Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 19 gennaio 2026, chiarisce i limiti delle misure cautelari nella composizione negoziata della crisi. È ammissibile il mantenimento delle linee di credito ancora operative, quando necessario alla continuità aziendale, ma non il ripristino coattivo di finanziamenti già revocati né l’imposizione di anticipazioni non obbligatorie nel factoring. Possono inoltre essere temporaneamente sospese le escussioni delle garanzie del Fondo PMI, purché le misure risultino necessarie, proporzionate e funzionali alla prosecuzione delle trattative.
Il caso
Con ordinanza del 19 gennaio 2026, il Tribunale di Monza ha esaminato la domanda di conferma di misure cautelari proposta, nell’ambito della composizione negoziata, da una società operante nel settore dell’illuminotecnica. La ricorrente chiedeva:
- il mantenimento delle linee di credito a breve ancora operative;
- il ripristino di quelle già revocate;
- il divieto di escussione delle garanzie del Fondo di garanzia per le PMI;
- il divieto, per il gestore del Fondo, di pagare le banche garantite e di esercitare le azioni di regresso o surroga.
Il quadro normativo
Gli artt. 17 e 18, CCII, disciplinano le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata. In particolare, l’art. 18, comma 5, CCII, vieta alle banche e agli intermediari destinatari delle misure di revocare, in tutto o in parte, le linee già concesse per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, fatta salva la disciplina di vigilanza prudenziale. Il comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 136/2024, esclude inoltre il mantenimento della sospensione delle linee accordate al momento dell’accesso, salvo la prova di esigenze prudenziali. Le misure cautelari atipiche sono ammissibili se strumentali alle trattative e proporzionate al sacrificio imposto.
I principi di diritto
Il Tribunale opera una distinzione tra la conservazione provvisoria di un rapporto ancora in essere e la ricostituzione coattiva di un rapporto già cessato. La prima risulta ammissibile quando l’interruzione del finanziamento del circolante possa compromettere la continuità aziendale e le trattative; la seconda impone, invece, un facere incompatibile con l’autonomia contrattuale, non potendo il Giudice far “rinascere” un rapporto i cui effetti si siano esauriti anteriormente alla procedura.
In forza di tali principi, da un lato è stata quindi confermata la misura diretta a mantenere operative le linee attive, in quanto necessaria e proporzionata, con salvezza della vigilanza prudenziale; dall’altro lato è stata invece rigettata la richiesta di ripristino delle linee già revocate. La soluzione richiama il principio affermato da Trib. Roma, 31 luglio 2024, secondo cui la cautela non può diventare uno strumento di rinegoziazione giudiziale (sul punto cfr. comunque Trib. Verona 22 gennaio 2024 e Trib. Modena 22 giugno 2024, che hanno ammesso la prosecuzione di affidamenti quando la revoca o sospensione risulti illegittima, in quanto collegata al solo accesso alla procedura o priva di adeguata giustificazione prudenziale). Il discrimine è dunque tra conservazione del rapporto e neutralizzazione di un esercizio abusivo o illegittimo del potere contrattuale.
Nei confronti del factor la misura non è stata confermata. Il contratto attribuiva infatti al factor una mera facoltà – non un obbligo – di anticipare il corrispettivo dei crediti ceduti, sicché la cessione non produce automaticamente la provvista, né integra un affidamento “accordato” in senso tecnico, e il giudice non può trasformare una facoltà negoziale in un non previsto obbligo di finanziamento.
Sono state poi confermate le misure che impediscono l’escussione delle garanzie del Fondo per le PMI e i conseguenti pagamenti, regresso o surroga. L’escussione avrebbe infatti potuto indurre le banche a preferire la garanzia pubblica al confronto sul piano, vanificando le trattative. La sospensione temporanea è stata ritenuta proporzionata, non aggravando significativamente il rischio dei creditori garantiti che restano assistiti dalla garanzia e collocati nella medesima posizione degli altri creditori.
Le ulteriori richieste, formulate solo all’udienza e in termini generici, sono state qualificate come domande nuove: la decisione ribadisce che oggetto, destinatari e contenuto della cautela devono essere determinati sin dall’inizio.
Conclusioni
In definitiva, l’ordinanza traccia un confine netto: nella composizione negoziata la cautela può preservare la continuità e impedire condotte idonee a compromettere le trattative, ma non può imporre ai creditori una nuova disponibilità negoziale o un finanziamento non assunto. Per i professionisti ne derivano 3 indicazioni:
- verificare lo stato effettivo dei rapporti bancari;
- leggere il factoring alla luce delle clausole sull’anticipazione; e
- motivare autonomamente necessità e proporzionalità della misura.
Si consente così alla composizione negoziata di restare uno strumento volontaristico, nel quale la protezione giudiziale agevola il confronto senza sostituirsi a esso.
