Limiti applicativi della “regola della non avvenuta cessione” per i trasferimenti di complessi aziendali

La sentenza del Tribunale UE del 9 settembre 2026, causa T-366/25, chiarisce i limiti applicativi della disciplina IVA sul trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni. La donazione di un’azienda in quote paritarie a due beneficiarie, seguita dal successivo conferimento delle quote in una società comune, non può essere qualificata come un’unica operazione economica indissociabile. Poiché ciascuna quota non consente autonomamente la prosecuzione di un’attività economica indipendente, l’operazione non rientra nell’esclusione da IVA prevista dall’art. 19 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Con la sentenza resa nella causa T-366/25 del 9 settembre 2026, il Tribunale UE ha esaminato la nozione di “trasferimento di una universalità totale o parziale di beni”, di cui all’art. 19, comma 1, Direttiva n. 2006/112/CE.

Tale disposizione prevede che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.

Nel caso affrontato, un imprenditore polacco intende donare la propria impresa alle 2 figlie, non titolari di partita IVA, che riceveranno ciascuna una quota del 50%.

A loto volta, le donatarie, che gestiscono l’impresa sotto forma di società in nome collettivo, conferiranno il complesso aziendale del donante proseguendo la relativa attività.

Secondo il giudice nazionale, il citato art. 19, comma 1, Direttiva n. 2006/112/CE, può essere oggetto di una duplice interpretazione.

In base alla prima interpretazione, che si fonda sull’esame distinto di ciascuna operazione, la donazione di una quota del 50% di un’impresa, non consentendo di esercitare un’attività economica in modo indipendente, non può considerarsi un “trasferimento”. Inoltre, non è possibile ritenere che le figlie intendano proseguire l’attività svolta dalla madre, in quanto si propongono di conferire, con atto successivo, le loro quote ad una società di cui sono socie.

In base alla seconda interpretazione, che è invece funzionale, occorre analizzare la sequenza di operazioni come finalizzate a trasferire l’intera impresa e a proseguirne l’attività, con la conseguente applicabilità della “regola della non avvenuta cessione”, di cui all’art. 19, comma 1, Direttiva n. 2006/112/CE.

Nell’esaminare la questione, il Tribunale ha considerato, anzitutto, la possibilità di qualificare come un’unica operazione una serie di operazioni come quelle di cui trattasi per poi stabilire se le stesse possano costituire il trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni.

Dall’art. 1, par. 2, comma 2, Direttiva n. 2006/112/CE, si desume che, ai fini dell’IVA, ciascuna operazione deve normalmente essere considerata come distinta e autonoma.

Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza unionale, più operazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. In particolare, si è in presenza di un’operazione unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola operazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.

Ad avviso del Tribunale europeo, nel caso di specie, le diverse operazioni poste in essere non possano essere considerate così strettamente connesse da formare, oggettivamente, un’unica operazione economica indissociabile.

Infatti, ciascuna beneficiaria del trasferimento dell’impresa oggetto di donazione riceve una quota corrispondente alla metà della stessa. Le comproprietarie sono soggetti giuridici distinti, che avranno la qualità di proprietario esclusivo in relazione alla propria quota della società e potranno, ciascuna, disporre della propria quota senza il consenso dell’altra. Ne consegue che le donatarie sono individualmente libere di effettuare, o di non effettuare, la seconda transazione progettata, consistente nel trasferire l’impresa alla società che esse detengono congiuntamente. Inoltre, tale seconda transazione non condiziona la prima, rispetto alla quale è indipendente e avverrà in un momento successivo.

Per quanto riguarda la possibilità di qualificare le operazioni complessivamente poste in essere alla stregua di un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, escluso da IVA ai sensi dell’art. 19, Direttiva n. 2006/112/CE, il Tribunale ha osservato che, a tal fine, devono essere soddisfatte 2 condizioni.

In particolare, è richiesto, da un lato, che l’insieme degli asset trasferiti sia idoneo a consentire la prosecuzione di un’attività economica autonoma e, dall’altro, che il cessionario intenda gestire l’azienda o la parte d’azienda trasferita e non semplicemente liquidare immediatamente l’attività di cui trattasi.

Dal momento che, come anticipato, le donazioni e i conferimenti relativi a ciascuna figlia sono indipendenti, è nei confronti di ciascuna beneficiaria che occorre verificare se la prima condizione sia soddisfatta.

Secondo il Tribunale, il trasferimento a 2 persone di una quota corrispondente alla metà di un’impresa, di modo che queste ultime non possono individualmente esercitare un’attività economica autonoma, non soddisfa la condizione in esame, indipendentemente dalla loro intenzione di effettuare il conferimento in natura delle quote a una società che esercita un’attività economica, di cui sono socie.

Infatti, siccome ciascuna figlia è beneficiaria di una quota dell’impresa pari alla metà, un siffatto trasferimento non può essere assimilato al trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, ai sensi dell’art. 19, Direttiva n. 2006/112/CE, in quanto le singole quote non costituiscono un’unità autonoma composta dagli elementi patrimoniali dell’impresa che consentono alle due figlie di esercitare separatamente un’attività economica autonoma.

Non risultando soddisfatta la prima condizione, il Tribunale non ha esaminato la seconda condizione, relativa all’intenzione del beneficiario di proseguire un’attività economica, affermando – in coerenza con le conclusioni dell’Avvocato generale presentate il 13 maggio 2026 – che non rientra nella previsione di esclusione da IVA la donazione d’azienda, in parti uguali, a due persone fisiche che, successivamente, conferiscono in natura le quote alla società di cui sono socie.

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