Luogo impositivo delle vendite online di beni di provenienza intra-comunitaria

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18398/2026, ha risolto una controversia relativa al regime IVA del commercio elettronico indiretto di beni di provenienza intra-comunitaria.

Oggetto della controversia

Nel caso considerato, il venditore online di pneumatici, una volta ricevuto l’ordine di acquisto da parte di privati consumatori italiani, ha incaricato il proprio fornitore tedesco di spedire i beni direttamente agli acquirenti.

I beni ceduti agli acquirenti italiani non sono stati assoggettati a IVA né in Germania, né in Italia.

I giudici d’appello, confermando l’operato del contribuente, hanno affermato che, nel momento in cui è avvenuto il pagamento da parte degli acquirenti al venditore online, seguito da quello effettuato da quest’ultimo al fornitore tedesco, gli pneumatici si trovavano ancora in Germania.

Pertanto, sulla base dell’art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 – secondo cui le cessioni si considerano territorialmente rilevanti in Italia a condizione che, al momento dell’operazione, i beni siano ivi materialmente esistenti – la cessione operata dal venditore online è stata ritenuta esclusa da IVA, in Italia, per carenza del presupposto territoriale.

In via preliminare, all’analisi della posizione della Corte di Cassazione, è opportuno richiamare la disciplina delle vendite “a catena”, di cui agli artt. 36-bis, Direttiva 2006/112/CE, e 41-ter, D.L. n. 331/1993.

Anche se, all’epoca dei fatti, la stessa non era applicabile, nel prosieguo si metterà in luce come la soluzione raggiunta dai giudici di legittimità sia perfettamente coerente con le disposizioni che regolano le vendite “a catena”.

Finalità delle disposizioni in materia di cessioni a catena

Nel considerando n. 2 alla Direttiva 2018/1910/UE, si osserva che: «le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario. La circolazione intracomunitaria dei beni dovrebbe essere imputata a una sola delle cessioni e solo detta cessione dovrebbe beneficiare dell’esenzione dall’IVA prevista per le cessioni intracomunitarie. Le altre cessioni nella catena dovrebbero essere soggette a imposizione e potrebbero necessitare dell’identificazione IVA del cedente nello Stato membro di cessione. Al fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri, che possono avere come conseguenza la doppia imposizione o la non imposizione, e al fine di accrescere la certezza del diritto per gli operatori, è opportuno stabilire una norma comune secondo cui, purché siano soddisfatte determinate condizioni, il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato a una sola cessione all’interno della catena di operazioni».

Sulle operazioni in questione, si segnala che il Consiglio europeo[1] aveva:

  • preso atto dei problemi pratici incontrati dalle Autorità fiscali degli Stati membri e dalle imprese nell’applicare le norme relative alle operazioni “a catena”, comprese le operazioni triangolari, a causa della mancata armonizzazione e delle divergenze esistenti tra gli Stati membri riguardo all’interpretazione della locuzione «spediti o trasportati da o per conto di», contenute negli artt. 32 e 138, par. 1, Direttiva 2006/112/CE;
  • invitato la Commissione ad analizzare e proporre criteri uniformi e opportuni miglioramenti legislativi idonei a garantire una maggiore certezza del diritto e un’applicazione armonizzata delle norme in sede di determinazione del trattamento IVA delle operazioni “a catena”;
  • rilevato che i criteri uniformi dovrebbero essere basati sulle pratiche nazionali più adatte all’obiettivo perseguito.

Disciplina IVA comunitaria delle cessioni a catena

L’art. 36-bis, Direttiva 2006/112/CE, introdotto dall’art. 1, Direttiva 2018/1910/UE, stabilisce, al par. 1, che: «qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio».

Dopodiché, il par. 2, aggiunge che: «in deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio se quest’ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati».

Infine, il par. 3 precisa che: «ai fini del presente articolo, per “operatore intermedio” s’intende un cedente all’interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto».

Le Note esplicative della Commissione Europea, pubblicate nel mese di dicembre 2019, precisano che l’operatore intermedio va identificato nel cedente che all’interno della catena organizza (direttamente esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto) il trasporto dei beni; più precisamente, il soggetto che effettua il trasporto esso stesso, per suo conto, o che lo commissiona a un terzo che agisce per suo conto. Una circostanza rilevante, a questi fini, è stata attribuita all’assunzione del rischio di perdita accidentale o danneggiamento durante il trasporto: il soggetto intermedio dovrebbe coincidere con quello su cui gravano tali rischi. Non dovrebbe avere rilievo, invece, il fatto che una delle parti assuma l’obbligo di pagare il trasporto: ciò in quanto, secondo le note, tale pagamento potrebbe essere considerato come pagamento parziale della cessione.

Per comprendere il senso delle novellate disposizioni è utile richiamare la proposta di Direttiva di cui al doc (COM) 569 final del 4 ottobre 2017, in cui la Commissione Europea ha osservato che «le operazioni a catena, che sono considerate rientranti nel campo di applicazione della presente proposta, sono da intendersi come cessioni successive degli stessi beni, laddove i beni ceduti sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario fra due Stati membri», aggiungendo che: «in tale situazione, stando alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il trasporto deve essere imputato a un’unica cessione all’interno della catena in modo da determinare a quale delle operazioni l’esenzione per cessioni intracomunitarie debba essere applicata in conformità all’articolo 138 della Direttiva IVA».

La Commissione, nello spiegare il contenuto delle nuove norme, in parte però modificate in sede di approvazione definitiva della Direttiva, ha osservato altresì che: «laddove il trasporto sia stato effettuato da uno dei fornitori intermedi nella catena o per loro conto, si propongono norme in virtù delle quali il trasporto sarà imputato i) alla cessione effettuata per tale fornitore intermedio se questi è identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso dallo Stato membro della cessione e ha comunicato al proprio fornitore il nome dello Stato membro di arrivo dei beni; ii) alla cessione effettuata dal fornitore intermedio all’operatore successivo nella catena se uno dei requisiti di cui al punto i) non sono soddisfatti […]».

Dal tenore letterale dell’art. 36-bis, Direttiva 2006/112/CE, si evince che, nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni, sono comprese: − non solo le vendite a catena già oggetto di numerose pronunce della Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza EMAG Handel Eder[2], in cui, cioè, il soggetto intermedio e quello finale appartengono al medesimo Paese UE; ma− anche le vendite a catena riconducibili, ad esempio, allo schema della triangolazione comunitaria che, all’occorrenza, beneficeranno delle semplificazioni previste dagli artt. 42, 141 e 197, Direttiva 2006/112/CE[3].

In sostanza, considerando l’ipotesi della vendita a catena con intervento di 3 operatori localizzati nei rispettivi e diversi Stati membri, la Commissione ha inteso affermare che, siccome le situazioni coperte dall’art. 36-bis, Direttiva 2006/112/CE, sono solo quelle in cui il trasporto è curato dal soggetto intermedio, se il trasporto è organizzato:

  • dal primo cedente, ad assumere natura intra-comunitaria è la prima cessione, con applicazione delle semplificazioni previste dagli artt. 42, 141 e 197, Direttiva 2006/112/CE;
  • dal cessionario intermedio, che non ha comunicato al primo cedente il proprio numero di identificazione attribuito dal Paese UE di partenza dei beni, ad assumere natura intra-comunitaria è, anche in questo caso, la prima cessione, con applicazione delle semplificazioni previste dagli artt. 42, 141 e 197, Direttiva 2006/112/CE;
  • dal cessionario finale o dal cessionario intermedio che ha comunicato al primo cedente il proprio numero di identificazione attribuito dallo Stato membro di partenza dei beni:
    • la prima cessione diventa interna allo Stato membro di partenza dei beni; mentre
    • la seconda cessione assume natura intra-comunitaria e deve essere fatturata in regime di esenzione dal soggetto intermedio previa identificazione in tale Paese UE.

In questo caso, le semplificazioni previste dagli artt. 42, 141 e 197, Direttiva 2006/112/CE, sono automaticamente escluse, non assumendo carattere intra-comunitario la prima cessione.

Disciplina IVA italiana delle cessioni a catena

L’art. 41-ter, D.L. n. 331/1993, nel recepire il citato art. 36-bis, Direttiva 2006/112/CE, stabilisce che si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente.

Se tali condizioni sono soddisfatte, il trasporto è attribuito alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, che l’art. 41-ter, comma 1, lett. b), D.L. n. 331/1993, definisce come un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto. Pertanto, la cessione nei confronti dell’operatore intermedio assume natura intra-comunitaria e si considera, quindi, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993. In deroga alla regola generale, secondo cui soltanto la cessione nei confronti dell’operatore intermedio assume natura intra-comunitaria e beneficia della non imponibilità, l’art. 41-ter, comma 2, D.L. n. 331/1993, stabilisce che, nel caso in cui l’operatore intermedio sia identificato ai fini IVA nello Stato membro del primo cedente e comunichi a quest’ultimo il numero di identificazione ivi posseduto, il trasporto è imputato alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio, anziché a quella posta in essere nei suoi confronti[4].

Trasporto/spedizioneOperazione intra-comunitaria
Inizia in ItaliaSe il trasporto/spedizione è effettuato dall’operatore intermedio, si considera cessione intra-comunitaria non imponibile solo la cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, mentre le successive cessioni sono interne allo Stato membro di destinazione dei beni. Tuttavia, se l’operatore intermedio comunica al cedente il proprio numero di identificazione IVA posseduto in Italia, si considera cessione intra-comunitaria quella effettuata dall’operatore intermedio, mentre le precedenti cessioni sono interne all’Italia.
Termina in ItaliaSe il trasporto/spedizione è effettuato dall’operatore intermedio, si considera acquisto intra-comunitario solo l’acquisto effettuato dall’operatore intermedio, con la conseguenza che le successive cessioni sono interne all’Italia. Tuttavia, se l’operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione IVA posseduto nello Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intra-comunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio, mentre le cessioni successive sono interne all’Italia.

Illegittimità dell’art. 58, D.L. n. 331/1993, sul piano comunitario

Dal quadro normativo e interpretativo che precede è possibile ritenere che, in un’operazione triangolare quale quella dell’art. 58, D.L. n. 331/1993, la cessione avente natura intra-comunitaria, soggetta al regime di non imponibilità di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993, corrispondente all’art. 138, par. 1, Direttiva 2006/112/CE, sia quella effettuata dal primo cedente, mentre la seconda è interna al Paese UE di destinazione dei beni.

Non appare, pertanto, del tutto condivisibile l’indicazione fornita da Assonime nella circolare n. 29/2019 (par. 5.5), ribadita dalla circolare n. 24/2022 (par. 3), secondo cui l’art. 36-bis, Direttiva 2006/112/CE, non incide sulla previsione di non imponibilità dell’art. 58, D.L. n. 331/1993: se è vero, infatti, che tale norma comunitaria non disciplina le vendite a catena, come quella in esame, con trasporto/spedizione organizzato dal primo cedente, appare evidente, proprio in base alle nuove disposizioni e alla loro finalità, che, nell’operazione in triangolazione considerata, la cessione intra-comunitaria sia quella posta in essere dal primo cedente, mentre la successiva sia una cessione interna al Paese UE di arrivo dei beni.

Condivisibile è, invece, per quanto sopra esposto, l’ulteriore affermazione dell’Associazione nella circolare n. 29/2019, vale a dire che l’art. 58, D.L. n. 331/1993: «potrebbe non risultare in linea con il consolidato orientamento della Corte di Giustizia secondo cui, nell’ambito delle operazioni triangolari, solo una delle cessioni – e cioè quella alla quale è imputabile il trasporto dei beni – può beneficiare del regime di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie».

Disciplina IVA delle vendite a catena in caso di triangolazione comunitaria

Nel corso della 113^ riunione del 3 giugno 2019, la Commissione Europea ha approvato il Working Paper n. 968/2019, nel quale il Comitato IVA ha rilevato che le nuove disposizioni in tema di vendite a catena non incidono sulla responsabilità per il pagamento dell’imposta, che è determinata secondo le regole generali e non hanno alcun riflesso sulle semplificazioni previste per le triangolazioni comunitarie, laddove siano soddisfatte le condizioni dell’art. 141, Direttiva 2006/112/CE.

Ciò significa che, anche a seguito dell’avvenuto recepimento dell’art. 36-bis, Direttiva 2006/112/CE, a opera dell’art. 41-ter, D.L. n. 331/1993, continuano a trovare applicazione le vigenti previsioni che regolano il trattamento IVA delle triangolazioni comunitarie.

Operatore italiano primo cedente

Ipotizzando che l’operatore italiano sia il primo cedente, se il trasporto è a carico:

  • del cedente italiano, non trova applicazione la disciplina delle vendite a catena e tale operatore pone in essere una cessione intra-comunitaria nei confronti del promotore della triangolazione che, a sua volta, effettua un acquisto intra-comunitario nel Pase UE di destinazione dei beni senza avere necessità di aprire una posizione IVA in loco, in quanto designa il proprio cliente per il pagamento dell’IVA con il meccanismo del reverse charge;
  • del promotore della triangolazione, si applica l’art. 41-ter, comma 2, D.L. n. 331/1993, per cui la cessione intra-comunitaria è quella posta in essere dal cedente italiano nei suoi confronti. Di conseguenza:
    • il promotore effettua un acquisto intra-comunitario nel Paese UE di destinazione dei beni, ma, come nel caso precedente, non ha necessità di aprire una posizione IVA in loco, né per effettuare l’acquisto intra-comunitario, né per effettuare la successiva cessione interna; il promotore, riguardo all’acquisto intra-comunitario, integra senza applicazione dell’IVA la fattura del cedente italiano e, riguardo alla cessione interna al Paese UE di destinazione dei beni, in fattura designa il proprio cliente per il pagamento dell’IVA con il sistema del reverse charge;
    • il cedente italiano emette fattura per la cessione intra-comunitaria, non imponibile IVA di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993, nei confronti del promotore;
  • del destinatario finale dei beni, non trova applicazione la disciplina delle vendite a catena e il cedente italiano deve emettere fattura con addebito dell’IVA, non trovando applicazione il regime di non imponibilità di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993, che presuppone che il trasporto sia a carico o del primo cedente o del promotore della triangolazione. A sua volta, il promotore dovrebbe aprire una posizione IVA in Italia ai fini della successiva cessione intra-comunitaria nei confronti del proprio cliente, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.

Operatore italiano promotore della triangolazione

Ipotizzando che l’operatore italiano sia il promotore della triangolazione, se il trasporto è a carico:

  • del primo cedente, non trova applicazione la disciplina delle vendite a catena e la cessione intra-comunitaria è quella posta in essere dal primo cedente nei confronti del promotore italiano;
  • del promotore italiano, si applica l’art. 41-ter, comma 2, D.L. n. 331/1993, per cui la cessione intra-comunitaria è quella posta in essere dal primo cedente nei confronti del promotore italiano. Di conseguenza, quest’ultimo deve:
    • numerare e integrare senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 40, comma 2, D.L. n. 331/1993, la fattura emessa dal primo cedente, annotando la stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti;
    • emettere fattura non imponibile IVA di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993, nei confronti del destinatario finale dei beni, designandolo quale debitore dell’imposta;
  • dal destinatario finale dei beni, non trova applicazione la disciplina delle vendite a catena e il primo cedente deve emettere fattura con addebito dell’IVA nei confronti del promotore italiano, non trovando applicazione il regime di non imponibilità di cui all’art. 138, par. 1, Direttiva 2006/112/CE, che presuppone che il trasporto sia a carico o del primo cedente o del promotore della triangolazione. A sua volta, il promotore italiano dovrebbe aprire una posizione IVA nel Paese UE del primo cedente ai fini della successiva cessione intra-comunitaria nei confronti del destinatario finale dei beni, territorialmente rilevante nel Paese UE del primo cedente ai sensi dell’art. 31, Direttiva 2006/112/CE.

Operatore italiano destinatario finale dei beni

Ipotizzando che l’operatore italiano sia il destinatario finale dei beni, se il trasporto è a carico:

  • del primo cedente, non trova applicazione la disciplina delle vendite a catena e la cessione intra-comunitaria è quella posta in essere dal primo cedente nei confronti del promotore;
  • del promotore, si applica l’art. 41-ter, comma 2, D.L. n. 331/1993, per cui la cessione intra-comunitaria è quella posta in essere dal primo cedente nei confronti del promotore. Di conseguenza:
    • il promotore emette fattura senza applicazione dell’IVA nei confronti del destinatario finale dei beni italiano, designandolo per il pagamento dell’IVA a mezzo del reverse charge;
    • il destinatario finale dei beni italiano numera e integra con IVA la fattura emessa dal promotore e la annota nel registro degli acquisti e nel registro delle fatture emesse;
  • del destinatario finale dei beni italiano, non trova applicazione la disciplina delle vendite a catena e il primo cedente deve emettere fattura con addebito dell’IVA nei confronti del promotore, non trovando applicazione il regime di non imponibilità di cui all’art. 138, par. 1, Direttiva 2006/112/CE, che presuppone che il trasporto sia a carico o del primo cedente o del promotore della triangolazione. A sua volta, il promotore dovrebbe aprire una posizione IVA nel Paese UE del primo cedente ai fini della successiva cessione intra-comunitaria nei confronti del destinatario finale dei beni italiano, territorialmente rilevante nel Paese UE del primo cedente ai sensi dell’art. 31, Direttiva 2006/112/CE. Di conseguenza, il destinatario finale dei beni italiano numera e integra con IVA la fattura emessa dal promotore e la annota nel registro degli acquisti e nel registro delle fatture emesse.

Orientamento della Suprema Corte

Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 18398/2026 in commento, la Suprema Corte ha osservato che: «tenuto presente che il bene al momento della cessione al privato da parte del rivenditore professionale italiano non si è trovato materialmente in Italia, a seconda delle modalità concrete di esecuzione dell’operazione l’imposta dev’essere comunque assolta, o nel paese comunitario in cui il bene si trovava al momento della vendita, oppure in Italia».

Nella fattispecie, il venditore online non ha dimostrato che, quale rivenditore professionale italiano, si sia identificato in Germania al fine di poter far pagare l’IVA al cliente privato italiano che ha acquista gli pneumatici presenti in Germania.

Invece: «sulla base del ricostruito quadro di diritto e di fatto, il giudice non si avvede che l’operazione dev’essere complessivamente valutata nel momento in cui è unitariamente concepita. L’acquisto degli pneumatici da parte del consumatore finale italiano attraverso il commercio on-line è avvenuto contestualmente all’approvvigionamento da parte del rivenditore italiano presso il fornitore tedesco, come emerge dalla contestazione di assenza di un magazzino degli pneumatici, attraverso un’unitaria operazione economica, tale concepita sin dall’inizio da parte del rivenditore italiano e con un unico trasferimento del bene dal fornitore al cliente finale. Il contribuente ha sistematicamente richiesto l’approvvigionamento presso un unico fornitore tedesco al momento della ricezione degli ordinativi su […] degli pneumatici da parte dei clienti finali italiani e ha anche ordinato al fornitore UE la consegna dei beni direttamente ai clienti in Italia, realizzando così una complessiva operazione economica ai fini IVA.

Nel ragionamento del giudice del gravame, invece, vi sarebbero state due distinte operazioni da considerare separatamente ai fini fiscali: la prima, fra cliente finale e rivenditore nazionale, non assoggettabile al IVA in quanto, al momento dell’acquisto, i beni non si trovavano in Italia; la seconda, tra rivenditore nazionale e fornitore infra-comunitario, assoggettata alla disciplina del reverse charge.

Questa impostazione separa atomisticamente la fase in cui il rivenditore nazionale vende on-line al cliente consumatore i beni, di cui ancora non ha la proprietà, e, un istante dopo, lo acquista sempre tramite commercio elettronico dal fornitore UE, al quale dà disposizioni di concludere la cessione a catena spedendo il bene direttamente al proprio cliente finale italiano».

Secondo la Corte di Cassazione, l’operazione complessivamente posta in essere deve essere trattata alla stregua di un acquisto intra-comunitario, imponibile ai fini IVA in capo al venditore online ai sensi dell’art. 38, D.L. n. 331/1993, seguito da una cessione interna soggetta a IVA, in tal modo evitando che la cessione agli acquirenti italiani subisca un salto d’imposta, siccome l’imposta non è stata assolta né in Germania (dove non è dovuta), né in Italia (dove, invece, è dovuta).

Come sottolineato dall’ordinanza in commento: «rileva, perciò, da un lato il fatto che le operazioni economiche abbiano per oggetto beni originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato italiano e, dall’altro, che l’acquirente sia soggetto passivo IVA in Italia, salvo che questi dia evidenza del fatto che i beni non sono stati spediti o trasportati in Italia e provi che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta nello Stato UE dal quale quei beni sono stati effettivamente trasportati. Del tutto inconferente in effetti, quindi, il richiamo operato dal giudice dell’appello all’art. 7-bis del D.P.R. 633/72, dovendosi considerare le vendite a clienti nazionali come effettuate nel territorio dello Stato italiano e, dunque, soggette ad IVA».

Considerazioni conclusive

Seppure all’epoca dei fatti non era ancora applicabile la disciplina delle vendite “a catena” (introdotta dalla Direttiva 2018/1910/UE, con effetto dal 1° gennaio 2020 e recepita in Italia dal 1° dicembre 2021), la conclusione raggiunta dai giudici di legittimità è perfettamente in linea con le disposizioni degli artt. 36-bis, Direttiva 2006/112/CE e 41-ter, D.L. n. 331/1993.

Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 18398/2026, in cui la spedizione è curata dal fornitore tedesco, dalla disciplina sopra esposta si desume che la cessione che assume natura intra-comunitaria è quella effettuata dal fornitore tedesco, con la conseguenza che il venditore online effettua il corrispondente acquisto intra-comunitario imponibile IVA in Italia. La successiva cessione è interna al territorio dello Stato e deve essere regolarmente assoggettata a imposta, coerentemente al principio espresso dalla Suprema Corte.


[1] Cfr. doc. n. 14257/16 del 9 novembre 2016.

[2] Cfr. causa C-245/04 del 6 aprile 2006.

[3] Si veda infra.

[4] Nella circolare n. 24/2022 (par. 3), Assonime è dell’avviso che, «per quanto concerne, invece, la modalità con cui effettuare la comunicazione, non essendo prevista alcuna formalità specifica in proposito, dovrebbe ritenersi ammesso qualsiasi strumento idoneo a documentare che la comunicazione è stata ricevuta dal cedente (si pensi, ad esempio, ad uno scambio di e-mail). Inoltre, tenuto conto che l’Amministrazione finanziaria potrebbe richiedere, sia al primo cedente che all’operatore intermedio, la prova che la comunicazione in parola è stata effettuata, appare opportuno che gli operatori economici ne conservino evidenza».

Come, peraltro, chiarito dalle Note esplicative della Commissione Europea, anche se l’operatore intermedio o il suo cedente non sono in grado di presentare alcuna prova della comunicazione del numero di identificazione IVA assegnatogli dallo Stato membro dal quale i beni sono spediti, ciò sarà considerato come avvenuto se sono soddisfatte, congiuntamente, le seguenti condizioni:

1. il numero di identificazione IVA dell’operatore intermedio rilasciato dallo Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati è indicato nella fattura emessa dal suo cedente;

2. l’importo dell’IVA dovuta nello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati è stato addebitato in fattura.

In tale circostanza è, comunque, necessario che sia il comportamento del cedente che quello dell’operatore intermedio siano coerenti con i dati indicati nella fattura. Pertanto, se, ad esempio, il cedente ha addebitato l’IVA, l’imposta deve essere inclusa nei suoi registri IVA (nel caso in cui sia obbligato a tenerli) e nella propria dichiarazione IVA.

Si segnala che l’articolo è tratto da “Iva in pratica”.

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