Il nuovo OIC 5 sui bilanci di liquidazione introduce un approccio più snello e strettamente contabile, spostando l’obiettivo dal profilo prognostico alla rendicontazione dell’andamento della liquidazione. Cambiano i criteri valutativi, improntati alla prudenza, con rivalutazioni ammesse solo in casi eccezionali, e viene ridefinito il primo bilancio di liquidazione.
Dopo 2 anni di attesa, dedicati all’esame delle osservazioni prodotte dagli operatori alla bozza di revisione del Documento contabile OIC 5, dedicato ai bilanci di liquidazione, è finalmente stata pubblicata, il 16 luglio 2026, la versione definitiva del citato Documento. Le novità, rispetto alla precedente versione, sono numerose e coinvolgono non solo temi formali, ma anche questioni sostanziali, ad esempio, quali debbano essere gli obiettivi dei documenti contabili che devono essere redatti durante la fase di liquidazione societaria.
In primo luogo, va segnalato un elemento innovativo che appare a prima vista: si passa dalle 72 pagine dense di contenuti del precedente documento alle 50 pagine di quello attuale. Considerando che molte pagine del nuovo documento sono occupate dalla mera pubblicazione degli schemi di bilancio (che non erano presenti nella vecchia versione) appare evidente lo snellimento del nuovo documento. La diversa forma di editing limita il suo intervento agli aspetti tecnico contabili (par. 3 delle Motivazioni), tralasciando tutta una serie di considerazione giuridiche e procedurali che, invece, erano presenti nel precedente documento (il che pone un tema non affrontato circa la possibilità di ritenere ancora attuali e applicabili i contenuti giuridico/procedurali presenti nella vecchia edizione).
L’approccio del liquidatore
Uno degli aspetti più eclatanti di tale diverso approccio è la scomparsa delle considerazioni dedicate alla delicata situazione che si prospetta al liquidatore quando le attività ricavabili dalla liquidazione sono palesemente inferiori alle passività. Il precedente documento (par. 4.1) affermava l’obbligo del liquidatore di promuovere la dichiarazione di fallimento, mentre ora tale fattispecie è molto meno enfatizzata, essendo relegata a una semplice citazione in Nota integrativa (par. 98) circa l’adeguatezza delle attività a soddisfare le obbligazioni sociali. Questo cambio di prospettiva deriva certamente dalla presa d’atto degli obiettivi meramente contabili che devono essere alla base dei documenti OIC, ma probabilmente ha contribuito a tale diverso approccio anche l’esito di alcune pronunce giurisprudenziali che, sul punto, hanno assunto una posizione meno drastica circa gli obblighi del liquidatore.
Su questo tema si innesta, peraltro, una delle più importanti novità, sul piano sostanziale, del nuovo documento OIC 5. Mentre nella versione precedente era costantemente presente un aspetto di prognosi sull’esito finale della liquidazione, la versione attuale si limita all’obiettivo di rendicontare l’andamento della fase di liquidazione. Sul punto, il par. 8 delle Motivazioni afferma: «Diversamente dalla precedente versione dell’OIC 5, secondo la quale la finalità del bilancio era quella di fornire informazioni prognostiche sull’esito della liquidazione, nel presente principio contabile, il bilancio di liquidazione costituisce uno strumento informativo di rendicontazione circa l’andamento del procedimento liquidatorio».
Ma se viene meno l’obiettivo prognostico, perde importanza anche il tema della previsione di non soddisfacimento delle obbligazioni sociali, e da qui la minore enfasi posta in capo al liquidatore su un supposto suo obbligo di autofallimento.
Le valutazioni del liquidatore
Corollario di questo nuovo approccio sostanziale (rendicontare più che prevedere), è un diverso contenuto in tema di valutazioni che il liquidatore deve adottare. Nel caso di attività che presentano un valore di mercato più elevato del costo, nella precedente edizione del documento, il liquidatore doveva necessariamente tenere conto di tale maggior valore operando una rivalutazione del bene stesso. Tale rivalutazione, ora, è confinata a casi veramente eccezionali, prevalendo un approccio al tema valutativo ispirato al criterio di prudenza per il quale l’attività va valutata al minore tra costo e presunto valore di realizzo (che non coincide necessariamente con il valore di mercato, posto che il “realizzo liquidatorio” può presentare un dato anche significativamente minore al valore di mercato data l’esigenza di incasso immediato o quantomeno in tempi brevi). Scompare, quindi, la “rivalutazione liquidatoria” che, nella versione definitiva del nuovo OIC 5 riappare (nella versione in bozza era stata del tutto depennata) come mera situazione eccezionale e opzionale da porsi in essere in casi limitati, cioè quando il realizzo superiore al costo è accompagnato dalla certezza del buon esito dell’operazione di cessione. A tale riguardo, viene fatto l’esempio dell’esistenza di un preliminare di cessione di un immobile a valore superiore rispetto a quello di costo, imputando la plusvalenza a un’apposita voce creata ad hoc nel conto economico liquidativo, cioè la voce A5-ter. Per completare il tema delle novità negli schemi di bilancio, va sottolineato che nello Stato patrimoniale liquidativo viene meno la differenza tra attivo circolante e attivo immobilizzato (rimane solo la differenza tra attività materiale ed attività immateriale), mentre nel Conto economico liquidativo sono inserite nelle voci 5-bis e 14-bis, rispettivamente, i proventi da realizzo di beni (plusvalenze) e gli oneri da realizzo (minusvalenze).
Il primo bilancio di liquidazione
Un altro elemento che marca una significativa differenza con il passato è il tema del primo bilancio di liquidazione, cioè il documento contabile citato nell’art. 2490, c.c., che deve accogliere i diversi criteri valutativi del liquidatore rispetto a quelli degli amministratori. Nel precedente OIC 5 (par. 4.1.) si era statuito che il bilancio iniziale di liquidazione non poteva essere individuato in quello di chiusura del primo esercizio intermedio, bensì un apposito documento contenente solo lo Stato patrimoniale da redigere obbligatoriamente al momento della nomina del liquidatore. Tale posizione non è più ripresa nel nuovo OIC 5, e ciò emerge se solo si presta attenzione al fatto che a proposito del primo bilancio di liquidazione si afferma che nella Nota integrativa vanno enfatizzati i diversi criteri valutativi (nota integrativa che non esisteva nel bilancio iniziale di cui al precedente OIC 5). Quindi, non resta che concludere che il primo bilancio di liquidazione di cui all’art. 2490, comma 4, c.c., diventa il primo bilancio di chiusura del primo esercizio liquidatorio, che va dall’inizio dell’esercizio al temine del medesimo, quindi l’intero esercizio nel quale è stata avviata la liquidazione (mentre i dati del periodo infrannuale precedente l’avvio della liquidazione troveranno collocazione nel rendiconto degli amministratori da allegare al primo bilancio di liquidazione).
