Esecuzione della sentenza di annullamento di un atto impositivo

Nell’ambito del processo tributario, la disciplina che regola l’esecuzione della sentenza di accoglimento è stata oggetto di modifiche ad opera del D.Lgs. 156/2015.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza, nello specifico, la disciplina dell’esecuzione della sentenza di annullamento di un atto impositivo.

Con l’introduzione dell’articolo 67-bis D.Lgs. 546/1992, ad opera del D.Lgs. 156/2015, è stato sancito il principio della immediata esecutività delle sentenze, secondo cui le sentenze delle Commissioni tributarie depositate dal 1° giugno 2016 sono esecutive.

Ciò significa che nel sistema delineato dal D.Lgs. 156/2015, contrariamente a quanto previsto dal vecchio regime per le sentenze depositate sino al 31/05/2016, non è più previsto un trattamento differenziato in base al tipo di controversia, ma sono esecutive tutte le sentenze, indipendentemente dal fatto che siano state emesse nei giudizi aventi ad oggetto atti impositivi, dinieghi di rimborso ovvero atti relativi alle operazioni catastali.

Con particolare riguardo alla sentenza di annullamento di un atto impositivo, ai sensi dell’articolo 68, comma 2, D.Lgs. 546/1992, se depositata dal 1° gennaio 2016, il tributo corrisposto in eccedenza con i relativi interessi deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.

In caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può esperire direttamente, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento, il giudizio di ottemperanza dinanzi alla Commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Commissione tributaria regionale.

Ai sensi dell’articolo 19 D.Lgs. 472/1997, la medesima disciplina sopra esposta è applicabile alla restituzione delle sanzioni per le sentenze depositate dal 1° gennaio 2016. Quindi, anche in questo caso vale l’obbligo del rimborso d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di inerzia dell’Amministrazione finanziaria, la possibilità di esperire direttamente il giudizio di ottemperanza.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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