Fatturazione dell’operazione in ritardo: quali sanzioni?

L’emissione di una fattura in un momento successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione integra una violazione formale? In caso di pluralità di violazioni, trova applicazione il regime del cumulo materiale?


Nella disciplina Iva è previsto l’obbligo di documentare le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) mediante l’emissione della relativa fattura, che va emessa, in formato cartaceo o elettronico, per ciascuna operazione rilevante ai fini impositivi al momento in cui l’operazione si considera effettuata.

È opportuno ricordare infatti che l’esigibilità dell’imposta di regola coincide con il momento di effettuazione dell’operazione, così come previsto dall’articolo 6 D.P.R. 633/1972, il quale distingue in funzione della tipologia di operazione:

  • per le cessioni di beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione;
  • per le cessioni di beni immobili, rileva la data di stipula dell’atto;
  • per le prestazioni di servizi, assume rilievo il momento di pagamento del corrispettivo.

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