Agevolazione “prima casa” per pertinenze acquistate con atto separato

L’applicazione dell’agevolazione “prima casa” spetta anche all’acquisto, con atto separato, delle pertinenze dell’immobile acquistato con la stessa agevolazione.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della Parte Prima della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986,sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”.

Ne discende che devono essere stati rispettati:

  • in sede di acquisto della casa di abitazione, i requisiti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione “prima casa”;
  • in sede di successivo acquisto delle pertinenze, i requisiti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione collegata alla “prima casa”.

In particolare, in merito al secondo punto, occorre che le unità immobiliari siano classificate o classificabili nelle categorie catastali:

  • C/2 (magazzini e locali di deposito);
  • C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse);
  • C/7 (tettoie chiuse o aperte).

Inoltre, tali unità immobiliari devono essere destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. Tale requisito, come affermato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 18/E/2013, § 3.11.2, è un elemento essenziale che, per essere soddisfatto, necessita dell’ubicazione in prossimità dell’abitazione principale.

Infine, anche nell’ipotesi di acquisto di pertinenze con atto separato, è necessario che ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), della nota II bis), dell’articolo 1, Parte Prima della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986, ossia:

a) l’immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, se l’acquirente è cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquistato come “prima casa” sul territorio italiano;

b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

c) l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge, su tutto il territorio nazionale, con le agevolazioni “prima casa”.

Tutte le condizioni elencate devono essere dichiarate nell’atto di acquisto.

Ne deriva che sono escluse dall’agevolazione le pertinenze poste a servizio di un immobile non acquistato con la medesima agevolazione, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

  • pertinenze di abitazioni acquistate da imprese costruttrici senza applicazione dell’aliquota Iva agevolata, in quanto in essere prima del 22 maggio 1993 (decorrenza della limitazione dell’aliquota Iva del 4 per cento ai soli casi di acquisto della “prima casa”);
  • pertinenze poste a servizio di un immobile agevolato, in quanto acquistato prima del 24 aprile 1982 (giorno di entrata in vigore della L. 168/1982 che ha introdotto l’agevolazione “prima casa”);
  • pertinenze di immobile acquisito allo stato rustico, per il quale non si è fruito dell’agevolazione “prima casa”, se all’epoca dell’acquisto sussistevano le condizioni per la fruizione dell’agevolazione.

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