Nel Concordato Preventivo Biennale la maggiorazione da iperammortamento resta esclusa dal reddito concordato, preservando la neutralità del CPB rispetto alle agevolazioni sugli investimenti del Nuovo Piano Transizione 5.0. La variazione fiscale in diminuzione non rileva nel reddito di riferimento né nel reddito proposto, ma può essere dedotta in dichiarazione nei periodi 2026 e 2027. L’effetto agevolativo resta quindi pienamente utilizzabile, riducendo il reddito imponibile effettivo entro il limite minimo di 2.000 euro previsto dalla disciplina del CPB.
Il reddito d’impresa oggetto di Concordato Preventivo Biennale (CPB) esclude una serie di componenti straordinarie o agevolative che possono verificarsi nel biennio.
Tra queste poste, figura la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, ai sensi dell’art. 1, commi da 427 a 436, Legge n. 199/2025: la variazione fiscale in diminuzione ai fini IRPEF/IRES derivante dal c.d. Iperammortamento o Nuovo Piano Transizione 5.0.
La variazione da iper-ammortamento è espressamente esclusa dal reddito oggetto di CPB ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 38/2026 (Decreto Omnibus), che ha modificato l’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, e viene gestita separatamente in dichiarazione dei redditi, con effetto sul reddito concordatoper i periodi d’imposta 2026 e 2027.
La questione è oggetto di approfondimento dell’Agenzia delle Entrate nella recente circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 sulla “Disciplina del Concordato Preventivo Biennale”.
L’espressa esclusione dell’iper-ammortamento rende il CPB neutrale rispetto all’agevolazione: il reddito proposto resta invariato e la relativa maggiorazione fiscale è deducibile nel biennio 2026-2027.
Nel dettaglio, la citata circolare precisa che la maggiorazione da iper-ammortamento:
- non rileva nel calcolo del reddito di riferimento 2025 usato per elaborare la proposta (aspetto da tenere in considerazione solo per chi ha il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, dato che gli investimenti agevolati decorrono dal 1° gennaio 2026);
- è esclusa dal reddito proposto ai fini del CPB per il 2026 e per il 2027;
- può essere dedotta dal reddito concordato in dichiarazione, riducendo il reddito imponibile effettivamente assoggettato a imposta, nel rispetto della soglia minima di 2.000 euro.
Infatti, il comma 4 dell’art. 16, D.L. n. 13/2024, dispone che «In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione».
Dunque, l’iper-ammortamento non incide sul reddito proposto ai fini del CPB, ma le quote maturate nel biennio concordatario possono essere dedotte in dichiarazione, riducendo il reddito imponibile effettivo fino al valore soglia di 2.000 euro.
Il CPB, quindi, offre stabilità sul reddito ordinario concordato, ma non neutralizza le agevolazioni e le componenti straordinarie espressamente escluse (elencazione tassativa):
- plusvalenze e sopravvenienze attive;
- minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- utili o perdite da determinate partecipazioni, nonché dividendi distribuiti da società ed enti;
- maxi-deduzione del costo del lavoro;
- maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario per iper-ammortamento.
L’iperammortamento resta un beneficio utilizzabile entro la soglia di saldo netto imponibile di 2.000 euro.
A mero titolo esemplificativo, un’impresa con reddito concordato ai fini del CPB pari a 100.000 euro e una variazione fiscale annuale da iper-ammortamento di 12.000 euro, potrà ridurre il reddito imponibile a 88.000 euro.
Questo meccanismo consente di preservare l’effetto incentivante sugli investimenti in beni strumentali del Nuovo Piano Transizione 5.0, senza incidere sulla base economica su cui si fonda l’accordo con il Fisco.
