Il giudizio di ottemperanza tributaria consente di ottenere l’esecuzione degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato, nei termini previsti dall’art. 70, D.Lgs. n. 546/1992. In materia di rimborsi d’imposta, la giurisdizione resta tributaria quando permangono questioni sull’esistenza del diritto, sul quantum o sulle modalità di restituzione.
Nel codice del processo tributario, l’art. 70, D.Lgs. n. 546/1992, consente alla parte processuale che vi ha interesse di richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria passata in giudicato, mediante un ricorso che va proposto dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza non eseguita; il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine di legge per l’esecuzione dell’obbligo previsto in sentenza o, in mancanza, dopo il decorso di 30 giorni dalla relativa messa in mora per l’ottenimento dell’esecuzione.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 1809 del 27 gennaio 2026, è tornata ad affrontare il criterio di ripartizione tra la giurisdizione civile e quella tributaria nel giudizio volto all’ottenimento del pagamento di un rimborso d’imposta; il Supremo Collegio ha chiarito che «con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa – a favore del giudice ordinario, configurandosi un’ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. – nel solo caso in cui l’Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il “quantum” del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato»; il Supremo Collegio con la sentenza in commento si è allineato ai diversi precedenti arresti interpretativi dello stesso tenore, tutti pronunciati a Sezioni Unite (ord. n. 21893/2009, sent. n. 12150/2021, ord. n. 761/2022 e ord. n. 20323/2025).
I giudici di legittimità hanno chiarito, infatti, che la giurisdizione tributaria è stabilita dal Legislatore in via esclusiva e per ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda del contribuente e dalla tipologia degli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria; alla fine della sussistenza della giurisdizione fiscale, pertanto, è necessario che sia oggetto della controversia un atto frutto dell’esercizio del potere impositivo dell’ufficio tributario, in qualunque forma esso si manifesti. La giurisdizione connessa alle istanze di rimborso dei tributi, quindi, sono devolute al medesimo giudice a cui è conferita la controversia sul rapporto tributario in via principale, a meno che – come nel caso in esame – l’ente impositore abbia riconosciuto formalmente che il tributo versato non fosse dovuto, ritenendo altresì spettante il diritto al rimborso con l’indicazione della somma da restituire al contribuente e le modalità di riaccredito da seguire.
Va precisato che, nell’ipotesi in cui l’atto impugnato dinanzi al giudice tributario sia un diniego di rimborso e lo stesso sia oggetto di un successivo annullamento da parte dell’ente impositore, il mero venir meno degli effetti del diniego mediante un generico riconoscimento della spettanza del rimborso non si traduce nella definitiva realizzazione dell’interesse del contribuente, considerato che per rimuovere totalmente gli effetti di un rifiuto o di un silenzio diniego occorre un provvedimento espresso di riconoscimento del credito, non meramente generico, ma circostanziato con l’entità del credito spettante e le modalità di esecuzione; nell’ipotesi di un generico riconoscimento del diritto al rimborso, pertanto, non solo permane l’interesse della parte ad ottenere la decisione del giudice, ma persistere altresì la giurisdizione del giudice tributario che dovrà risolvere le residue questioni in ordine alla spettanza del diritto alla rifusione delle maggiori imposte pagate e alla determinazione del quantum. Secondo i giudici di legittimità, quindi, per determinare se l’azione volta all’ottenimento del pagamento del rimborso riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate sia proponibile dinanzi alla giurisdizione tributaria o quella civile è discriminante valutare se il riconoscimento della spettanza del rimborso – in ogni forma adottato – sia completo rispetto all’an e al quantum debeatur del diritto vantato; se entrambi questi elementi sono stati puntualmente definiti e, pertanto, non residuano ulteriori questioni controverse in relazione finanche alla procedura di riaccredito, sussiste la giurisdizione civile, nella forma dell’azione per indebito oggettivo ex art. 2033, c.c.; nel caso contrario persiste la giurisdizione tributaria essendo il giudicante chiamato a discernere questioni giuridiche ancora connesse al rapporto tributario sottostante.
In via incidentale, il Supremo Collegio ha, altresì, chiarito che non sarebbe stato necessario nel corso del giudizio soffermarsi sull’astratta idoneità al giudicato della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere; infatti, ancorché si fosse voluto propendere per una ricostruzione ermeneutica di segno positivo, la stessa non avrebbe comunque configurato un giudicato tributario idoneo a essere posto a fondamento del ricorso per ottemperanza, non essendo in presenza di una sentenza di condanna alla restituzione di somme e neppure di una decisione che avrebbe riconosciuto il diritto al rimborso della contribuente, bensì di una mera pronuncia dichiarativa di estinzione del processo per cessazione della materia controversa tra le parti. Appare di fondamentale importanza pertanto, prima di valutare l’abbandono del giudizio tributario principale per cessata materia del contendere, valutare con attenzione la natura del riconoscimento del diritto al rimborso dell’ente impositore in ogni suo elemento, onde evitare di trovarsi in una situazione di carenza degli strumenti processuali adottabili a causa della potenziale insussistenza dei presupposti per la configurazione di nuove azioni esperibili in entrambe le giurisdizioni, civile e tributaria, come richiesti dalla Cassazione.
