Nulla la sentenza che non consente di individuare i presupposti della decisione

Con la sentenza n. 37662, depositata ieri, 1° dicembre, la Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sul concetto di “motivazione apparente” della sentenza e sulla conseguente nullità della stessa.

Il caso riguarda un dottore commercialista, nei cui confronti era stato emesso un avviso di accertamento ricorrendo all’utilizzo del c.d. “redditometro”.

Il professionista risultava possedere, infatti, due autovetture, due barche a motore e tre abitazioni.

A seguito dell’accertamento ricevuto, quest’ultimo proponeva ricorso, evidenziando, tra l’altro, che le spese effettivamente sostenute per il godimento dei mezzi di trasporto fosse nettamente inferiore a quello stimato dagli Uffici.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha preliminarmente evidenziato che il ricorso allo strumento del “redditometroesonera l’Amministrazione finanziaria da qualsiasi ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

In ossequio della disciplina vigente all’epoca dei fatti (anni 2007 e 2008), la stessa disponibilità dei beni costituisce una presunzione di capacità contributiva che può essere qualificata “legale” (ai sensi dell’articolo 2728 cod. civ.) in quanto è la stessa legge che fa discendere dal fatto certo (disponibilità del bene) l’esistenza di una capacità contributiva; il giudice tributario, accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori della capacità contributiva non ha il potere di togliere agli stessi la “capacità presuntiva contributiva”, potendo solo valutare la prova del contribuente in ordine alla provenienza non “reddituale” delle somme necessarie per mantenere il possesso.

La Commissione Tributaria Regionale non riteneva la documentazione prodotta dal contribuente sufficientein quanto costruita con criteri esclusivamente soggettivi e peraltro manchevole di alcune spese significative per la gestione e mantenimento dei beni”, facendo tra l’altro riferimento anche alle spese di manutenzione degli alloggi che, però, non erano state oggetto di impugnazione da parte del contribuente.

La Corte di Cassazione, tuttavia, nel qualificare la motivazione indicata nella pronuncia della Commissione Tributaria Regionale “una mera petizione di principio, di carattere apodittico, è tornata sulla definizione di motivazione c.d. “apparente”, richiamando le precedenti pronunce delle Sezioni Unite.

Si è infatti in presenza di “motivazione apparente” allorquando “la motivazione, pur essendo graficamente (e quindi materialmente esistente), come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento”.

La coincisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione non rappresentano, d’altra parte, un elemento meramente formale, ma un requisito che rende possibile comprendere le ragioni della decisione stessa, la cui mancanza, quindi, costituisce elemento di nullità della sentenza se non è possibile individuare gli elementi di fatto considerati a presupposto della decisione.

Il vizio di motivazione, infatti, sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando genericamente e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito”.

La sentenza, quindi, è stata cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale.

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