Intelligenza artificiale e professioni: l’Italia avvia l’attuazione della Legge 132/2025

Gli schemi di decreto sull’IA rafforzano obblighi formativi, responsabilità professionale e controllo umano. L’uso dell’intelligenza artificiale non attenua la responsabilità del professionista e incide anche su equo compenso, assicurazioni e compliance.

Con il Comunicato stampa n. 177 del 10 giugno 2026, il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver sottoposto a esame preliminare due schemi di decreto legislativo che danno attuazione alla delega contenuta nella Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale“. Si tratta di un passaggio definito dal Governo come l’avvio del “primo quadro normativo nazionale organico sull’intelligenza artificiale” tra gli Stati membri dell’Unione, pienamente coerente con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).

I due provvedimenti – il primo dedicato ai poteri delle Autorità nazionali e all’utilizzo dell’IA nella formazione, il secondo all’impiego dei sistemi di IA nell’attività di polizia e ai profili di responsabilità civile e penale – seguiranno ora l’iter previsto dalla legge delega, con il vaglio delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Autorità competenti.

L’impianto complessivo si fonda su un’opzione di policy dichiaratamente antropocentrica: l’IA può supportare l’attività decisionale, ma non può sostituirsi alla responsabilità, alla competenza e al discernimento della persona. Tale impostazione assume particolare rilievo per le categorie professionali, destinatarie di un insieme organico di obblighi formativi, deontologici ed economici che meritano un approfondimento specifico.

Il primo schema di decreto eleva la formazione a presupposto funzionale dell’utilizzo legittimo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle professioni regolamentate. Non si tratta di una mera alfabetizzazione tecnica, ma di un percorso strutturato su tre piani distinti e cumulativi: quello tecnico, relativo a funzionamento, potenzialità e limiti dei sistemi; quello giuridico, riferito al Regolamento europeo e alla normativa nazionale di recepimento; quello deontologico, individuato come il profilo di maggior rilievo, poiché attiene alla responsabilità del professionista nell’uso dello strumento, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico cristallizzato nella Legge n. 132/2025.

Sul piano organizzativo, lo schema di decreto onera i singoli Ordini e Collegi professionali dell’adeguamento dei propri regolamenti entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, secondo le procedure proprie di ciascuna categoria e, ove previsto, con il coinvolgimento dell’Autorità vigilante. Si configura così un modello di governance multilivello, in cui la cornice normativa statale si traduce in regole deontologiche di settore, calibrate sulle specificità di ciascuna professione ma uniformate nei contenuti minimi.

Il punto qualificante della disciplina, dal punto di vista sistematico, è la conferma del principio per cui la responsabilità non si trasferisce mai allo strumento tecnologico, ma resta integralmente in capo al professionista. Ne deriva che l’eventuale ricorso a sistemi di IA generativa o predittiva nell’esercizio dell’attività professionale – si pensi alla redazione di pareri, alla due diligence documentale, al supporto diagnostico o all’elaborazione di perizie – non attenua, sotto il profilo della responsabilità professionale, l’obbligo di verifica e di vigilanza critica sull’output prodotto dal sistema. Il professionista che si limiti a recepire acriticamente il risultato algoritmico, senza esercitare il controllo che gli compete, rimane esposto a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale secondo le ordinarie regole, eventualmente aggravate dalla violazione degli specifici obblighi informativi verso il cliente in ordine all’utilizzo dello strumento.

Questo assetto si raccorda, peraltro, con il secondo schema di decreto, che introduce significative novità in materia di responsabilità civile da danno cagionato da sistemi di IA. Sul piano probatorio, si segnalano in particolare: il diritto di accesso alla documentazione tecnica del sistema, funzionale a colmare l’asimmetria informativa tra danneggiato e fornitore/utilizzatore; una presunzione (relativa) del nesso di causalità, che alleggerisce – senza eliminare – l’onere a carico dell’attore; un foro alternativo prossimo alla residenza del danneggiato persona fisica; e un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione. Per i professionisti che impieghino sistemi di IA nell’esercizio dell’attività – e che siano dunque potenzialmente convenuti in giudizi risarcitori – tali meccanismi processuali si traducono in un incremento dell’esposizione al rischio di lite, da valutare anche in sede di adeguamento delle coperture assicurative professionali.

Profilo di non minore interesse per la classe forense e per le professioni ordinistiche in generale è il collegamento, espressamente previsto, tra utilizzo dell’IA ed equo compenso. Lo schema di decreto stabilisce che l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale rilevi ai fini della determinazione del compenso professionale attraverso parametri commisurati alla classificazione di rischio del sistema impiegato, con l’obiettivo dichiarato di evitare che l’automazione svaluti il lavoro intellettuale. È previsto un termine di dodici mesi per l’integrazione dei decreti che fissano i parametri dell’equo compenso, comprese le tariffe forensi, allo scopo di garantire che il compenso rifletta l’effettivo apporto professionale e il livello di responsabilità connesso all’uso dello strumento, con criteri trasparenti a tutela sia del professionista sia del cliente.

Si tratta di una scelta di politica del diritto significativa: il legislatore delegato non si limita a disciplinare l’uso dell’IA sotto il profilo del rischio e della sicurezza, ma ne riconosce la rilevanza economica nel rapporto professionale, prevenendo il rischio – avvertito in particolare nel settore legale – di una progressiva erosione tariffaria collegata ai guadagni di produttività derivanti dagli strumenti generativi.

Merita un cenno, sempre in chiave di impatto sui professionisti e sugli operatori economici, l’introduzione del nuovo articolo 437-bis del codice penale, che sanziona l’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio e la loro alterazione, quando ne derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. La punibilità, ancorata al pericolo concreto e, nella forma colposa, alla colpa grave, è pensata per non criminalizzare il mero errore tecnico, ma colpisce le condotte e le omissioni rilevanti lungo l’intero ciclo di vita del sistema; la responsabilità può estendersi all’Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, imponendo a chi sviluppa, mette in servizio o utilizza professionalmente sistemi ad alto rischio una rinnovata attenzione ai presidi organizzativi di compliance.

Nel complesso, i due schemi di decreto delineano per le professioni regolamentate uno statuto dell’IA fondato su tre coordinate: l’obbligo formativo, declinato secondo lo schema tecnico-giuridico-deontologico; la persistenza della responsabilità in capo alla persona fisica, anche in chiave probatoria e risarcitoria; e il riconoscimento del valore economico dell’apporto professionale mediante l’adeguamento dei parametri di equo compenso.

Trattandosi di testi ancora in fase di esame preliminare, è ragionevole attendersi, nel prosieguo dell’iter parlamentare e regionale, ulteriori affinamenti; resta tuttavia già definito l’orientamento di fondo, che impone agli Ordini professionali di attivarsi, nei tempi stabiliti, per l’adeguamento dei rispettivi codici deontologici e regolamenti interni.

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