A rischio la notifica dopo 5 anni dalla cancellazione della società

L’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 mantiene in vita la società cancellata solo per cinque anni e solo ai fini fiscali. Decorso tale termine, viene meno la fictio iuris e la legittimazione processuale si trasferisce ai soci, con conseguente inammissibilità degli atti notificati all’ex liquidatore o al suo difensore.

La regola generale dettata dall’art. 2495, c.c., prevede che con la cancellazione della società di capitali dal Registro delle Imprese, si verifichi contestualmente l’estinzione giuridica dell’ente con il conseguente manifestarsi del difetto sia della sua capacità processuale sia di quella del liquidatore.

In ambito tributario, tuttavia, l’art. 28, comma 4, D.Lgs n. 175/2014, ha introdotto un’eccezione alla regola generale, prevedendo che, ai fini dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di capitali ha effetto dopo che siano trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite, con la sentenza n. 3625/2025, ha chiarito che detta disposizione ha natura sostanziale – escludendo così l’efficacia retroattiva – specificando che essa instaura una finzione legale di mantenimento in vita della società – seppure ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti – in sede non solo amministrativa ma anche contenziosa e, quindi, la stessa deroga al principio per cui la società cancellata dal Registro delle Imprese non possa agire né essere convenuta in giudizio; le Sezioni Unite hanno inoltre confermato che la norma non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di rendere più agevole la notifica di un atto impositivo, ma permette all’ex liquidatore di conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati dalla norma. Il liquidatore, pertanto, oltre a ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, può anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti per la difesa processuale della società. La società cessata, dunque, mantiene temporaneamente – per il quinquennio previsto – una capacità e soggettività anche processuale altrimenti inesistenti, al solo fine di garantire in senso lato l’efficacia dell’attività degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi e parimenti l’ex liquidatore, o in mancanza l’ex legale rappresentante, conservano tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale.

La Suprema Corte è tornata ad affrontare la tematica connessa alla disciplina in discussione con la sentenza n. 10381/2026, adottando il seguente principio di diritto «in tema di giudizio tributario, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione notificato dall’Agenzia delle entrate e/o dall’ADER al difensore dell’ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società estinta dopo la scadenza del termine di differimento quinquennale, previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, non essendo applicabile in tal caso il principio di ultrattività del mandato ad litem, che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o della impugnazione, stante la temporanea artificiosità della permanenza in vita della società che non esiste più ad ogni altro effetto».

I giudici di legittimità hanno chiarito, infatti, che il venire meno della fictio iuris prevista dal citato art. 28, consistente nella sopravvivenza della società dopo la sua cancellazione dal Registro delle Imprese, per decorrenza del termine quinquennale richiamato dalla norma, comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del grado di responsabilità per i debiti sociali. I giudici hanno, inoltre, chiarito che ciò avviene anche nel caso in cui il quinquennio di differimento spiri tra un grado di giudizio e l’altro, sicché in tal caso la legittimazione attiva o passiva a proporre o a essere destinatario di un atto di impugnazione non spetta più all’ex rappresentante legale o all’ex liquidatore della società cessata – come accade in vigenza della fictio iuris di sopravvivenza della società – ma spetta ai soci della stessa nella loro qualità di successori ex art. 2495, c.c.. Del resto, come ricordano ancora gli Ermellini, l’interesse fiscale perseguito dalla norma in commento che giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria è costituzionalmente legittimo proprio perché il differimento previsto è temporaneo (come chiarito dalla sentenza n. 142/2020 della Corte Costituzionale). Secondo i Supremi giudici, al caso in esame non è applicabile neppure il principio di ultrattività del mandato alle liti, che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere la notifica, in quanto il differimento degli effetti estintivi non costituisce un evento interruttivo vero e proprio, ma una mera finzione, essendosi l’evento interruttivo consumato con la pregressa cancellazione dal Registro Imprese, nota a entrambe le parti e che, pertanto, non deve essere ulteriormente dichiarata essendo rilevabile dagli atti.

Alla luce dell’orientamento di legittimità appare di fondamentale importanza gestire con la massima premura detto termine quinquennale, al fine di poter far rilevare processualmente l’errata notifica di controparte o, di contro e in via più rilevante, evitare di incorrere nell’effettuazione di una notifica nell’interesse di una società non più esistente.

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