La Cassazione n. 25253/2026 conferma l’orientamento secondo cui l’onere di provare l’inerenza dei costi deducibili grava sul contribuente, anche alla luce del nuovo art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992. Tale impostazione solleva però criticità sistematiche, poiché rischia di frammentare il fatto imponibile e di spostare sul contribuente la prova dell’intero reddito dichiarato, comprimendo l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di fondare l’atto impositivo su elementi sufficienti, non contraddittori e autosufficienti.
Nella sentenza n. 25253 del 2 settembre 2026 è dato rinvenire in ordine al principio dell’inerenza lo stralcio che si riporta: «la S.C. in diverse occasioni, da ultimo con l’Ordinanza n. 35568 del 2 dicembre 2022, ha chiarito che “ai fini della detrazione di un costo, la prova dell’inerenza del medesimo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato” […]. D’altra parte, anche il nuovo comma 5-bis dell’art 7 del D.Lgs, n 546 del 1992, introdotto dall’ art. 6 della L. 130/2022, secondo cui “il giudice deve valutare la prova ‘comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere della prova contraria”». Lo stralcio riportato richiede 2 ambiti d’indagine e precisamente:
- la persistenza del ribaltamento dell’onere della prova sul contribuente, in ordine all’inerenza dei costi fiscalmente deducibili; e
- l’inedito raccordo dell’inerenza alle presunzioni legali.
In ordine al primo campo d’indagine non può non denotarsi l’incongruenza del sillogismo perseguito dalla Corte, che ritiene di fondare causalmente l’onere della prova dell’inerenza sul contribuente, in quanto è su tale ultimo che grava l’onere di dimostrare l’imponibile maturato. Il nuovo comma 5-bis, evocato dalla Cassazione, prospetta un inventario analitico e preciso delle attitudini della prova, prima letteralmente compresse nel sintetico riferimento al fondamento costitutivo del diritto che nel processo si vuole far valere (art. 2697, c.c.).
Provare i fatti alla base del fondamento costitutivo di un diritto è sinonimo di una vis dimostrativa del tutto ricalcante le attitudini, ora disaggregate, della “fondatezza”, “non contraddittorietà” e, soprattutto, “dell’autosufficienza” della prova. Se la L’Amministrazione finanziaria non assolve la prova, rappresentandola in tale articolazione di prerogative, l’atto impositivo dev’essere annullato. E tale disposizione processuale vale anche per l’inerenza dei costi, dal momento che, come sottolineato in dottrina, l’unica eccezione che mantiene l’onere della prova a carico del contribuente è solo quella prevista in materia di rimborsi d’imposta. Preliminarmente la sentenza in scrutinio si raccorda a quell’orientamento giurisprudenziale che riteneva e ritiene di poter procedere attraverso un processo di scomposizione della fattispecie imponibile nei singoli elementi positivi e negativi, allo scopo di imputare al contribuente l’onere della prova in ordine all’esistenza delle prerogative fiscali dei componenti reddituali (e in particolare in ordine ai componenti negativi l’inerenza sinergica dei medesimi).
Tale sorta di scorporo, in dottrina, veniva già nel passato avversata, in quanto con esso veniva artificiosamente manipolato da parte dell’Amministrazione finanziaria il fatto imponibile da accertare.
Si sottolineava come nel caso del reddito d’impresa la fattispecie impositiva era ed è rappresentata dal possesso di un maggior reddito e la prova doveva e deve, quindi, vertere sull’intera realizzazione del presupposto, senza alcun frazionamento in ordine alle singole componenti reddituali che concorrono a formarlo. Ed è indubitabile che proprio la portata della novella processuale rafforzi tale principio. Nel riportato stralcio della sentenza, la Cassazione arriva persino a capovolgere tale paradigma, nel senso che il requisito dell’inerenza del componente negativo di reddito a carico del contribuente partecipa del più ampio onere di dimostrare l’imponibile maturato. Non si tratterebbe più, quindi, di parcellizzare la prova a carico del contribuente in ordine a singoli elementi reddituali, fermo rimanendo l’onere della prova del reddito imponibile a carico dell’Amministrazione finanziaria, ma di un frazionamento dei singoli elementi che non esaurirebbero l’onere della prova del contribuente, ma da intendere come solo ausiliario della più ampia prova dell’imponibile dichiarato, integralmente a carico del contribuente.
Come a dire, l’Amministrazione finanziaria non deve più provare nulla. Ma anche il secondo campo d’indagine innescato dal rinvio operato dal giudice di Cassazione «alla persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale impongono al contribuente l’onere della prova contraria», a cui la Corte sembra rinviare proprio in ordine all’inerenza, appare del tutto contrario a diritto. La mancanza dell’inerenza non dispone di alcun supporto di presunzione legale a favore dell’Amministrazione finanziaria, costituendo essa un requisito intrinseco al reddito d’impresa, menomato persino di una definizione legislativa, neppure più raccordabile al testo dell’art. 109, comma 5, TUIR. Trattasi, come noto, di un’attitudine finzionale del costo verso l’esercizio d’impresa, da intendere nella sua accezione più generale, sprovvista di un qualsiasi privilegio indiziario a favore dell’Amministrazione finanziaria.
