Il caso
Alfa S.r.l., società che svolge attività di produzione di laminati metallici, detiene una partecipazione in Beta S.r.l., società che svolge attività di autotrasporto.
Alfa S.r.l. nel 2024 aveva deciso di dismettere l’attività di autotrasporto, deliberando la liquidazione di Beta S.r.l. il 12 dicembre 2024; dal 2024 a oggi, l’attività si è progressivamente ridotta e attualmente si sta completando la cessione dei molti asset residui.
Gamma S.p.A. ha proposto ad Alfa S.r.l. l’acquisto di tale partecipazione.
Alfa S.r.l. può applicare la participation exemption?
La soluzione
L’ordinamento tributario riserva alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie detenute in regime d’impresa un regime di detassazione, comunemente noto come participation exemption (o, più brevemente, PEX). La disciplina trova la propria collocazione sistematica nell’art. 87, TUIR, per quanto riguarda i soggetti IRES, ed è richiamata dall’art. 58, comma 2, TUIR, per i soggetti IRPEF titolari di reddito d’impresa.
Sotto il profilo soggettivo, la norma trova applicazione con riferimento alle cessioni di partecipazioni in società di persone, in società di capitali e negli enti indicati dall’art. 73, TUIR, purché le partecipazioni siano detenute nell’ambito di un’attività d’impresa. Restano invece escluse dall’ambito applicativo le partecipazioni in società semplici, stante la loro peculiare natura non commerciale.
Il meccanismo agevolativo opera in misura differenziata a seconda della natura del socio, soggetto cedente la partecipazione:
- per le società di capitali e gli altri soggetti IRES, la plusvalenza realizzata beneficia di un’esenzione pari al 95% del suo ammontare: solo il residuo 5% concorre, quindi, alla formazione del reddito d’impresa imponibile;
- per i soggetti IRPEF, ossia le società di persone e gli imprenditori individuali, la percentuale di esenzione è invece pari al 41,86%, con la conseguenza che la quota imponibile della plusvalenza sale al 58,14%.
Questa asimmetria tra i 2 regimi non è casuale, ma trova giustificazione nella diversa aliquota nominale applicabile ai 2 tipi di soggetti passivi.
Il beneficio riconosciuto sul fronte delle plusvalenze trova, per così dire, una contropartita speculare sul versante delle minusvalenze realizzate su partecipazioni aventi i medesimi requisiti previsti per l’esenzione; se le plusvalenze eventualmente conseguite in sede di cessione fossero esenti, allo stesso modo sarebbe limitata la deducibilità del componente negativo realizzato se la cessione fosse minusvalente.
L’accesso al regime di esenzione non è automatico, ma è subordinato alla verifica congiunta di 4 requisiti, che devono sussistere tutti simultaneamente, pena la piena imponibilità della plusvalenza (ovvero la deducibilità della minusvalenza).
- Il primo requisito attiene al periodo minimo di possesso. Il socio deve aver detenuto la partecipazione ininterrottamente a decorrere dal primo giorno del dodicesimo mese anteriore rispetto a quello della cessione;
- il secondo requisito è di natura contabile e impone che la partecipazione sia stata iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, e non tra l’attivo circolante. Tale classificazione deve risultare già nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- il terzo requisito riguarda la residenza fiscale della società partecipata, che deve essere localizzata in uno Stato o territorio diverso da quelli a fiscalità privilegiata, secondo i criteri individuati dalla normativa vigente;
- il quarto e ultimo requisito è quello della commercialità: la società partecipata deve esercitare un’attività d’impresa in senso proprio, restando quindi escluse dal beneficio le partecipazioni in società il cui patrimonio sia prevalentemente costituito da beni immobili non strumentali all’attività caratteristica, ovvero in società di mera gestione patrimoniale.
La compresenza di tutti e 4 i requisiti descritti costituisce condizione imprescindibile per l’operatività del regime di esenzione. Il venir meno anche di uno solo di essi comporta la piena rilevanza fiscale della plusvalenza, con conseguente concorso integrale della stessa alla formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie.
In merito all’ipotesi di partecipazione detenuta in una società partecipata interessata da una procedura di liquidazione ordinaria, occorre far riferimento alla posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/E/2005.
La questione non è di poco conto, posto che quando una società entra in fase di liquidazione la sua attività ordinaria si interrompe, in quanto l’obiettivo che devono perseguire i liquidatori diventa quello del miglior realizzo dell’attivo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le partecipate in liquidazione, il requisito della commercialità deve sussistere al momento in cui ha avuto inizio la liquidazione stessa. In questo caso, quindi, il monitoraggio della permanenza dei requisiti PEX deve riguardare non il triennio che precede la cessione della partecipazione, bensì il triennio che precede l’apertura della liquidazione, e ciò anche se durante la liquidazione viene svolta un’attività finalizzata alla conservazione dell’impresa.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.
