La qualificazione IVA dei servizi prestati tramite mezzi elettronici richiede di verificare se la prestazione sia fornita via rete, essenzialmente automatizzata e realizzabile solo mediante tecnologia informatica. Non è sufficiente il canale digitale: restano escluse le prestazioni in cui l’intervento umano conserva rilievo essenziale, come consulenze via e-mail, webinar in diretta o prenotazioni online.
La corretta qualificazione di una prestazione come “servizio prestato tramite mezzi elettronici” costituisce, nel sistema dell’IVA, un passaggio tutt’altro che nominalistico. Da essa dipendono il criterio di territorialità applicabile alle operazioni rese a committenti non soggetti passivi — che, ai sensi dell’art. 7-octies, D.P.R. n. 633/1972, radica l’imposizione nello Stato di domicilio o residenza del committente — la possibilità di avvalersi del regime speciale OSS in luogo dell’identificazione in ciascuno Stato membro di consumo e l’operatività della soglia di 10.000 euro annui per le prestazioni intracomunitarie B2C. La definizione positiva della fattispecie è contenuta nell’art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011, come modificato dal Regolamento (UE) 1042/2013, e declinata nell’Allegato I al medesimo Regolamento.
La norma stabilisce che i servizi prestati tramite mezzi elettronici comprendono «i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione». I requisiti, che devono concorrere cumulativamente, sono dunque 3:
- la veicolazione attraverso una rete elettronica;
- il carattere essenzialmente automatizzato della prestazione con intervento umano ridotto al minimo; e
- la sua indefettibile dipendenza dalla tecnologia informatica.
È il secondo a costituire il fulcro sistematico: la rete non deve essere un mezzo di trasmissione di una prestazione che conserva altrove il proprio contenuto economico, ma l’infrastruttura senza la quale il servizio non potrebbe esistere. Il par. 2 esemplifica il perimetro positivo, includendovi la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi i software e i relativi aggiornamenti, i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web, i servizi automaticamente generati da un computer in risposta a dati specifici immessi dal destinatario e la concessione a titolo oneroso del diritto di mettere in vendita beni o servizi su un marketplace operante con procedimenti automatizzati.
L’Allegato I offre la casistica più utile sul piano applicativo. Vi rientrano l’hosting di siti e pagine web, la manutenzione automatica di programmi in modalità remota e online, l’amministrazione remota di sistemi e il warehousing dei dati online; l’accesso o il download di software, antivirus, driver e firewall installati automaticamente; l’accesso o il download di immagini e fotografie, il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche, l’abbonamento a giornali o riviste online, le notizie e le previsioni meteorologiche online, le informazioni giuridiche o finanziarie generate automaticamente da software sulla base di dati immessi dal cliente, la fornitura di spazio pubblicitario, l’utilizzo di motori di ricerca; l’accesso o il download di musica, film e giochi, i giochi online automatici tra giocatori geograficamente distanti, il video on demand e l’IP streaming non contestuale alla diffusione radiotelevisiva; infine, le forme di insegnamento a distanza automatizzato, incluse le classi virtuali, che richiedano un intervento umano limitato o nullo.
Simmetricamente, il par. 3 delimita in negativo la fattispecie, con un elenco nel quale confluiscono ipotesi talvolta ricondotte, nella prassi, all’e-commerce diretto. Restano estranei alla nozione i servizi di teleradiodiffusione e di telecomunicazione, autonomamente definiti dagli artt. 6-bis e 6-ter del medesimo Regolamento; i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente, fattispecie tipica dell’e-commerce indiretto; i CD-ROM e i supporti fisici analoghi, i CD, le videocassette, i DVD e il materiale stampato quali libri, bollettini, giornali o riviste. Non costituiscono servizi elettronici i servizi dei professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenza ai clienti mediante posta elettronica, né i servizi di insegnamento nei quali il contenuto del corso è erogato da un docente attraverso un collegamento remoto. Sono altresì esclusi la riparazione materiale off-line delle apparecchiature informatiche, la conservazione dei dati off-line, la pubblicità su giornali, manifesti e televisione, l’helpdesk telefonico, i corsi per corrispondenza, le vendite all’asta tradizionali dipendenti dal diretto intervento dell’uomo e la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche o sportive, così come di soggiorni alberghieri, autonoleggio, ristorazione e trasporto di passeggeri.
La lettura congiunta dei 2 elenchi isola il criterio ordinante, valorizzato dalla Commissione europea nelle note esplicative dedicate ai servizi TTE: rileva la misura dell’intervento umano nella singola prestazione, non il canale attraverso cui essa è veicolata. La contrapposizione tra il contenuto digitalizzato di un libro, che è servizio elettronico, e il libro cartaceo ordinato via web, che è cessione di beni, restituisce con evidenza l’alternativa; la stessa logica spiega perché il corso e-learning integralmente automatizzato sia servizio elettronico, mentre il webinar tenuto in diretta resti prestazione didattica soggetta alle regole ordinarie, e perché nella prenotazione on line l’elemento digitale attenga alla sola fase conclusiva del contratto. Sul piano operativo, la qualificazione impone quindi un’analisi caso per caso, che scomponga l’offerta nei suoi elementi costitutivi e individui quello economicamente prevalente, con particolare cautela nelle offerte composite: da tale inquadramento dipendono lo Stato di imposizione, la scelta tra OSS e identificazione diretta e i conseguenti obblighi documentali e dichiarativi.
