La disciplina IVA delle operazioni permutative individua oggi la base imponibile nel valore monetario dei beni e servizi stabilito dalle parti, purché non inferiore ai costi riferibili alle operazioni scambiate. Il criterio del costo assume quindi funzione residuale e antielusiva, come limite minimo al valore contrattuale. Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, rilevano tutti i costi diretti e indiretti riferibili ai beni e servizi permutati, anche se non assoggettati a IVA, superando la tesi più restrittiva che valorizzava solo i costi direttamente imputabili e gravati dall’imposta.
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della videoconferenza del 24 settembre 2026, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla modalità di determinazione della base imponibile IVA delle operazioni permutative dopo le novità introdotte in sede di conversione del D.L. n. 38/2026 (Decreto Fiscale).
In precedenza, l’art. 1, comma 138, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), aveva modificato il criterio di determinazione della base imponibile previsto per le predette operazioni, eliminando il riferimento al “valore normale”, sostituito con un criterio simile a quello già previsto per le cessioni e le prestazioni gratuite, basato sui costi riferibili alle cessioni o prestazioni oggetto di scambio. Il successivo comma 139 dello stesso art. 1 della Legge di bilancio 2026 aveva poi previsto l’applicazione del criterio del costo alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, senza dare rilevanza alla data di stipula del contratto.
La Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026, ha ridefinito la modalità di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative.
L’art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, è stato, infatti, modificato, stabilendo che la base imponibile è costituita dal valore monetario dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni e prestazioni poste in essere da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui le stesse sono effettuate.
Il valore monetario stabilito dalle parti non è subordinato a forme particolari, per cui Assonime – con la circolare n. 16 del 18 giugno 2026 – ha sostenuto che non dovrebbe ritenersi preclusa la possibilità che detto valore sia concordato anche mediante un accordo verbale, purché riportato espressamente in fattura.
Si tratta, in ogni caso, di un valore avente natura soggettiva, inteso come il valore attribuito ai beni e servizi che ciascuna parte contraente è disposta a pagare in cambio dei beni e servizi ricevuti.
Proprio perché è un valore soggettivo, la norma novellata dal Decreto Fiscale prevede un criterio sussidiario, basato sui costi riferibili alle cessioni e prestazioni effettuate da ciascuna delle parti, diretto a evitare che queste ultime indichino nel contratto valori eccessivamente contenuti per limitare l’applicazione dell’IVA.
Ne consegue che il criterio del costo è utile all’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, spettando però all’ufficio l’onere di dimostrare che l’ammontare complessivo dei costi è superiore al valore monetario concordato dalle parti.
Inoltre, stante il tenore letterale della nuova norma, l’ammontare complessivo dei costi deve essere determinato nel momento in cui le operazioni sono effettuate, analogamente a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni gratuite e, dunque, tenendo conto tanto degli apprezzamenti, quanto dei deprezzamenti di valore intervenuti nel periodo di possesso dei beni.
Ai fini dell’individuazione, in concreto, dei costi da considerare, Assonime ha prospettato 2 possibili tesi alternative.
La prima dà rilevanza a tutti i costi riferibili ai beni e servizi permutati, includendo pertanto non solo gli acquisti assoggettati a IVA, ma anche quelli non rilevanti ai fini dell’imposta come, per esempio, le retribuzioni del personale dipendente impiegato nella gestione o manutenzione dei beni oggetto di scambio.
Siccome questa soluzione presenta le stesse criticità della norma introdotta dalla Legge di bilancio 2026 – vale a dire l’esigenza di evitare che le parti rivelino informazioni aziendali riservate, ossia i costi sostenuti per l’operazione – l’Associazione è dell’avviso che andrebbe privilegiata la tesi che dà rilevanza ai soli costi che hanno dato luogo all’applicazione dell’IVA. Il criterio sussidiario del costo si propone, infatti, l’obiettivo di evitare l’artificioso contenimento del valore contrattuale dei beni e servizi permutati, che avrebbe come effetto quello di permettere la detrazione dell’imposta “a monte” senza la corrispondente applicazione dell’imposta “a valle”, con il risultato di detassare in tutto o in parte l’immissione in consumo dei beni e servizi.
Sotto un diverso profilo, i costi da considerare dovrebbero essere solo quelli di diretta imputazione ai beni e servizi oggetto di scambio, non assumendo quindi rilevanza i costi che l’impresa sosterrebbe anche in assenza dell’operazione permutativa, come le spese generali e i costi per acquisire beni ammortizzabili utilizzati per il complesso delle attività.
Nell’ambito dei chiarimenti resi in occasione della videoconferenza del 24 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate non ha avallato la tesi sostenuta da Assonime.
Fermo restando che il criterio del costo è divenuto residuale rispetto al valore monetario dei beni e servizi oggetto dell’operazione, i costi riferibili alle cessioni e prestazioni effettuate da ciascuna delle parti vanno comunque individuati, in quanto – come sopra esposto – rappresentano, nel loro ammontare complessivo, il limite al di sotto del quale il valore monetario individuato dalle parti della transazione non può andare.
All’Agenzia è stato chiesto in che modo debbano essere determinati i costi in questione e, in particolare, se sia necessario fare riferimento a tutti i costi riferibili ai beni e servizi permutati, comprendendo anche quelli generali e quelli non rilevanti agli effetti dell’IVA, oppure considerare i soli costi di diretta imputazione che hanno dato luogo all’applicazione dell’imposta.
La risposta è che ad assume rilevanza è l’ammontare complessivo di tutti i costi diretti e indiretti dei beni e servizi oggetto di permuta, a prescindere dal loro assoggettamento al tributo.
A fondamento di questa indicazione si pone, anzitutto, la Relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2026, secondo cui vanno considerarti tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente e indirettamente riferibili ai beni e servizio permutati, incluse, per esempio, le spese accessorie relative alla cessione dei beni (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per rendere i servizi.
Al contempo, secondo il Working Paper n. 1107/2025 del Comitato IVA, nella nozione di costo, rilevante ai fini in esame, rientrano sia i costi diretti di produzione e fabbricazione, sia i costi indiretti, quali i costi di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati gravati dall’IVA a monte.
