Il controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 consente agli uffici di verificare, entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, la correttezza dei dati indicati dal contribuente mediante richiesta di chiarimenti e documentazione. In questa fase, prima della comunicazione degli esiti, il contribuente può ancora ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare errori od omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni. La notifica della comunicazione degli esiti inibisce invece il ravvedimento.
Come è noto, ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, gli uffici procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, sulla base di una serie di criteri selettivi preliminarmente fissati, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.
Il contribuente o il sostituto d’imposta è invitato a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e a eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. Infatti, per effetto dei commi 3 e 4, del medesimo art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, il contribuente riceve, preliminarmente, una specifica richiesta di produzione documentale, rendendolo così edotto dell’esito del controllo.
L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Il contribuente raggiunto dall’invito dell’ufficio dovrà far pervenire – tramite i servizi telematici di consegna documenti ovvero attraverso Civis (il canale di assistenza specifico), o con consegna diretta agli sportelli, ovvero via posta o via PEC – la documentazione richiesta, atta a comprovare la correttezza degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, dei premi, contributi, crediti d’imposta e ritenute dichiarati.
In caso di mancato invio della documentazione richiesta, l’ufficio procederà alla rettifica dei dati dichiarati e alla comunicazione dell’esito del controllo e delle relative somme dovute.
Il ricevimento della comunicazione, con contestuale richiesta di documentazione, impone al contribuente e/o a chi lo assiste, di procedere ad un attento esame della documentazione in possesso.
Infatti, in questa fase, qualora il contribuente si accorga di errori e/o irregolarità, può utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
E pertanto, al di là della naturale presentazione della documentazione richiesta, i contribuenti possono anticipare la rettifica e regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.
| Ravvedimento operoso | |
| Esempio | Indicazione in dichiarazione di spese universitarie per i figli maggiori di quelle detraibili. |
| Ravvedimento | Riduzione delle sanzioni, a seconda del diverso momento di regolarizzazione. |
Sussiste, tuttavia, un limite specifico: la notifica delle comunicazioni – c.d. esiti – recanti le somme dovute ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, inibisce il ravvedimento.
Da questo momento in poi il contribuente non può più ravvedersi, attesa la notifica della comunicazione degli esiti. Tuttavia, può comunque godere di vantaggi sanzionatori, nel caso in cui provveda al pagamento entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione (la comunicazione contiene le motivazioni delle rettifiche effettuate e il riepilogo delle somme dovute, comprensive della sanzione ridotta e degli interessi previsti). Termine allungato a 60 giorni, dall’art. 3, D.Lgs. n. 108/2024, per le comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Resta fermo che, affinché il ravvedimento operoso si perfezioni è necessario, oltre alla rimozione della condotta costituente violazione, il pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché del tributo o della differenza (quando dovuti) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, entro i termini indicati dal Legislatore.
