che operano nella sfera di impresa commerciale italiana. 

Resta da valutare l’applicazione dell’art. 178, TUIR, relativo al conferimento intracomunitario, norma che tradizionalmente reca un regime di vera e propria neutralità fiscale e non di “mero” realizzo controllato. Al riguardo, si deve segnalare che l’ufficio non è mai intervenuto per valutare la gerarchia di detta disposizione rispetto alle altre norme del TUIR, probabilmente anche in considerazione del fatto che la casistica di applicazione risultava circoscritta al conferimento di una società comunitaria in un un’altra residente in un Paese comunitario diverso. Invero, a seguito del D.Lgs. n. 192/2024, la nuova formulazione della norma prevede che la conferita e la conferitaria potrebbero essere localizzate anche nel medesimo Paese. La norma, tuttavia, non precisa che il Paese non può essere l’Italia. Se questa conclusione fosse confermata, si verificherebbe la paradossale conclusione per cui il regime di neutralità fiscale troverebbe applicazione anche per i conferimenti domestici. A dispetto della lettera della norma, tuttavia, la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 precisa che la conferita e la conferitaria possono essere localizzate nello stesso Paese, ma questo deve esser diverso dall’Italia. Abbandoniamo, quindi, quanto meno per ragioni prudenziali, questa strada e confermiamo che il regime di realizzo controllato dell’art. 177, comma 2, TUIR, trova applicazione anche in relazione al conferente persona fisica non residente

A questo punto, tuttavia, si rende necessario valutare il regime impositivo nel Paese estero. Se il conferente è residente in un Paese comunitario, potrebbe essere presente nel suo ordinamento una previsione analoga al nostro art. 178, TUIR, e l’operazione potrebbe avvenire in neutralità fiscale, ma la cosa non pare scontata. Diversamente, se residente in un Paese extracomunitario, si deve necessariamente esplorare la normativa estera. 

Un ulteriore tassello da approfondire in questo caso, inoltre, attiene alla previsione convenzionale. Ipotizzando che la società conferita italiana non sia prevalentemente costituita da beni immobili, la convenzione riserverà quasi sicuramente la potestà impositiva sulla plusvalenza al Paese del conferente

Di conseguenza, alla luce delle considerazioni svolte: 

  • la plusvalenza non sarà imponibile in Italia per cui, nel contesto del realizzo controllato, risulterà opportuno operare un conferimento a valore normale; 
  • rimane da valutare, tuttavia, il regime impositivo nel Paese di residenza del conferente

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