La riforma del processo tributario rafforza i principi di chiarezza e sinteticità degli atti, incidendo anche sulla liquidazione delle spese di giudizio. La giurisprudenza conferma che atti confusi, sovraccarichi o difficilmente intellegibili possono compromettere l’ammissibilità delle difese, soprattutto quando demandano al giudice il compito di ricostruire le censure.
La Riforma del processo tributario, operata dal D.Lgs. n. 220/2023, porta con sé, fra l’altro, l’art. 17-ter, rubricato “Degli atti in generale”, che contiene le regole specifiche relative alle modalità di redazione degli atti del processo tributario, che di fatto impongono la chiarezza e la sinteticità.
Inoltre, all’art. 15, comma 2-nonies, D.Lgs. n. 546/1992, è previsto che nella liquidazione delle spese di giudizio si tenga altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte. Norma, quindi, che gioca sul criterio di liquidazione delle spese processuali.
Secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 220/2023, ciò è finalizzato alla completa digitalizzazione del processo tributario, introducendo, per la prima volta, i principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte, così come già previsto per il processo civile dall’art. 121, c.p.c. (non applicabile a questo punto al processo tributario, attesa l’introduzione di una norma ad hoc), che ha trovato nel D.M. del Ministero di Grazia e Giustizia, n. 110 del 7 agosto 2023, i criteri di redazione, i limiti dimensionali e gli schemi informatici. Il D.M. n. 110/2023 dispone all’art. 3, comma 1, che l’atto introduttivo del giudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi il limite di 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato ivi previsto (caratteri di 12 punti, interlinea 1,5 margini orizzontali di cm. 2,5), spazi esclusi, depurandosi dal conteggio le parti iniziali (compresa la sintesi dei motivi), le conclusioni e le parti dell’atto a esse successive a termini dell’art. 4 del D.M. cit.. La parte può derogare a tali limiti ove il difensore ne esponga le ragioni, ex art. 5 del D.M. citato (cfr. Cass., Sez. I, ord. n. 802/2026, secondo cui la violazione dei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023 si traduce, pertanto, in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali), principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in linea generale, comporta l’inammissibilità del ricorso quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366, c.p.c. (Cass., SS.UU., n. 37552/2021).
In attesa di indicazioni regolamentari, rileviamo che la Corte di Cassazione, Sez. III, con l’ordinanza n. 28195/2025, in una vertenza che investiva l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prescindendo dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti delle parti intimate e della stessa integrità del contraddittorio, ha dichiarato inammissibile il ricorso, per ragioni già esposte in recenti pronunce aventi a oggetto ricorsi della medesima ricorrente, sostanzialmente identici al presente (cfr., tra le altre, Cass., Sez. III, ord. n. 31454/2024, Cass., Sez. III, ord. n. 30387/2024, Cass., Sez. III, ord. n. 29015/2024, Cass., Sez. III, ord. n. 3786/2024, e Cass., Sez. III, ord. n. 1806/2024).
Invero, osservano gli Ermellini, anche dalla semplice lettura dei 2 motivi del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità si evince che le censure – costituite dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze – sono formulate senza premurarsi della loro intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte alla sentenza impugnata.
Orbene, «i motivi del ricorso – che si dipanano, con svolgimento non interrotto nemmeno da sottoparagrafi o dalla divisione in brani segnati da sequenza numerica, per ben venti pagine (da pag. 4 a pag. 24 del ricorso) con righi a scrittura fittissima e con continua alternanza di segni grafici di diverso tipo (grassetto, corsivo e sottolineato) – si connotano per una inestricabile commistione tra circostanze fattuali e questioni di diritto ad oggetto disomogeneo (afferenti cioè, in maniera indistinta, ai profili sostanziali ed a quelli processuali della vicenda)», inframezzate dalla trascrizione di stralci di atti processuali, di passaggi motivazionali di un precedente di legittimità (l’ord. n. 10833/2020) ripetitivamente richiamato, e di altre pronunce della giurisprudenza di merito.
Per la Corte, «la redazione dei motivi così praticata pregiudica una adeguata (o, quantomeno, sufficiente) intellegibilità delle doglianze, in tal guisa confusamente mosse alla sentenza gravata, finendo, del tutto impropriamente, con il devolvere a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla funzione del giudizio di legittimità, della ricerca e della selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro delle censure ipotizzate dei rilievi di effettiva contestazione della sentenza impugnata (in proposito: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425-02; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020, Rv. 658556-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681 01; da ultimo, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 35943 del 27/12/2023)».
