Sovraindebitamento ed esdebitazione: le istruzioni dell’Agenzia agli uffici

La circolare n. 9/E commenta le norme del Codice della Crisi sul sovraindebitamento e sull’esdebitazione e detta istruzioni operative agli uffici, che nelle procedure agiscono come creditore pubblico. Il documento, di 144 pagine, accompagna ogni articolo con Relazioni illustrative e giurisprudenza. Due i temi di maggiore interesse: il peso del debito erariale nel giudizio di meritevolezza e la valutazione dell’esdebitazione dell’incapiente. Con ulteriori interventi che saranno pubblicati su queste pagine, si approfondiranno numerosi aspetti del documento dell’Agenzia.

Con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate completa il commento al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, “CCII”), dedicando la Parte II alla disciplina del sovraindebitamento e dell’esdebitazione. Il testo, in continuità con l’impostazione metodologica della Parte I, riporta ciascuna norma, ne illustra la ratio attraverso i lavori preparatori e, soprattutto, indica agli uffici come comportarsi nelle diverse fasi. Recepisce inoltre i contributi della consultazione pubblica (26 giugno – 24 luglio 2026) e le modifiche del c.d. Correttivo-ter (D.Lgs. n. 136/2024). Colpisce la mole degli orientamenti richiamati: pronunce della Cassazione, della Corte Costituzionale e dei giudici di merito, in gran parte del 2025 e del 2026. È il segno di una materia ancora in assestamento, nella quale la circolare compone i contrasti dove possibile e, altrove, si limita a darne atto; sono anzi pendenti davanti alla Consulta questioni di legittimità sull’esdebitazione dei creditori non insinuati. 

Dopo le disposizioni generali (ambito, ruolo dell’OCC, procedure familiari) la circolare esamina la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73), procedura senza voto dei creditori: il Tribunale omologa verificando ammissibilità e fattibilità del piano e, se la convenienza è contestata, può procedere comunque quando l’opponente riceve almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione controllata (c.d. cram down). L’Agenzia ribadisce la nozione “oggettiva” di consumatore: solo i debiti contratti in tale veste rientrano nella procedura, mentre per l’indebitamento misto resta il concordato minore. La nomina dell’attestatore è sempre facoltativa e la sua assenza non incide sull’ammissibilità. 

Per quanto riguarda il concordato minore, previsto agli artt. 74–83, la circolare, dopo aver ricordato che spetta per professionisti, imprenditori minori e agricoli, start-up innovative e altri soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale, conferma che può essere in continuità oppure liquidatorio, con apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l’attivo. I creditori votano e l’Agenzia si esprime tramite la Direzione provinciale: il silenzio equivale a consenso, mentre l’eventuale dissenso va motivato. Quanto al cram down fiscale, la circolare richiama Cass. n. 14555/2026: l’omologazione forzata non richiede una proposta di transazione fiscale ex art. 88, CCII, ma restano applicabili i principi sostanziali di tale norma, in primo luogo il trattamento non deteriore dei crediti tributari e previdenziali. 

La liquidazione controllata (artt. 268–277) è descritta dalla domanda alla chiusura. Il creditore può attivarla verso il debitore insolvente se i debiti scaduti raggiungono 50.000 euro, mentre per la persona fisica rileva l’attestazione dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo. Sul triennio di durata la circolare richiama Corte Cost. n. 6/2024. Chiude la trattazione l’esdebitazione (artt. 278–283), disciplinata per la liquidazione giudiziale, per la liquidazione controllata e per il sovraindebitato incapiente. 

La circolare affronta il rischio che gli strumenti di composizione della crisi siano usati quasi solo per smaltire il debito verso l’Erario. Quando l’esposizione è costituita quasi interamente da debiti erariali, gli uffici valuteranno l’eccezione di inammissibilità del concordato minore per atti in frode, ravvisando una forma di abuso dello strumento. L’Agenzia precisa, tuttavia, che la prevalenza del debito erariale non integra, di per sé, abuso: servono elementi sintomatici, come la reiterata omissione degli obblighi tributari in presenza di risorse disponibili o l’esecuzione di pagamenti preferenziali verso altri creditori. Agli uffici è chiesto di verificare con particolare attenzione natura e origine dell’indebitamento. 

L’art. 283 consente al debitore persona fisica meritevole, privo di qualsiasi utilità per i creditori anche in prospettiva futura, di ottenere l’esdebitazione una sola volta. Se entro 3 anni sopravvengono utilità tali da consentire l’utile soddisfacimento dei creditori, il debito torna esigibile: il Correttivo-ter ha ridotto il periodo da 4 a 3 anni e soppresso la soglia del 10%. La soglia di reddito, ancorata all’assegno sociale e alla scala ISEE, è un indicatore da integrare con una verifica concreta e non formalistica. 

Sulla meritevolezza la circolare dà conto di 2 indirizzi di merito: per il primo, il sistematico omesso pagamento dei tributi integra colpa grave, in contrasto con il dovere di contribuzione; per il secondo, l’esdebitazione è ammessa anche con debiti erariali prevalenti, purché non vi siano frode o dolo e l’inadempimento sia coerente con un’incapienza strutturale. L’Agenzia esclude ogni automatismo: la colpa grave non può desumersi dalla prevalenza del debito tributario né dal protrarsi dell’inadempimento, e il giudizio riguarda la condotta complessiva. Possono rilevare, se documentati, l’IVA addebitata in fattura e non incassata, l’insolvenza dei cessionari, i ritardi dei committenti o la contrazione del reddito. Il reclamo ex art. 124, CCII, va proposto solo in presenza di elementi oggettivi e documentati.

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