La circolare n. 9/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il ruolo degli Organismi di composizione della crisi (OCC) e degli uffici fiscali nelle procedure di sovraindebitamento. L’OCC deve comunicare l’incarico entro 7 giorni, mentre gli uffici dispongono di 15 giorni, termine ordinatorio, per quantificare i debiti tributari. Viene confermata la facoltatività dell’attestazione professionale e ampliato l’accesso alle banche dati. Permangono criticità legate alla variabilità del debito fiscale e all’assenza di protezione del debitore nella fase preparatoria.
La circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, commento sistematico dedicato al sovraindebitamento e all’esdebitazione, ha ridisegnato il riparto di funzioni tra Organismo di composizione della crisi e Uffici finanziari.
Sul piano soggettivo, ricordiamo che l’art. 65, comma 1, CCII, riserva le procedure ai debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. c): consumatore, professionista, imprenditore minore e agricolo, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie. Quanto al consumatore, il documento di prassi accoglie la nozione oggettiva consolidata dal Correttivo-ter (D.Lgs. n. 136/2024) e dalla giurisprudenza di Cassazione (sent. n. 22699/2023), che guarda alla natura delle obbligazioni al momento della loro assunzione. L’indebitamento “misto” resta così confinato al concordato minore, mentre il socio illimitatamente responsabile può accedere alla ristrutturazione per i soli debiti estranei a quelli sociali.
Il comma 2 rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni del Titolo III, e dunque anche al procedimento unitario (artt. 40 ss.) e alle misure cautelari e protettive, con l’espressa eccezione dell’art. 44. Al sovraindebitato è così preclusa la domanda prenotativa per accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore o al concordato minore. L’unica ipotesi latamente assimilabile resta il termine concedibile ex art. 271 a fronte dell’istanza di liquidazione controllata del creditore. Ciò pone un problema di tutela. Nella fase anteriore al deposito della domanda, scandita proprio dai termini di interlocuzione con il Fisco, il debitore resta esposto alle azioni esecutive, anche dell’Agente della riscossione, non potendo ancora beneficiare delle misure protettive, che il giudice dispone con il decreto di apertura (artt. 70, comma 4, e 78, comma 2, lett. d), CCII).
Di rilievo sistematico è la lettura del comma 3, per cui i compiti del commissario e del liquidatore sono svolti dall’OCC e la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa. Superato il modello della Legge n. 3/2012 (artt. 9, comma 2, e 15, comma 6), che incorporava nell’organismo la verifica di veridicità dei dati e l’attestazione di fattibilità, l’Agenzia esclude oggi che la mancata attestazione integri causa di inammissibilità o incida sul giudizio degli uffici. Restano ferme le verifiche obbligatorie dell’OCC e il sindacato giudiziale sulla fattibilità (artt. 70, comma 7, e 80, comma 1), sicché la facoltatività dell’attestazione fa da contraltare all’ampliamento del controllo del giudice. L’affermazione convive, tuttavia, con il riconoscimento dell’utilità istruttoria che l’attestazione volontaria può avere per gli uffici nei casi complessi. Non è da escludere che nella prassi ciò si traduca in una pressione di fatto verso un adempimento che la legge ha voluto eventuale.
Il Correttivo-ter ha inoltre colmato la lacuna sui poteri informativi del gestore con il comma 4-bis, sulla scia dell’art. 15, comma 10, Legge n. 3/2012. La norma legittima l’OCC, ai fini delle relazioni, ad accedere all’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari (art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973). L’accesso si estende ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche, incluso l’archivio di cui all’art. 30-ter, D.Lgs. n. 141/2010, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali. L’effettività del potere dipenderà dalle modalità operative di accesso, poiché la sua funzione è sottrarre la ricostruzione del passivo alle sole allegazioni del debitore.
Il raccordo con il Fisco si colloca nell’art. 68, comma 4. Entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico l’OCC ne dà notizia all’Agente della Riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale. Questi, entro 15 giorni, comunicano il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti. La circolare qualifica tale termine come ordinatorio e impegna la Direzione provinciale a liquidare sollecitamente le dichiarazioni, a notificare avvisi di irregolarità e di accertamento e a trasmettere una quantificazione complessiva. Da questa sono escluse le somme già affidate all’agente della riscossione, anche in forza di accertamenti esecutivi ex art. 29, D.L. n. 78/2010. Per tali somme provvede l’agente con autonoma comunicazione, comprensiva di tributo, sanzioni e interessi di mora ex art. 30, D.P.R. n. 602/1973. Gli uffici sono invitati ad acquisirla per evitare disallineamenti. Nelle more possono fornire una stima del debito tratta dall’Anagrafe tributaria, salvo aggiornamento e tempestiva segnalazione di ulteriori pretese, in continuità con la circolare n. 19/E/2015. Va ricordato, infine, che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi, salvo per i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 68, comma 5).
Proprio qui si annidano le criticità maggiori. La qualificazione come ordinatorio del termine di 15 giorni priva l’inerzia dell’ufficio di conseguenze preclusive. La stima “salvo aggiornamento” e la sollecitazione a notificare atti impositivi nella fase preparatoria rischiano poi di trasformare il passivo tributario in un dato mobile, su cui l’OCC deve fondare relazione e giudizio di convenienza (art. 67, comma 4). Né va trascurata la frammentazione tra uffici dell’Agenzia, enti locali e agente della riscossione, che la circolare affronta solo sul versante interno. Resta da chiarire, infine, la sorte delle pretese emerse dopo la comunicazione, alla luce dell’effetto vincolante dell’omologazione per i creditori anteriori.
Una risposta parziale può venire dal comma 4-bis: l’accesso diretto all’anagrafe tributaria offre all’OCC un riscontro indipendente, attenuandone la dipendenza dalla comunicazione degli uffici. La quantificazione così resa non esaurisce, peraltro, il ruolo dell’Amministrazione, costituendo la base delle osservazioni ex art. 70, comma 3, CCII, che la Cassazione (ord. n. 20941/2026) considera il veicolo per assumere la qualità di parte nel giudizio di omologazione, nonché della verifica di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Ne emerge un modello collaborativo, nel quale la completezza del quadro debitorio, presupposto della fattibilità della proposta, dipende dalla tempestività e dalla coerenza delle informazioni rese dall’Amministrazione.
