Doppia rilevanza negli ESRS semplificati: cambia il metodo, non il concetto

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 introduce una versione semplificata degli ESRS, applicabile agli esercizi dal 2027, senza modificare il principio della doppia rilevanza, fondato sugli impatti dell’impresa e sugli effetti finanziari delle questioni di sostenibilità. La principale novità riguarda la metodologia di valutazione, che consente un approccio top-down basato su strategia, modello di business e catena del valore, riservando l’analisi dettagliata degli impatti, rischi e opportunità ai casi meno evidenti. Diventano quindi centrali la motivazione delle conclusioni e la documentazione delle valutazioni effettuate.

Con il Regolamento delegato (UE) 2026/1563, adottato dalla Commissione il 3 luglio 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 21 settembre 2026, gli allegati del Regolamento delegato (UE) 2023/2772 sono stati sostituiti dalla versione semplificata degli ESRS. Il testo entra in vigore il 10 novembre 2026 e si applica agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, con alcune opzioni per l’esercizio 2026.

Tra le principali vi è la valutazione di doppia rilevanza, perché da essa dipende il perimetro dell’intera rendicontazione di sostenibilità. Ci si chiede allora se, rispetto al 2023, sia cambiato il concetto oppure il modo di accertarla.

La risposta, in sintesi, è che il concetto resta sostanzialmente invariato, mentre cambiano in modo significativo la metodologia di analisi, l’intensità della prova richiesta e le modalità di documentazione del processo.

Sul piano concettuale la continuità è netta. La doppia rilevanza non nasce negli ESRS, ma nell’art. 19-bis della Direttiva 2013/34/UE, come introdotto dalla Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) e recepito in Italia dal D.Lgs. n. 125/2024, che richiede le informazioni necessarie per comprendere sia gli impatti dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, sia il modo in cui tali questioni incidono su andamento, risultati e situazione dell’impresa.

Le 2 prospettive restano quindi le stesse. La rilevanza d’impatto guarda agli impatti effettivi o potenziali, positivi o negativi, su persone e ambiente (prospettiva inside-out) la rilevanza finanziaria guarda agli effetti, effettivi o potenziali, che le questioni di sostenibilità producono sull’impresa (prospettiva out side-in). Un tema è rilevante se lo è sotto almeno 1 dei 2 profili.

Anche i criteri di valutazione non risultano mutati: per gli impatti negativi effettivi, scala, portata e non rimediabilità; per quelli potenziali si aggiunge la probabilità; per la rilevanza finanziaria contano probabilità e grandezza potenziale degli effetti.

Resta riconoscibile, anche la sequenza logica del processo:

  1. comprensione del contesto e della catena del valore;
  2. individuazione degli IRO;
  3. loro valutazione secondo soglie definite dall’impresa; e
  4. determinazione dei temi rilevanti.

Gli ESRS, né nel 2023 né oggi, impongono un modello di scoring: ciò che cambia è quanto di questa sequenza debba essere svolta in modo analitico, e quanto possa essere assorbita da una conclusione motivata a livello di tema.

È sul piano metodologico che si inserisce la principale novità: la possibilità di un approccio top-down.

ESRS 1, al par. 27, consente all’impresa di concludere sulla rilevanza o sulla non rilevanza di un tema o sottotema senza ulteriori valutazioni, sulla base di strategia, modello di business, settori, aree geografiche e catena del valore. Solo se la conclusione non emerge con evidenza occorre scendere al livello dei singoli impatti, rischi e opportunità (IRO), con un approccio bottom-up. I 2 metodi possono essere combinati per temi diversi. Il testo previgente era costruito in modo più analitico e nella prassi conduceva a un percorso bottom-up piuttosto dispersivo.

Si pensi ai seguenti esempi. Per un’impresa energivora, il cambiamento climatico è rilevante in modo evidente. Si può motivare la conclusione sul modello di business e sulle emissioni, senza entrare nella valutazione (e nello scoring) di ogni singolo IRO. Per una società di servizi professionali senza siti produttivi, la biodiversità può essere ritenuta non rilevante sulla base del modello di business, anch’essa con una motivazione scritta e senza analisi analitica. Per un tema ambiguo, come i diritti dei lavoratori nella catena del valore di un’impresa con filiera estesa, resta rilevante il processo bottom-up, ossia l’analisi e valutazione del singolo impatto, rischio o opportunità.

A supporto di questa novità procedurale troviamo l’attuale elenco dei temi di sostenibilità (ora in Appendice A di ESRS1) che diventa una guida non vincolante, con l’eliminazione dei sotto-sotto-temi: ne deriva un punto di partenza meno “imposto” per l’analisi.

Per riassumere, la doppia rilevanza non cambia nel “cosa”, ma nel “come”: meno analisi sistematica, più giudizio motivato e documentato. Per il professionista questo significa spostare l’impegno dalla mappatura esaustiva alla costruzione di una motivazione solida, che sia in grado di reggere al controllo dell’attestatore.

Il nuovo approccio top-down, in sostanza, non elimina l’esigenza di individuare gli IRO, ma le conclusioni di non rilevanza dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione da parte degli esperti incaricati dell’attestazione e le valutazioni chiave vanno pertanto opportunamente documentate.

Sul piano operativo, per le società che hanno già condotto una doppia rilevanza secondo il testo 2023, non pare necessario ripartire da zero. Appare opportuno: verificare se le conclusioni sono ancora sostenibili alla luce del nuovo ESRS 1; formalizzare per ciascun tema la scelta tra top-down e bottom-up; conservare le ragioni delle esclusioni; e coordinarsi con il revisore incaricato dell’attestazione. Per l’esercizio 2026 va inoltre deciso per tempo quale delle opzioni disponibili adottare, perché la scelta incide sul metodo con cui la valutazione viene condotta e sulle informazioni da fornire nel bilancio di sostenibilità.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Percorso in 5 incontri sul Modello Organizzativo 231: normativa, giurisprudenza, Organismo di Vigilanza e costruzione operativa del Modello (V giornata a Milano). A partire dal 27/10/2026

Corso su vigilanza del collegio sindacale e revisione legale: verbalizzazione, norme di comportamento CNDCEC e approccio metodologico nelle imprese minori. A partire dal 16/11/2026

Master in 4 videoconferenze sull’IVA nelle operazioni intraunionali e internazionali: casistiche operative, prassi e giurisprudenza nei rapporti con l’estero. A partire dal 02/11/2026

Torna in alto