Il rapporto tra misure ablative penali e procedure esecutive individuali

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 126/2026, ha dichiarato illegittima l’estensione automatica della disciplina antimafia sulla tutela dei terzi alle procedure esecutive individuali relative a beni sottoposti a sequestro preventivo o confisca ordinaria ex art. 322-ter c.p. La Corte ha ritenuto sproporzionato applicare, fuori dal perimetro della criminalità organizzata, la presunzione di mala fede del creditore e la falcidia del 40%, in quanto lesive della tutela giurisdizionale, del diritto di credito e del principio di proporzionalità.

Con la sentenza n. 126/2026, la Corte Costituzionale è tornata a occuparsi del rapporto tra misure ablative penali e diritti dei terzi, affrontando il tema, di rilevante impatto sistematico, dell’estensione della disciplina antimafia sulla tutela dei terzi alle ordinarie procedure esecutive individuali che insistano su beni sottoposti a sequestro preventivo funzionale alla confisca, ovvero già confiscati.

Punto di partenza della pronuncia è l’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p., come sostituito dall’art. 373, comma 1, lett. a), CCII (D.Lgs. n. 14/2019), e successivamente modificato dall’art. 41, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. n. 150/2022. La norma, nella sua ultima formulazione, richiama, «ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria», la disciplina del Titolo IV del Libro I del codice delle Leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011, artt. 52–65), ogniqualvolta «il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice» di procedura penale, cioè per ogni sequestro preventivo funzionale alla confisca, e non più — come nella versione previgente — per le sole ipotesi tassativamente individuate.

L’effetto di tale successione normativa, ricostruita dalla Corte nella motivazione, è stato quello di trasformare una disciplina «nata come settoriale» — pensata per il sequestro e la confisca di prevenzione — in un regime di applicazione generalizzata, esteso a qualunque confisca penale e al sequestro ad essa funzionale, a prescindere dal titolo di reato e, soprattutto, dalla sussistenza di un collegamento della fattispecie concreta con il fenomeno della criminalità organizzata, che pure costituisce la ratio storica dell’intero corpus normativo di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte di Cassazione, III Sezione civile, con ordinanza 9 ottobre 2025, n. 253, nell’ambito di un giudizio radicato a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis, c.p.c., disposto dal Tribunale di Pavia, quale giudice dell’opposizione all’esecuzione, in merito al regime di opponibilità della confisca ordinaria (o del sequestro a essa preordinato) rispetto al creditore ipotecario e al creditore pignorante anteriormente iscritto o trascritto.

Preliminarmente, la Corte ha confermato — richiamando i propri precedenti (sentenze n. 119/2015 e n. 125/2026) — l’ammissibilità dell’incidente di costituzionalità sollevato dal giudice della nomofilachia in sede di rinvio pregiudiziale, precisando che l’incidentalità della questione, in tale ipotesi, opera «a fortiori», posto che il giudizio a quo non è ancora concluso e la Cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis, commi 5 e 6, c.p.c., resterà comunque vincolata all’enunciazione del principio di diritto.

Nel merito, il giudice rimettente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 24 e 42, Costituzione, nonché dell’art. 117, comma 1, Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, nella parte in cui la disposizione censurata assoggetta alla disciplina antimafia — anziché alla regola comune dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie di cui all’art. 2915, c.c. — anche i rapporti tra sequestro/confisca ordinaria e procedure esecutive individuali.

La Corte ha ritenuto le questioni fondate, riscontrando la violazione di tutti i parametri evocati. Il nucleo argomentativo muove dalla premessa, già affermata nella sentenza n. 160/2024, per cui la tutela giurisdizionale dei diritti garantita dall’art. 24, Costituzione, «comprende anche la fase dell’esecuzione forzata», e il credito garantito da ipoteca gode «di una protezione peculiare, che discende dalla realità del diritto di garanzia e dalla sua accessorietà al credito», risultando «attratta nell’alveo protettivo dell’art. 24 Cost., quale strumento vòlto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva».

Applicando tali coordinate al caso di specie, la Corte osserva come le condizioni previste dagli artt. 52 e 53, Codice antimafia — pensate per contemperare la tutela dei terzi con l’esigenza di prevenzione patrimoniale nei confronti di soggetti “pericolosi” — risultino manifestamente sproporzionate se trasferite, senza filtro, fuori dal perimetro delle misure di prevenzione. Quanto all’art. 52, comma 1, lett. b), Codice antimafia, la Corte censura la presunzione di mala fede del creditore, che «onera il creditore allo svolgimento di indagini attinenti non all’integrità patrimoniale del debitore, bensì alla sua integrità penale»: onere che, ove astrattamente giustificabile «nell’area del contrasto alla criminalità organizzata», si rivela «viepiù inesigibile man mano che ci si allontana da questa area specifica». Analogamente, la falcidia del 40% di cui all’art. 53, Codice antimafia — applicata al netto delle spese di procedura dopo la modifica recata dalla Legge n. 161/2017 — si traduce, per il creditore che abbia già dimostrato la propria buona fede, in «un sacrificio irragionevole del patrimonio del creditore», risolvendosi in un «incameramento netto dell’erario, ai danni del creditore in buona fede».

A sostegno della propria valutazione, la Corte richiama il diritto convenzionale, ricordando come, per la giurisprudenza di Strasburgo, il credito rientri nel novero dei biens e possessions protetti dall’art. 1 Prot. addiz. CEDU, e come la materia dei sequestri e delle confische sia soggetta al test di proporzionalità, incompatibile con l’imposizione al titolare di un onere eccessivo (excessive burden), il cui effetto cumulativo rischi di far pendere l’equilibrio del procedimento a favore dello Stato (Corte EDU, sez. IV, 13 luglio 2021, Todorov e altri c. Bulgaria). Significativo, in proposito, il richiamo alla sentenza Isaia e altri c. Italia (Corte EDU, sez. I, 25 settembre 2025), con cui la Corte di Strasburgo ha manifestato «gravi preoccupazioni» per l’estensione di misure ablative di tipo preventivo oltre il perimetro dei reati di maggiore allarme sociale.

Quanto alla fattispecie concretamente rilevante — la confisca prevista dall’art. 322-ter, c.p., per i delitti dei Pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione — la Corte rileva come tale norma si riferisca a «reati molto diversi per gravità», comprensivi anche di ipotesi minori di peculato «del tutto slegate da fenomeni di criminalità organizzata», sicché il cumulo degli oneri antimafia (presunzione di mala fede e falcidia del 40%) grava in modo sproporzionato su terzi «non sospettabili» al momento in cui sono divenuti titolari del proprio diritto di credito.

La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p., «nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., in funzione della confisca di cui all’art. 322-ter c.p., e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest’ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori […] che abbiano instaurato […] una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applichino le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I» del Codice antimafia.

L’effetto immediato della pronuncia è la restituzione della fattispecie — sequestro e confisca “ordinari”, nei rapporti con l’esecuzione individuale — alla regola di diritto comune fondata sulla priorità temporale delle formalità pubblicitarie (art. 2915, c.c.), con superamento, per questo specifico ambito, tanto della presunzione di mala fede quanto della falcidia del 40%.

La Corte segnala, tuttavia, che la declaratoria, incidendo su «una particolare fattispecie all’interno di una realtà normativa interconnessa», lascia aperti problemi di coordinamento: sul versante delle procedure concorsuali, cui pure si riferisce l’art. 104-bis censurato tramite il richiamo alla «procedura di liquidazione giudiziaria» e il correlato art. 317, CCII; e sul versante delle misure cautelari e ablative “assimilate” disciplinate dal comma 1-quater dello stesso art. 104-bis. Da qui l’auspicio, esplicitato in chiusura di motivazione, di un «articolato intervento del legislatore», chiamato a contemperare, con maggiore equilibrio, la tutela dei diritti patrimoniali dei terzi di buona fede e l’esigenza di contrastare pratiche collusive con gli autori di reato.

La sentenza n. 126/2026 si colloca nel solco di un orientamento — inaugurato dalla sentenza n. 160/2024 in tema di confisca edilizia — volto a ricondurre entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità l’espansione, spesso non meditata, di discipline “speciali”, nate per il contrasto alla criminalità organizzata, verso ambiti privi della relativa ratio giustificativa. Per gli operatori dell’esecuzione — creditori ipotecari, professionisti delegati, curatori — la pronuncia comporta un’immediata ricalibratura del giudizio di opponibilità tra vincoli penali e titoli esecutivi individuali sui beni oggetto di sequestro o confisca ex artt. 321, comma 2, c.p.p., e 322-ter, c.p., con recupero della regola dell’anteriorità delle formalità pubblicitarie. Resta, sullo sfondo, l’invito della Corte a un intervento organico che ricomponga in modo sistematico — e non per successive dichiarazioni di incostituzionalità — il complesso rapporto tra misure ablative penali, tutela dei terzi e procedure esecutive, concorsuali e individuali.

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