CPB e studi associati, quando l’irregolarità fiscale del singolo diventa ostativa

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate a Speciale Telefisco 2026 conferma che, nel CPB 2026-2027, la presenza di debiti tributari o contributivi definitivi superiori a 5.000 euro in capo a un professionista può impedire l’adesione dell’intero studio associato. Il vincolo opera quando l’attività individuale e quella associata applicano il medesimo ISA, mentre viene meno in presenza di ISA differenti. La verifica preventiva dei requisiti fiscali e contributivi di tutti gli associati diventa quindi determinante per l’accesso al concordato.

Nel Concordato Preventivo Biennale l’irregolarità tributaria del singolo professionista può compromettere l’adesione fiscale compiuta dagli altri associati dello studio o della società professionale. Il problema emerge quando un associato esercita anche individualmente l’attività con propria partita IVA e intende aderire al CPB congiuntamente al sodalizio professionale. In tale configurazione, un debito personale non si trasferisce all’associazione sul piano delle obbligazioni, ma può condizionare l’accesso al regime fiscale concordatario. È questa la precisazione del chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate a Speciale Telefisco del 24 settembre 2026, da leggere alla luce della recente disciplina aggiornata per il biennio 2026-2027.

Il punto di partenza è l’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024. L’accesso al CPB presuppone l’assenza, con riferimento all’anno precedente il biennio concordatario, di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o di debiti contributivi se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. L’accesso resta possibile, invece, quando, entro il termine previsto per accettare la proposta, il residuo complessivo, inclusi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000 euro.

Alla condizione individuale suddetta si accosta il coordinamento introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b-quinquies) e b-sexies), del medesimo Decreto. Quando il professionista titolare di autonoma partita IVA partecipa “contemporaneamente” a un’associazione professionale, a una società tra professionisti o tra avvocati, la disciplina collega l’adesione individuale a quella dell’ente per gli stessi periodi d’imposta. Il D.Lgs. n. 148/2026 ha delimitato il vincolo alle attività economiche riconducibili al medesimo Indice sintetico di affidabilità fiscale. L’identità dell’ISA, pertanto, circoscrive l’area entro la quale la decisione concordataria perde carattere esclusivamente individuale.

Il caso sottoposto all’Agenzia riguardava uno studio intenzionato ad aderire al CPB 2026-2027 con i propri associati titolari di partita IVA individuale. Uno di essi presentava al 31 dicembre 2025 debiti definitivi superiori alla soglia e non era in grado di regolarizzare la posizione debitoria personale entro il termine utile. La risposta amministrativa ha respinto la possibilità di procedere separatamente. Il professionista debitore non soddisfa il requisito dell’art. 10 e, di conseguenza, l’associazione incontra la causa ostativa dell’art. 11, lett. b-sexies), perché non può realizzarsi l’adesione comune. Gli altri professionisti interessati incontrano, a loro volta, il limite della lett. b-quinquies).

Diversamente, la soluzione non può essere replicata automaticamente alle ipotesi in cui studio e professionista applicano ISA differenti. La modifica del 2026, confermata dalla circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate, esclude in tale condizione il collegamento obbligatorio delle adesioni. Divergente è anche il caso della mancata applicazione degli ISA, rispetto al quale la prassi ha riconosciuto specifiche eccezioni al meccanismo di reciprocità. L’impossibilità di aderire per difetto del requisito sui debiti non equivale, dunque, all’assenza del presupposto ISA. Assimilare le 2 fattispecie significherebbe disapplicare una causa ostativa la cui efficacia è stata espressamente confermata dall’Amministrazione finanziaria.

Secondo il recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, la cessazione dell’attività individuale di un associato, che mantiene la partecipazione allo studio professionale, determina la cessazione del CPB limitatamente al professionista interessato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 13/2024, senza pregiudicare la permanenza dell’associazione nel concordato, in quanto non ricorre la fattispecie prevista dalla lett. b-sexies) della medesima disposizione.

Sul piano operativo, la valutazione dell’adesione al CPB deve precedere l’accettazione individuale delle singole proposte e fondarsi su una verifica coordinata dei requisiti e delle cause ostative concernenti all’associazione o società professionale e ai singoli associati. In tale previsione è opportuno acquisire da ciascun associato interessato utile documentazione aggiornata sulla posizione tributaria e contributiva, riscontrare gli atti divenuti definitivi, monitorare lo stato dei piani di dilazione e verificare l’ISA applicabile. L’esame va esteso ai requisiti propri dell’associazione, non limitandosi al riscontro dell’assenza di debiti propri dello studio. Un prospetto condiviso delle condizioni di accesso consente di cogliere tempestivamente gli impedimenti e di conservare evidenza delle verifiche svolte.Distinto è l’apprezzamento delle cause di cessazione durante il biennio concordatario, soggette a presupposti e scansioni temporali differenti. Per gli studi associati e le società professionali, la convenienza economica della proposta deve pertanto misurarsi, anzitutto, con la sussistenza delle condizioni giuridiche di accesso e permanenza nel regime. Il concordato emerge da scelte individuali, ma la sua stabilità si fonda sull’equilibrio dei rapporti associativi, dove la posizione fiscale del singolo può gravare sul destino dell’intera compagine professionale.

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