Mancata attestazione di conformità non sempre causa di inammissibilità

La mancata attestazione di conformità non integra ex se un vizio di inammissibilità dell’atto difensivo, dovendo le previsioni di inammissibilità di cui agli articoli 18 e 22 D.Lgs. 546/1992 essere interpretate in senso restrittivo, limitandone il campo di operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 31 ottobre 2016, n. 22106, conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sentenze nn. 11760/2014 e 6780/2009).

La vicenda trae origine dalla notifica ad una società immobiliare di un avviso di accertamento con cui veniva ripreso a tassazione un credito d’imposta Iva indebitamente detratto nell’anno di imposta 2002. La società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che annullava l’atto.

Dopo un primo giudizio di secondo grado, conclusosi con la dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate per mancata attestazione di conformità, veniva celebrato un nuovo giudizio di appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, a seguito di annullamento con rinvio della suddetta pronuncia di inammissibilità da parte della Suprema Corte.

I Giudici di seconde cure, questa volta, rigettavano l’appello, non dichiarandolo, quindi, inammissibile, e l’Agenzia delle Entrate proponeva nuovamente ricorso per cassazione, cui la società contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale, fondato sulla violazione degli articoli 22 e 53 D.Lgs. 546/1992 in relazione alla mancata attestazione di conformità.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha affermato che la mancata attestazione di conformità non integra ex se un vizio di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 22 D.Lgs. 546/1992, dovendosi le previsioni di inammissibilità di cui agli articoli 18 e 22 D.Lgs. 546/1992, per il loro rigore, essere interpretate in senso restrittivo, limitandone il campo di operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato, in conformità con quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale”.

Ciò sulla base della considerazione per la quale la sanzione della inammissibilità deve operare nelle ipotesi di sostanziale difformità di contenuto e non di mera incompletezza materiale, pur dovendo il giudice tributario accertare, in concreto, se la suddetta mancanza possa effettivamente impedire al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, ledere il suo diritto di difesa.

Conseguentemente, non può essere dichiarata l’inammissibilità di un atto difensivo nelle ipotesi in cui questo, come avvenuto nel caso di specie, risulti privo di alcune pagine che risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore della impugnazione.

Da ciò ne è derivato il rigetto del ricorso incidentale proposto dalla società contribuente, l’accoglimento del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e, quindi, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

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