Apporto di liquidità oggetto di voluntary disclosure

Nel master sulle riorganizzazioni societarie affronteremo anche l’apporto di liquidità da parte del socio.

Un tema di particolare attualità attiene all’utilizzo della liquidità rimpatriata a seguito della procedura di voluntary disclosure. Uno strumento interessante è rappresentato dall’acquisizione di fondi attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario.

Nel caso delle S.p.A., l’emissione delle obbligazioni ordinarie spetta all’organo amministrativo se la Legge o lo statuto non dispongono diversamente. La delibera di emissione del prestito obbligazionario contiene anche il regolamento generale del prestito.

L’organo amministrativo deve indicare dettagliatamente una serie di informazioni quali:

  • l’importo del prestito, la serie ed il valore nominale di ciascun titolo;
  • il tasso d’interesse, eventuali premi, o altri diritti attribuiti ai possessori;
  • il rendimento (o i criteri per la sua determinazione);
  • le modalità di pagamento;
  • la durata ed il piano di ammortamento, se previsto;
  • eventuali garanzie e l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori sociali;
  • le regole per l’eventuale rimborso anticipato;
  • il trattamento fiscale.

Il rimborso può avvenire in un’unica soluzione ed avere ad oggetto sia il capitale che gli interessi o solo il capitale con liquidazione periodica degli interessi, oppure può aversi un rimborso pro parte a scadenze prestabilite secondo il piano di ammortamento, sia per il capitale che per gli interessi.

I titoli obbligazionari possono essere emessi per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale (senza obbligo dell’integrale versamento), della riserva legale e delle riserve disponili secondo l’ultimo bilancio approvato (art. 2412 comma 1 del Cod. Civ.).

Il limite legale può essere superato qualora i titoli obbligazionari, eccedenti il limite stesso, siano sottoscritti da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale (ad esempio, banche, SIM, SGR).

Con la riforma societaria del 2004 anche le società a responsabilità limitata possono emettere titoli di debito. A tal fine è necessaria la presenza di una specifica clausola statutaria, che dovrà altresì stabilire, ai sensi del comma 1 dell’art. 2483:

  • il soggetto competente all’emissione con i relativi limiti, dal momento che la norma di Legge consente due alternative, ossia la delibera da parte dei soci o da parte dell’organo amministrativo;
  • le modalità di emissione e le maggioranze necessarie per la decisione.

Il comma 2 dell’art. 2483 stabilisce che alla sottoscrizione dei titoli di debito sono legittimati solamente alcuni particolari soggetti, definiti dalla norma come “investitori professionali soggetti a vigilanza a norma di leggi speciali”.

Attualmente tra i soggetti qualificati non sono incluse le fiduciarie.

Il comma 2 dell’art. 2483 stabilisce che i soggetti sottoscrittori possono trasferire i titoli ad altri, conservando tuttavia la solvenza nei confronti degli acquirenti, ad eccezione delle ipotesi in cui gli acquirenti dei titoli siano:

  • a loro volta investitori professionali;
  • soci della società emittente i titoli di debito.

L’importo oggetto di voluntary, una volta pagate le sanzioni, potrebbe essere gestito da una fiduciaria.

La società per azioni emette un prestito obbligazionario che viene sottoscritto dalla fiduciaria per conto dei soci.

Il prestito obbligazionario è migliore del finanziamento in quanto:

  • il finanziamento infruttifero lascia presumere che lo stesso sia stato operato dai soci;
  • il finanziamento fruttifero sconta una ritenuta a titolo di acconto e quindi gli interessi attivi devono necessariamente essere indicati nel modello Unico dei soci.

Diversamente, il prestito obbligazionario sconta una ritenuta alla fonte a titolo di imposta per cui gli interessi attivi confluiranno nel conto detenuto dalla fiduciaria garantendo una particolare riservatezza nei confronti dei terzi.

 

 

 

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