Credito IVA e società di comodo, dalla presunzione matematica alla sostanza economica

La disciplina delle società non operative non può comprimere automaticamente il diritto alla detrazione IVA sulla base del solo mancato superamento del test di operatività. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che i principi di neutralità e proporzionalità impongono una verifica sostanziale dell’effettiva attività economica e della destinazione degli acquisti a operazioni imponibili. In questa prospettiva, il recupero del credito IVA non può avvenire tramite controllo automatizzato quando richiede valutazioni sulla realtà economica dell’impresa, dovendo l’Amministrazione ricorrere agli ordinari strumenti di accertamento.

La disciplina delle società non operative, delineata dall’art. 30, Legge n. 724/1994, mediante un sistema di coefficienti applicati a determinate componenti patrimoniali, ha tradizionalmente esteso i propri effetti anche alla disponibilità del credito IVA. Il mancato superamento del test di operatività poteva determinare, infatti, rilevanti limitazioni all’utilizzo dell’eccedenza detraibile, facendo discendere da un parametro di natura presuntiva conseguenze incisive sul piano dell’imposta armonizzata. 

Su questo assetto è intervenuta la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22, segnando un significativo mutamento della prospettiva interpretativa. Gli artt. 9, par. 1, e 167, Direttiva 2006/112/CE, letti alla luce dei principi di neutralità e proporzionalità, ostano a una disciplina nazionale che subordini il riconoscimento del diritto alla detrazione al mero conseguimento di ricavi determinati secondo criteri presuntivi. L’effettività dell’attività economica assume così rilievo prevalente rispetto al mancato raggiungimento di una soglia quantitativa astrattamente predeterminata. 

Occorre allora chiedersi fino a che punto una disciplina nazionale fondata su soglie presuntive possa incidere su un diritto che, nel sistema armonizzato dell’IVA, è collegato all’effettivo esercizio di un’attività economica e non al conseguimento di una redditività minima predeterminata. Il dato quantitativo può costituire un indice di anomalia, ma non può sostituire la verifica concreta della realtà economica dell’impresa. 

La ratio dell’art. 30, Legge n. 724/1994, è riconducibile all’esigenza di contrastare l’impiego dello schema societario come mero veicolo di detenzione o godimento di beni, in assenza di un’effettiva dinamica imprenditoriale. In tale costruzione, il ricavo minimo assume natura presuntiva e svolge una funzione indiziaria ai fini della verifica dell’operatività. Sul versante dell’IVA, tuttavia, il mancato raggiungimento di determinati livelli di ricavo non può essere assunto, di per sé, quale indice sufficiente per escludere la soggettività passiva. Un’impresa può attraversare fasi caratterizzate da investimenti rilevanti, ritardi nell’avvio dell’attività o livelli temporaneamente contenuti di fatturato senza che tali circostanze incidano automaticamente sulla sua qualificazione ai fini dell’imposta. 

L’intervento della Corte di Giustizia incide, dunque, soprattutto sul meccanismo automatico che collegava l’esito negativo del test a conseguenze definitive sul credito IVA. Il principio di neutralità impone una verifica sostanziale, concentrata sulla destinazione degli acquisti e sulla loro riferibilità a operazioni imponibili, nonché sull’effettivo esercizio di un’attività economica da parte del soggetto passivo. Il baricentro dell’analisi si sposta così dal dato presuntivo alla concreta funzione economica delle operazioni. 

La CGT di secondo grado della Puglia, con sentenza 22 maggio 2026, n. 1588, affronta un ulteriore profilo di particolare rilievo, relativo alla legittimità dello strumento utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per disconoscere il credito IVA. Nel caso esaminato, il recupero era stato effettuato mediante controllo automatizzato ai sensi dell’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, sulla base dell’esito negativo del test di operatività. La controversia non riguardava, tuttavia, una semplice incongruenza numerica o un errore immediatamente rilevabile dalla dichiarazione. Per stabilire se il credito potesse essere effettivamente negato occorreva ricostruire la concreta attività svolta dalla società, valutare le ragioni del prolungato periodo preparatorio e verificare la rilevanza delle circostanze che avevano ritardato l’avvio dell’attività di ristorazione. 

Secondo il Collegio, il controllo automatizzato può operare quando l’intervento dell’Amministrazione si esaurisce nella correzione di errori materiali o di calcolo, nel controllo dei riporti delle eccedenze oppure nella verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato. Diversa è l’ipotesi in cui il disconoscimento del credito presupponga un apprezzamento sulla natura e sull’effettività dell’attività esercitata, sul superamento del test di operatività o sulla sussistenza di circostanze idonee a escludere l’applicazione della disciplina antielusiva. In tale situazione, l’attività amministrativa non conserva più carattere meramente cartolare, ma assume contenuto valutativo e sostanziale. 

La decisione pugliese individua così un limite preciso al controllo automatizzato. Quando il recupero del credito richiede valutazioni sull’effettività dell’attività economica, sulla destinazione degli acquisti o su circostanze estranee alla dichiarazione, l’Amministrazione deve ricorrere agli ordinari strumenti di accertamento, garantendo motivazione e confronto sui presupposti sostanziali della pretesa. L’art. 54-bis conserva invece il proprio ambito naturale nelle verifiche meramente cartolari. 

Sul piano operativo, la tutela del credito IVA richiede quindi una prova costruita sui fatti. Investimenti, contratti, autorizzazioni e attività preparatorie devono ricostruire in modo coerente il rapporto tra acquisti e futura attività imponibile. La pronuncia europea non sottrae le società non operative al controllo, ma ridimensiona il valore assoluto della presunzione matematica. Il coefficiente può segnalare un’anomalia, non sostituire la realtà economica. È proprio in questo passaggio che la disciplina ritrova equilibrio. Il numero resta un indizio, mentre la sostanza dell’impresa torna a essere il luogo nel quale distinguere l’abuso dall’attività economica effettiva.

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