Regime IVA degli stampi di produzione nei rapporti con l’estero

Nei contratti con committenti esteri, la cessione degli stampi può seguire il regime IVA della cessione intracomunitaria o all’esportazione solo se inserita in un unico contratto con la fornitura dei beni prodotti e se, al termine del rapporto, lo stampo è trasferito all’estero, distrutto o divenuto inutilizzabile. La Cassazione conferma che la verifica va fatta alla chiusura dello specifico contratto originario, non di eventuali rapporti successivi.

Nei rapporti con l’estero assumono particolare interesse i riflessi IVA dei contratti d’appalto stipulati con operatori economici non residenti che prevedono l’affidamento della costruzione di modelli, forme, stampi o altri attrezzi strumentali al procedimento di fabbricazione del prodotto finale, da cedere al committente unitamente a questi ultimi.

Il rapporto contrattuale tra l’impresa italiana e quella comunitaria può essere ricondotto a un duplice schema operativo, a seconda che lo stampo rimanga di proprietà del fornitore nazionale o sia ceduto al cliente non residente, restando in “prestito d’uso” presso l’operatore italiano.

Nel primo caso, il cliente non residente riconosce all’impresa italiana un “contributo in conto stampi”, di importo pari al costo sostenuto per la realizzazione dello stampo, che la circolare n. 43/E/2010 (par. 9) dell’Agenzia delle Entrate ha qualificato come il corrispettivo di una prestazione di servizi “generica”, non territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972. Sul punto, la risoluzione n. 186/E/1996 aveva, invece, ritenuto che il contributo in esame sia un anticipo contrattuale, da includere nella base imponibile dei prodotti ceduti in regime di non imponibilità.

Nel secondo caso, che nella prassi operativa ricorre più frequentemente, l’Amministrazione finanziaria ha indicato che, affinché allo stampo si applichi lo stesso trattamento della cessione intracomunitaria o della cessione all’esportazione dei beni prodotto con lo stampo, è necessario che:

  • tra il committente non residente e l’operatore nazionale venga stipulato un unico contratto d’appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
  • lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nel Paese di destinazione, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile.

Tali condizioni, richiamate, per esempio, nella circolare n. 13-VII-15-464/1994 (par. B.2.3), sono state confermate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

In particolare, nella sentenza n. 23761/2015 è stato sottolineato che, siccome gli stampi sono beni a utilizzo ripetuto necessari all’adempimento del contratto di fornitura, i presupposti della non imponibilità vanno interpretati in relazione a un duplice aspetto, avendo cioè riguardo, da un lato, all’immediata fatturazione del corrispettivo relativo alla costruzione e alla cessione dello stampo e, dall’altro, alla mancata immediata consegna al committente dello stampo in quanto destinato a essere impiegato nella fabbricazione dei prodotti finiti oggetto del contratto di fornitura. Coerentemente alla finalità della non imponibilità dell’operazione intracomunitaria o all’esportazione, osservano i giudici di legittimità, si è quindi ritenuto di considerare unitariamente la fattispecie negoziale laddove con il medesimo contratto venga richiesto al fornitore del prodotto finito di realizzare anche lo stampo necessario a produrlo, differendo alla cessazione del rapporto contrattuale il presupposto del materiale trasferimento nel territorio del Paese estero dello stampo e prevedendo, altresì, l’ipotesi che lo stampo venga “consumato” o “distrutto” in conseguenza del processo di lavorazione del prodotto finito, ovvero in esito all’esecuzione del contratto o al termine della durata dello stesso (qualora fossero previste forniture periodiche od a consegne ripartite nel tempo), in tal caso ritenendo egualmente assolto il presupposto indicato nel venir meno della stessa esistenza di un autonomo bene suscettibile di trasporto/spedizione.

Risulta, invece, del tutto estranea alla fattispecie normativa l’ipotesi in cui il committente non residente, pur non avendo ricevuto lo stampo in consegna nel proprio Stato, lo affidi in uso o in custodia allo stesso appaltatore o a altro soggetto italiano, in vista di eventuali e successivi rapporti contrattuali aventi a oggetto la fornitura di analoghi o identici prodotti finali, mediante utilizzo degli stessi stampi. Le scelte operative del committente si collocano, infatti, al di fuori della singola operazione economica, pure unitariamente considerata, afferendo ad altri e diversi rapporti contrattuali, peraltro del tutto eventuali, che danno origine ad ulteriori distinte operazioni economiche fiscalmente rilevanti e non possono, pertanto, condizionare “ad libitum” l’esigenza dell’Amministrazione finanziaria – che trova fondamento nel generale principio di certezza dei rapporti giuridici – di definire il regime del rapporto tributario insorto con l’operazione di cessione dello stampo e l’emissione della relativa fattura.

È il caso di ricordare che il corrispettivo dello stampo, se indicato autonomamente in fattura, espletate le formalità di registrazione, concorre alla determinazione dello status di esportatore abituale, mentre assume rilevanza, ai fini della costituzione del plafond, in proporzione alle forniture dei beni prodotti utilizzando lo stampo stesso (circolare n. 13-VII-15-464/1994, par. B.2.3).

Le indicazioni che precedono sono state confermate, da ultimo, dall’ordinanza n. 11502 del 28 aprile 2026, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che il materiale trasferimento degli stampi nello Stato del committente, ovvero la loro consunzione o distruzione, deve essere verificato al momento dell’estinzione del rapporto contrattuale in questione e non al momento in cui cessano eventuali e distinti contratti stipulati dalle stesse parti.

Nel caso di specie, i giudici d’appello non si sono attenuti ai richiamati principi, avendo ritenuto che la non imponibilità IVA della cessione degli stampi dovesse permanere fino al momento conclusivo del rapporto commerciale con il committente o, comunque, fino all’inservibilità o distruzione degli stampi, senza esaminare in concreto la fattispecie in oggetto ed individuare quale fosse il termine finale dell’operazione in base all’originario accordo stipulato tra le parti per la realizzazione degli stampi, nell’ambito del quale non potevano essere considerati eventuali ordini successivi, di volta in volta concordati.

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