L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 126/2026, chiarisce che il regime dei frontalieri Italia-Svizzera può applicarsi anche se la sede del datore di lavoro è fuori dall’area di frontiera. Rileva, infatti, il luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, che deve ricadere nell’area convenzionale, ferma restando la verifica degli altri requisiti: residenza nel Comune di confine, lavoro dipendente e rientro quotidiano.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 126 del 22 giugno 2026, ha fornito un importante chiarimento interpretativo in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri sulla base del relativo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
In particolare, con la risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituisce elemento ostativo all’applicazione del regime dei frontalieri la circostanza che la sede del datore di lavoro sia ubicata al di fuori dell’area di frontiera.
Nel caso esaminato, infatti, l’istante, fiscalmente residente in un Comune di confine del Canton Ticino, affermava di prestare attività di informatrice farmaceutica alle dipendenze di una società italiana con sede legale in Veneto. Nonostante tale sede, veniva fatto presente che la contribuente svolgeva la propria attività lavorativa integralmente in Lombardia, ossia all’interno dell’“area di frontiera” italiana definita dall’art. 2, lett. a), dell’Accordo (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano). La contribuente, pertanto, qualificandosi come “frontaliera al contrario”, chiedeva se la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori di tale area potesse precludere o meno l’applicazione del regime convenzionale di cui all’art. 3 dell’Accordo.
Come noto, il regime oggetto di esame prevede che il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri sia imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali (in Italia, le addizionali regionale e comunale all’IRPEF). Lo Stato di residenza del lavoratore, a sua volta, assoggetta a imposizione, per concorrenza, il reddito per l’intero ammontare, garantendo, tuttavia, l’eliminazione della doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera e Italia.
Il regime in commento può essere invocato dal c.d. “lavoratore frontaliere”, ossia dal lavoratore che, ai sensi dell’art. 2, lett. b), dell’Accordo tra Italia e Svizzera, soddisfa cumulativamente i seguenti criteri:
- sia fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine;
- svolga un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto Stato;
- ritorni, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Per quanto riguarda il datore di lavoro, invece, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello oggetto di esame, ha evidenziato come la norma richieda unicamente che la sua residenza fiscale sia nello Stato in cui l’attività è svolta, senza imporre che la sede legale o operativa del datore di lavoro sia ubicata nell’area di frontiera.
Il requisito spaziale, pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, è tenuto a operare esclusivamente con riferimento al luogo di effettiva prestazione dell’attività lavorativa, non è, invece, richiesto con riferimento alla sede datoriale, la quale è sufficiente che si trovi nel territorio italiano.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate amplia notevolmente la platea dei potenziali beneficiari del regime, consentendo ai datori di lavoro con sede centrale o operativa al di fuori delle regioni di confine di avvalersi di personale frontaliero senza perdere l’applicabilità della disciplina agevolata, purché l’attività sia svolta integralmente (o prevalentemente) nell’area di frontiera e siano rispettati gli obblighi di documentazione e prova dell’effettivo luogo di lavoro.
Rimane, comunque, ferma la necessità di verificare, in concreto, la sussistenza dei requisiti fattuali di cui all’art. 2, lett. b) (residenza, luogo di svolgimento dell’attività e rientro quotidiano). Particolare attenzione dovrà essere prestata alle ipotesi di lavoro agile o misto, al fine di dimostrare l’effettiva localizzazione della prestazione nell’area convenzionale.
Per tali ragioni, la risposta a interpello oggetto d’esame rappresenta un significativo chiarimento, che favorisce la flessibilità organizzativa delle imprese italiane e la mobilità transfrontaliera, in linea con gli obiettivi dell’Accordo tra Italia e Svizzera.
