Il concordato preventivo come banco di prova della collaborazione istituzionale

La guida al CPB, diffusa il 16 settembre 2026 con l’Informativa CNDCEC n. 116/2026, rappresenta una collaborazione inedita tra Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili e Agenzia delle Entrate. L’iniziativa propone il confronto preventivo come strumento per ridurre le incertezze interpretative e semplificare il rapporto tra Fisco, professionisti e contribuenti.

Ci sono documenti che contano per quello che dicono e documenti che contano, soprattutto, per il modo in cui nascono. La guida al Concordato Preventivo Biennale diffusa il 16 settembre 2026 con l’Informativa CNDCEC n. 116/2026 appartiene alla seconda categoria: 18 pagine, 6 paragrafi, un linguaggio deliberatamente asciutto, ma soprattutto 2 firme in calce, quella del Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili e quella dell’Agenzia delle Entrate. Non è un dettaglio editoriale. È la prima volta che le 2 istituzioni – che nella prassi quotidiana si trovano, per definizione di ruolo, su fronti interpretativi spesso opposti – costruiscono insieme uno strumento informativo destinato a professionisti e contribuenti. Una novità nel panorama della prassi, che non pretende di sostituire circolari e risoluzioni ma introduce un metodo diverso: il confronto preventivo anziché la contestazione successiva. 

Le parole del Presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio, mettono a fuoco esattamente questo punto. Partendo proprio dai diversi ruoli, ambiti e responsabilità dei 2 organismi, ha affermato che «può svilupparsi un sistema fiscale più efficiente. Il confronto preventivo, la condivisione delle criticità applicative e la predisposizione di strumenti informativi comuni contribuiscono infatti a ridurre le incertezze interpretative, prevenire gli errori e rendere più semplice il rapporto tra Fisco e contribuente». Vale la pena soffermarsi sulla sequenza: ridurre le incertezze, prevenire gli errori, semplificare il rapporto. È il rovescio del modello con cui la professione ha convissuto per decenni, in cui l’incertezza normativa veniva scaricata a valle, sul contribuente e sul suo consulente, e risolta – quando risolta – in sede contenziosa, a distanza di anni. Se la diversità dei ruoli non viene negata ma assunta come premessa, la collaborazione istituzionale smette di essere una formula di cortesia e diventa un fattore di efficienza del sistema. 

La scelta del CPB come primo campo di sperimentazione non è casuale: è un istituto diretto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi, che vive esattamente nello spazio in cui l’interesse dell’Amministrazione e quello del contribuente possono convergere. E che ha bisogno di fiducia per funzionare, perché chiede di impegnarsi ex ante su un reddito, accettando un vincolo in cambio di certezza e premialità. 

Il Decreto Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026) ha rafforzato questa impostazione, e la guida ne dà conto con precisione. Tre passaggi meritano attenzione particolare. 

Il primo riguarda l’art. 28: dal biennio 2026-2027 l’adesione effettuata in assenza dei requisiti dell’art. 10, D.Lgs. n. 13/2024, o in presenza di una causa di esclusione dell’art. 11, è priva di effetti e non determina più la più punitiva ipotesi di decadenza. È una scelta di proporzionalità che riconosce una verità elementare: chi accede per errore a un istituto premiale non sta evadendo.  

Il secondo riguarda la possibilità di regolarizzare le violazioni dichiarative, comprese quelle relative ai dati comunicati ai fini della proposta, definendo le sanzioni con il ravvedimento operoso, senza timore di decadenza e con adeguamento automatico della proposta. È il passaggio che più riguarda il lavoro degli studi: chi compila quei modelli sa quanto sia sottile la linea fra un dato inesatto e una conseguenza sproporzionata. 

Il terzo riguarda il vincolo “all in all out” fra studi associati, società tra professionisti e singoli soci con partita IVA individuale: non opera se le attività appartengono a ISA differenti, e la mera esclusione dagli ISA di uno degli associati non impedisce automaticamente l’adesione della struttura associata e degli altri associati. Un chiarimento che, nella pratica di questi giorni, vale più di molte pagine di commento. 

Si comprende allora perché la guida sia, prima di tutto, un riconoscimento del ruolo tecnico della professione. Il CPB non è un adempimento: è una decisione. Richiede la verifica dei requisiti e delle condizioni ostative, la ricostruzione del reddito rettificato ex artt. 1516 e 17, Decreto CPB, la simulazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, la valutazione prospettica delle ipotesi di cessazione, il confronto fra scenari di adesione e non adesione e – per chi ha già optato per il 2024-2025 – la stima della convenienza del rinnovo, con le premialità rafforzate e il ravvedimento speciale per i periodi 2020-2023 riservato dall’art. 29, D.Lgs. n. 148/2026, ai soli soggetti che rinnovano. 

Nessuna di queste valutazioni può essere delegata a un software. Il commercialista è l’unico soggetto che dispone insieme del dato contabile, della conoscenza dell’impresa e della lettura tecnica della norma: è nello studio professionale che la proposta dell’Agenzia diventa scelta informata e consapevole. E poiché la qualità dei dati comunicati è il presupposto dell’attendibilità della proposta, il nostro lavoro è al tempo stesso garanzia per il contribuente e valore per l’Amministrazione.

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