La nuova transazione fiscale per i tributi locali

Il D.Lgs. n. 147/2026 estende la transazione fiscale anche ai tributi locali, superando la precedente esclusione di crediti come IMU e TARI dalla composizione negoziata e dagli accordi di ristrutturazione. La nuova disciplina consente di formulare proposte di definizione nei principali strumenti del CCII, applicando anche il cram-down ove ricorrano le condizioni di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

Come è noto, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (“CCII”) non prevedeva una specifica procedura di “transazione fiscale” per i tributi locali, a differenza di quelli erariali e dei contributi previdenziali, cosicché i debiti per tributi, quali l’IMU, potevano essere stralciati soltanto nell’ambito del concordato preventivo (ma senza cram down), nonché nel concordato semplificato, nel concordato nella liquidazione giudiziale e nel concordato minore

Lo stralcio dei debiti per tributi locali era, invece, sostanzialmente precluso nella composizione negoziata della crisi di impresa e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, sebbene alcune Sezionali regionali di controllo della Corte dei Conti (Toscana e Umbria) avessero ritenuto legittima l’adesione di un Ente locale a un accordo di ristrutturazione dei debiti che prevedesse lo stralcio parziale di un debito per imposte locali. 

Al fine di superare dette problematiche l’art. 4, D.Lgs. n. 147/2026ha esteso le “transazioni fiscali” previste dal CCII anche ai crediti per tributi di cui sono titolari le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane (“enti pubblici territoriali”). 

In particolare, la possibilità di presentare una proposta di definizione dei crediti per tributi locali viene espressamente prevista, mediante integrazione dei rispettivi articoli del CCII, nell’ambito della composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63), del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis, comma 1-bis), del concordato preventivo (art. 88) e del concordato nella liquidazione giudiziale (art. 245), nonché a fronte di transazione fiscale di gruppo (art. 284-bis). 

Pertanto, non è stata introdotta una disciplina ad hoc, ma si applicano alla transazione dei debiti per tributi locali le medesime disposizioni che, all’interno di ciascun istituto del CCII, regolano il trattamento dei debiti per tributi erariali (e per contributi previdenziali). 

Ne consegue che, ad esempio, per presentare una proposta di transazione dei tributi locali nell’ambito della composizione negoziata sarà necessario allegare le 2 relazioni ordinariamente previste a corredo delle proposte di transazione dei tributi erariali, ovvero quella redatta da un professionista indipendente che deve attestare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e quella redatta dal revisore legale circa la completezza e la veridicità dei dati aziendali

L’unica sostanziale differenza prevista nelle citate norme del CCII, come novellate dall’art. 4, D.Lgs. n. 147/2026, riguarda, ovviamente, la competenza a ricevere e a sottoscrivere la proposta di transazione dei debiti per tributi locali, che è riservata al «soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali». Se la proposta riguarda tributi locali amministrati da più enti, ciascun ente dovrà provvedere autonomamente a valutarla e, eventualmente, a decidere di sottoscriverla. 

La novità legislativa interessa particolarmente l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e il concordato preventivo, in quanto per questi 3 istituti, in analogia con quanto previsto per la transazione dei debiti erariali e previdenziali, qualora gli enti pubblici territoriali non approvino le proposte transattive presentate dai debitori o non esprimano voto favorevole, il Tribunale potrà imporre l’omologa forzosa (cram-down). 

Le condizioni per l’applicazione del cram-down sono le medesime previste per la transazione dei debiti erariali e contributivi, per cui, ad esempio, nell’accordo di ristrutturazione dei debiti dovrà essere verificato che la proposta di transazione è più conveniente dell’alternativa della liquidazione giudiziale (ovvero che il soddisfacimento del credito dell’ente locale in sede fallimentare sarebbe prevedibilmente minore di quello offerto dalla proposta). La convenienza dovrà emergere dall’attestazione del professionista indipendente. Inoltre, dovrà risultare che l’adesione del creditore pubblico è determinante per il raggiungimento della soglia di adesione del 60% dei creditori (30% se si tratta di accordo di ristrutturazione dei debiti agevolato). 

Le nuove norme non indicano distintamente quali sono i tributi locali che possono essere oggetto di proposta transattiva da parte del debitore, ma viene semplicemente previsto che si tratta dei «tributi dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni»; quindi una formula ampia destinata ad includere tutti i tributi amministrati dalle Regioni, dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. 

Di conseguenza, possono essere oggetto di proposta transattiva nell’ambito delle citate procedure dal Codice della Crisi, l’IMU, la TARI, l’Imposta di soggiorno e gli altri tributi di cui sono titolari i predetti enti (es. canoni per la pubblicità e per l’occupazione del suolo pubblico).  

Da precisare che l’IRAP e le addizionali locali dei tributi erariali (es. addizionale IRPEF), essendo amministrati non dagli enti locali a cui sono destinati, ma dalle Agenzie fiscali, rientrano già nel campo di applicazione della transazione prevista per i tributi erariali, per cui dette imposte non sono interessate dalle novità normative in commento

Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle nuove disposizioni si evidenzia che il D.Lgs. n. 147/2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto scorso ed è entrato in vigore il 12 agosto.  

Poiché, diversamente da quanto è stato previsto in passato per simili interventi, il citato Decreto non contiene alcun regime transitorio che stabilisca che le nuove disposizioni rilevino solo per le procedure avviate dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, si deve dedurre che la disciplina della transazione dei debiti per tributi locali sia applicabile anche alle procedure che erano in corso alla data del 12 agosto 2026

Ovviamente si deve trattare di procedure non ancora concluse o definite a seguito di omologa e non devono essere decorsi i termini per modificare la proposta formulata ai creditori. 

Per cui, ad esempio, nel caso di composizione negoziata la proposta di transazione dei tributi locali potrà essere presentata soltanto se non sono decorsi i termini di 180 giorni di durata della procedura (o di 360 giorni nel caso di proroga), ma si dovrà comunque tenere presente che tale proposta non potrà essere presentata troppo a ridosso della scadenza dei predetti termini perché altrimenti gli enti pubblici territoriali non saranno in grado di esaminarla compiutamente e quindi di pronunciarsi sulla stessa. 

Nel caso di concordato preventivo in corso occorrerà presentare una nuova e aggiornata versione del piano che includa la proposta di transazione dei tributi locali, ma ciò, a norma del comma 4 dell’art. 105, CCII, potrà avvenire non oltre il termine di 20 giorni dalla data prevista per l’inizio delle votazioni, salvo chiedere un differimento dei termini del voto dei creditori proprio per poter presentare la proposta di transazione dei tributi locali. Anche in questo caso occorrerà comunque concedere all’ente locale destinatario della proposta un congruo termine per analizzare i contenuti della transazione ai fini dell’espressione del voto

L’integrazione del piano di concordato preventivo con la proposta di transazione dei debiti per tributi locali potrebbe risultare particolarmente utile ai fini del raggiungimento delle maggioranze, in quanto anche prima delle modifiche legislative in commetto i tributi locali potevano essere oggetto di falcidia ma non era previsto il cram-down fiscale, per cui, in assenza di voto favorevole, la classe in cui erano inseriti i crediti per tributi locali doveva considerarsi dissenziente e, quindi, il concordato poteva essere omologato solo ai sensi dell’art. 112, CCII (c.d. omologa trasversale o cross-class cram-down). 

Invece, con la presentazione della proposta di transazione dei tributi locali, ai sensi del novellato art. 88, CCII, si rende applicabile il cram-down previsto da detto articolo, ricorrendone tutte le condizioni, per cui il voto negativo dell’ente locale (o la mancata espressione del voto) potrà essere cambiato in positivo ai fini della determinazione della maggioranza delle classi, mediante intervento del giudice, così come avviene per la transazione dei tributi erariali e dei debiti previdenziali. 

Le novità introdotte dall’art. 4, D.Lgs. n. 147/2026, sono certamente molto positive perché l’introduzione della disciplina della transazione dei tributi locali consentirà di superare le problematiche emerse in passato circa il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria per quanto riguarda le tasse localicosicché gli enti territoriali avranno a disposizione uno strumento per accettare, nell’ambito di un ben definito procedimento amministrativo, le proposte di ristrutturazione del debito formulate dai creditori che si presentano vantaggiose rispetto all’ipotesi alternativa di liquidazione giudiziale. 

Si prospettano, tuttavia, non poche problematiche in sede di prima applicazione della nuova disciplina in quanto gli enti locali, soprattutto quelli di minori dimensioni, non possiedono ancora le adeguate conoscenze dei nuovi strumenti di regolazione della crisi di impresa necessarie per valutare compiutamente le proposte di transazione dei debiti per tributi locali che saranno presentate dalle imprese in crisi.

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