La notifica al contribuente defunto è nulla

In ambito tributario, l’articolo 65, comma 2, D.P.R. 600/1973 impone agli eredi del contribuente di comunicare all’ufficio delle imposte le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale; il quarto comma del medesimo articolo stabilisce che, qualora gli eredi non abbiano effettuato l’anzidetta comunicazione da almeno trenta giorni, l’ufficio può notificare gli atti intestati al de cuius agli eredi medesimi, impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del loro dante causa.

In applicazione di tale norma, la notifica presso l’ultimo domicilio del contribuente deceduto, di un atto di classamento intestato esclusivamente al de cuius e non nominativamente o almeno collettivamente ed impersonalmente agli eredi, è da considerarsi nulla.

Tale principio è stato ribadito dall’ordinanza n. 7391 emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 15.03.2019.

Nel caso di specie, il figlio del contribuente deceduto aveva proposto tre ricorsi avverso i tre avvisi di accertamento, notificati al medesimo in tempi diversi, per il pagamento dell’Ici relativa all’anno 2001, 2002 e 2003 con riferimento ad un immobile di proprietà del padre, che venivano rigettati dalla Ctp competente.

Il ricorrente decideva di impugnare i provvedimenti avanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari che, previa riunione dei procedimenti, confermava la decisione dei giudici di primo grado.

Avverso tale decisione il figlio del deceduto proponeva ricorso avanti la Suprema Corte enunciando un unico motivo di diritto, relativo alla violazione e alla falsa applicazione dell’articolo 65, comma 4, D.P.R. 600/1973.

In particolare, secondo il ricorrente, la Ctr aveva erroneamente ritenuto valida la notifica dell’atto di classamento dell’immobile con attribuzione della relativa rendita catastale, giacché l’atto era intestato al de cuius e la ricezione di questo era stata rifiutata dal ricorrente, poiché indirizzato al domicilio del defunto e “non nominativamente o almeno collettivamente ed impersonalmente” agli eredi.

La Corte di Cassazione, esaminando gli atti di causa, ha chiarito, riprendendo anche la propria precedente pronuncia n. 16699/2005, che “l’avviso di accertamento intestato al contribuente deceduto è validamente notificato al suo domicilio fiscale tutte le volte in cui gli eredi non abbiano dato comunicazione all’ufficio, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 2, delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, ovvero tutte le volte in cui, pur in mancanza di tale comunicazione, l’ufficio sia comunque a conoscenza della circostanza della morte del contribuente, perché ove, invece, l’ufficio, non sia a conoscenza del decesso non è configurabile la giuridica possibilità di osservare la formalità della notifica impersonale prevista dalla legge”.

Nel caso di specie, non potendosi ritenere la denuncia di successione “equiparabilealla comunicazione prevista dall’articolo 65, comma 2, citato, e sussistendo l’obbligo di effettuare una separata domanda di voltura delle intestazioni immobiliari, è pacifico considerare che l’Ente impositore alla data di notifica dell’avviso di classamento non avesse avuto notizia della morte del contribuente e che l’immobile fosse ancora intestato al de cuius.

Sulla base di questi presupposti, la Suprema Corte ha ritenuto la correttezza dell’intestazione dell’atto di classamento al de cuius e non necessaria, quindi, quella collettivamente ed impersonalmente ai suoi eredi.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato un vizio di notifica dell’avviso sopra citato, essendo stato intestato ed indirizzato ad un soggetto deceduto.

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato la nullità della notificazione di un atto eseguita nei confronti del defunto ai sensi dell’articolo 140 c.p.c, in quanto tale norma è applicabile esclusivamente nell’ipotesi di irreperibilità e non in quella del decesso del destinatario,non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell’atto”.

La Corte ha precisato, altresì, richiamando l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14916/2016, che: “la fattispecie de qua trattasi di ipotesi di nullità e non di inesistenza, poiché questa ultima è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività  priva degli elementi costitutivi essenziali ed idonei a portare a compimento il procedimento di notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità”.

La notifica nel caso in esame riguardava proprio un caso di nullità, stante l’impossibilità di instaurare alcun rapporto tra l’Amministrazione finanziaria e il soggetto deceduto.

Non solo. Tale nullità non era sanabile per il raggiungimento dello scopo, ex articolo 156 c.p.c., in seguito alla costituzione del figlio del de cuius, poiché sulle difese di quest’ultimo, relative all’atto di classamento e alla quantificazione della rendita catastale, i giudici di secondo grado non si erano espressi.

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