Principali aspetti fiscali dello scambio di partecipazioni

Lo scambio di partecipazioni può avvenire tramite conferimento o permuta, con regole fiscali diverse. Il conferimento segue, in via ordinaria, il valore normale ex art. 9 TUIR, salvo l’applicazione dei regimi degli artt. 177 o 175 TUIR. La permuta, invece, può beneficiare della neutralità ex art. 177, comma 1, TUIR, se consente alla società acquirente di ottenere o integrare il controllo della partecipata.

La disciplina dell’operazione di scambio di partecipazioni, contemplata fiscalmente nell’originaria versione dell’art. 177, TUIR, può articolarsi attraverso il conferimento o la permuta di partecipazioni.

In entrambi i casi, vi è neutralità fiscale in presenza di una piena continuità nei valori fiscali di riferimento, comportando, diversamente, una tassazione in capo a una delle parti, cui corrisponde un costo fiscalmente riconosciuto di quanto apportato per l’altra parte.

Il conferimento di partecipazioni

Lo scambio di partecipazioni si può, quindi, attivare con il conferimento di partecipazioni, nell’esperienza pratica spesso visibile nell’ambito di strategie di passaggio generazionale o di più generale volontà di esercitare a livello unitario la direzione e il coordinamento verso uno o più società per il tramite della conferitaria, ad esempio.

Dunque, una delle modalità per scambiare partecipazioni potrebbe vedere i soci della società “α” conferire azioni/quote della società target “β” (controllata da “α”) alla società acquirente (conferitaria) “γ”. Ne conseguirebbe, per quest’ultima, l’aumento di capitale sociale al servizio del conferimento in parola, attribuendo le nuove azioni/quote emesse ai soci della società “α” che hanno effettuato il conferimento. In tal maniera si permette a “γ” di acquistare o integrare il controllo di “β”.

Ad esempio, supponendo che:

  • il valore nominale delle azioni di “γ sia pari a 1,5;
  • per ogni azione di “β corrispondano 0,1 azioni di “γ con conguaglio in denaro di 0,9;
  • i soci di “α” effettuino il conferimento di 3.200 azioni della società target “β” (controllata da “α”) alla società acquirente “γ”;
  • a seguito del predetto conferimento, vi sia l’aumento di capitale di “γ” al servizio del conferimento, con emissione di 320 azioni di “γ” a favore dei soci della società “α”, con 2.880 di conguaglio.

In questo caso, il numero delle azioni emesse da “γ è pari a 320, ovvero 3.200 x 0,1.

Il capitale sociale di nuova emissione risulta pari a 480, cioè 320 x 1,5.

Il conguaglio in denaro, quindi, è determinato dal seguente prodotto: 3.200 x 0,9 = 2.880.

Se la conferitaria è una società di persone, occorre il consenso unanime dei soci conferitari, ex art. 2252, c.c., e non occorre la perizia di stima, in quanto la valutazione viene decisa tra soci e conferitaria.

Diversamente, con le società di capitali sono necessari la perizia di stima e il parere dei sindaci sulla congruità del prezzo di emissione.

Circa la contabilizzazione dell’operazione, si evidenzia che la società conferitaria “γ” all’attivo vede la partecipazione in “β” e, in contropartita, ovviamente, al patrimonio netto, l’aumento di capitale sociale.

Con riferimento ad alcuni tra i principali aspetti fiscali del conferimento di partecipazioni, si segnala che, non essendo un conferimento d’azienda, l’operazione non è fiscalmente neutra ex art. 176, TUIR, in quanto trattasi di conferimento di “singoli beni” (partecipazioni). Quindi, ai sensi dell’art. 9, TUIR, la plusvalenza o minusvalenza si calcolerebbe confrontando il valore di carico fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite con il valore normale delle partecipazioni ricevute.

In deroga alla disciplina generale, ex art. 9, TUIR, vi è la possibilità di optare per il regime di tassazione “del realizzo controllato”, ex art. 177, comma 2, TUIR. In questo caso, per determinare la plusvalenza imponibile ex art. 86, TUIR, o la minusvalenza deducibile ex art. 101, TUIR, si confronta l’ultimo costo fiscale della partecipazione conferita con l’incremento del patrimonio netto (capitale più eventuali sovrapprezzi) registrato dalla conferitaria.

Quindi, con aumento di patrimonio netto della società conferitaria superiore al valore fiscalmente della partecipazione, si registra una plusvalenza imponibile in capo al conferente.

Più che di neutralità fiscale, il criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è di tipo realizzativo, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cfr. circolare n. 33/E/2010).

Qualora fossero conferite partecipazioni che non godono del regime di esenzione delle plusvalenze (Participation Exemption) previsto dall’art. 87, TUIR, con attribuzione in cambio di partecipazioni che godono del regime PEX (ex art. 87, TUIR), si applicherebbe l’art. 175, comma 2, TUIR, il quale richiama il criterio del valore normale previsto dall’art. 9, TUIR, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento, a meno che anche le partecipazioni ricevute siano prive dei requisiti PEX.

I requisiti soggettivi per fruire del regime di tassazione “del realizzo controllato” prevedono che il conferente sia una persona fisica non imprenditore o soggetto non residente, e che le partecipazioni trasferite al conferitario possono riguardare anche società ex art. 73, comma 1, lett. d), TUIR (le società fiscalmente non residenti in Italia) a condizione che essa si trovi in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni e che sia dotata di un’assemblea ordinaria (cfr. art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 192/2024). Ciò risulta altrettanto applicabile anche ai conferimenti di “partecipazioni qualificate” ex art. 177, comma 2-bis, TUIR (cfr. cndcec, “Il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato dopo la riforma fiscale”, 31 marzo 2025).

Il requisito oggettivo, invece, è che la conferitaria acquisisca/incrementi il controllo di diritto.

Sempre in deroga al criterio del valore normale vi è il regime di tassazione “a valori contabili” (ex art. 175, comma 1, TUIR), applicabile anche con conferimento di partecipazioni che non godono del regime PEX e attribuzione in cambio di partecipazioni PEX.

Per determinare la plusvalenza in capo al conferente occorre confrontare il valore di carico fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote conferite ed il maggiore tra:

  • il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario;
  • il valore contabile attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento, nelle scritture contabili del conferente.

I requisiti soggettivi per fruire del regime di tassazione “a valori contabili” prevedono che conferente e conferitaria agiscano nell’esercizio di attività d’impresa e che le partecipazioni trasferite al conferitario possono essere anche in società non residenti.

Il requisito oggettivo, invece, è che la conferitaria acquisisca/incrementi partecipazioni di controllo e di collegamento.

La permuta di partecipazioni

Spesso utilizzata per trasferire delle partecipazioni senza esborso di denaro, eventualmente compensando con un conguaglio in denaro, la permuta di partecipazioni vede i soci della società acquirente “γ” trasferire azioni proprie di “γ” alla societàα”. Quest’ultima trasferisce quindi azioni/quote della controllata “β” (società scambiata) ai soci della società acquirente “γ”. Come con il conferimento di partecipazioni, anche in questo caso si permetterebbe a “γ” di acquistare o integrare il controllo di “β”.

Circa la contabilizzazione dell’operazione in questione, la società acquirente “γ” allattivo si vedrà iscritta le partecipazioni in “β” e la riduzione delle azioni proprie di “γ”, con incremento al netto della riserva per azioni proprie in portafoglio.

Fiscalmente emerge come l’art. 177, comma 1, TUIR, condiziona la neutralità fiscale al fatto che il costo delle partecipazioni date in permuta venga mantenuto e attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio. La permuta in questione deve consentire alla società acquirente di ottenere o integrare nella società scambiata un rapporto partecipativo che le assicuri la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. 

La società acquirente e quella scambiata devono comunque essere società di capitali o enti commerciali residenti. Altresì, si evidenzia che i soci della società scambiata possono essere persone fisiche non esercenti attività d’impresa.

L’operazione in questione potrebbe prevedere il pagamento di conguagli in denaro che costituirebbero reddito per il percipiente assimilabile alla plusvalenza. D’altro canto, per chi corrisponde i predetti conguagli, questi ultimi rappresenterebbero un costo incrementativo del valore fiscale di carico della partecipazione.

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