La detrazione Iva delle fatture “a cavallo d’anno”

In generale, durante l’anno, l’Iva sugli acquisti può essere detratta nel mese, nell’ipotesi di liquidazione mensile, o nel trimestre, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, al cui interno ricade la data della fattura, purché questa sia ricevuta e registrata in contabilità entro il 15 del mese successivo.

Infatti, l’articolo 1, comma 1 secondo periodo, D.P.R. 100/1998 afferma: “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente [entro il giorno 16 di ciascun mese] può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Il combinato disposto della norma citata con l’articolo 25 D.P.R. 633/1972, comporta, a fine anno, valutazioni diverse, in quanto l’annotazione deve avvenire “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fatture e con riferimento al medesimo anno”.

Inoltre, occorre ricordare che la detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, “sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Vale a dire che i requisiti da verificare, ai fini della detrazione dell’Iva sugli acquisti o importazioni, sono due:

  • uno formale, relativo all’effettiva ricezione della fattura;
  • e uno pratico, ossia l’esigibilità dell’imposta collegata all’effettuazione dell’operazione.

Scendendo nel dettaglio, ma tentando di semplificare il più possibile la disamina, a “cavallo d’anno” possiamo trovarci nelle seguenti situazioni:

  • fattura datata dicembre 2021, ricevuta e registrata nello stesso mese di dicembre 2021: la detrazione può essere operata nella liquidazione Iva relativa al mese di dicembre o al quarto trimestre 2021. È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta da parte dello SdI il 31 dicembre 2021 e annotata nel registro Iva acquisti lo stesso giorno;
  • fattura datata dicembre 2021, ricevuta a dicembre 2021 e registrata a gennaio 2022 o comunque entro il termine di invio della dichiarazione annuale Iva: la detrazione può essere operata nella dichiarazione Iva 2022, relativa al periodo di imposta 2021. È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta dallo SdI lo stesso giorno, ma annotata nel registro Iva acquisti il 5 gennaio 2022;
  • fattura datata dicembre 2021, ricevuta e registrata a gennaio 2022: la detrazione può essere operata nella liquidazione Iva relativa al mese di gennaio o al primo trimestre 2022. È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta dallo SdI il 3 gennaio 2022 e annotata nel registro Iva acquisti lo stesso giorno;
  • fattura datata e ricevuta a dicembre 2021 e registrata dopo la scadenza di invio della dichiarazione annuale Iva 2022: la detrazione può essere operata dichiarazione Iva 2022, relativa al periodo di imposta 2021, purché sia presentata una dichiarazione annuale Iva 2022 integrativa. È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta dallo SdI lo stesso giorno ma annotata nel registro Iva acquisti il 3 maggio;
  • fattura datata dicembre 2021, ricevuta a gennaio 2022 e registrata dopo la scadenza di invio della dichiarazione annuale Iva 2022: la detrazione può essere operata nella liquidazione relativa al mese o trimestre di registrazione e tale importo rientrerà nella dichiarazione annuale Iva 2023, relativa al periodo di imposta 2022. È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta dallo SdI il 5 gennaio ma annotata nel registro Iva acquisti il 3 maggio.

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