L’Iperammortamento 2026-2028 si distingue dai precedenti incentivi 4.0 e 5.0 per l’assenza di un meccanismo di recapture in caso di cessione onerosa o trasferimento all’estero del bene agevolato. In tali ipotesi non devono essere restituite le quote già fruite, ma viene meno il beneficio sulle quote residue, salvo sostituzione del bene nello stesso periodo d’imposta con un investimento nuovo e tecnologicamente analogo o superiore. La disciplina valorizza così la continuità dell’investimento produttivo, senza penalizzare l’upgrade tecnologico dell’impresa.
L’Iperammortamento 2026-2028 (alias “Nuovo Piano Transizione 5.0”), risulta caratterizzato da elementi distintivi rispetto ai suoi “antenati”: l’Iper 2017-2019 e i crediti d’imposta 4.0 e 5.0.
Fra queste particolarità spicca l’assenza di un meccanismo di recapture, in caso di cessione a titolo oneroso o trasferimento del bene fuori dal territorio dello Stato durante il periodo di fruizione.
La c.d. recapture affonda le sue radici nella prima edizione dell’Iperammortamento, introdotta dall’art. 7, D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati a decorrere dal 14 luglio 2018.
Col passaggio al credito d’imposta la recapture è stata estesa a ogni tipologia di bene agevolabile ed è stato circoscritto temporalmente il periodo di sorveglianza.
La ratio legis è evidente: vincolare l’incentivo a investimenti durevoli e territoriali, escludendo quelli a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire dell’incentivo, e quelli solo originariamente nazionali, successivamente destinati a essere utilizzati all’estero.
La norma istitutiva dell’attuale incentivo (art. 1, commi 427–436, Legge n. 199/2025, c.d. Legge di Bilancio 2026) non prevede, al contrario del passato, alcun obbligo di restituzione delle quote di Iperammortamento già fruite.
Il comma 432 recita: «Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento».
Ciò significa che, in caso di alienazione o delocalizzazione del bene ad ammortamento in corso, l’impresa incorre esclusivamente nella perdita del diritto alla maggiorazione delle quote residue, salvo applicazione della clausola di salvaguardia del bene sostitutivo.
La deroga per investimenti sostitutivi, eredità del passato, è stata introdotta affinché una norma fiscale non influenzi l’upgrade tecnologico delle imprese, consentendo la fruizione dell’agevolazione nel caso di sostituzione con un bene nuovo, dotato di caratteristiche analoghe o più performanti.
Quindi, la sostituzione di un bene materiale 4.0 (incluso nell’Allegato IV annesso alla Legge n. 199/2025) non determina il venir meno delle quote di beneficio residue al soddisfacimento congiunto delle seguenti condizioni:
- effettuazione dell’investimento sostitutivo nello stesso periodo d’imposta di realizzo del bene sostituito;
- investimento in un bene materiale nuovo dotato di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito;
- attestazione dell’effettuazione dell’investimento sostituivo, delle caratteristiche tecnologiche e dell’interconnessione del nuovo bene.
Qualora l’investimento sostitutivo risulti di costo inferiore rispetto a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, la fruizione dell’iperammortamento proseguirà fino a concorrenza del minore importo.
Riassumendo, ecco le principali casistiche che si possono verificare:
- cessione onerosa o trasferimento del bene all’estero, avvenuti nel periodo di fruizione senza “contestuale” sostituzione del bene: viene meno l’iperammortamento sulle quote residue senza obbligo di restituzione del beneficio goduto;
- cessione onerosa o trasferimento del bene all’estero, avvenuti nel periodo di fruizione con “contestuale” sostituzione del bene con uno tecnologicamente analogo o superiore: continua l’iperammortamento fino a concorrenza del costo del bene nuovo, se inferiore a quello originario;
- cessione onerosa o trasferimento del bene all’estero, avvenuti oltre il periodo di fruizione: l’intero beneficio è salvo;
- cessione a titolo gratuito del bene in Italia o trasferimento del bene nel territorio dello Stato, l’intero beneficio è salvo.
