Il ruolo dell’esperto, del revisore e dell’attestatore nella transazione fiscale nella composizione negoziata

Il D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter) ha introdotto nell’art. 23, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) il comma 2-bis, introducendo – per la prima volta anche nel perimetro della composizione negoziata – un accordo transattivo con le Agenzie fiscali e Agenzia delle Entrate-Riscossione, con pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e relativi accessori. La disciplina, però, non si esaurisce nella norma: l’assetto di garanzie è affidato a 3 figure professionali distinte e complementari (esperto, professionista indipendente attestatore e revisore legale), chiamate a presidiare, con funzioni diverse, la qualità dell’informazione e la sostenibilità giuridico-economica della proposta. Il contributo ricostruisce la trama normativa, analizza il riparto di compiti e responsabilità, e valorizza – in chiave operativa – le indicazioni della prassi, evidenziando le principali criticità applicative segnalate dalla dottrina.

Introduzione

Il D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter) ha introdotto l’art. 23, comma 2-bis, nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) prevedendo la transazione fiscale anche nella composizione negoziata della crisi. In corso di trattative, l’impresa può, infatti, proporre un accordo transattivo sul debito tributario – con pagamento parziale o dilazionato di imposte, interessi e sanzioni – diretto alle Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Riscossione), restando esclusi solo i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea. Prima di tale riforma, la composizione negoziata non consentiva di ristrutturare i debiti fiscali se non ricorrendo a un accordo di ristrutturazione o concordato preventivo. La novità risponde all’esigenza di superare un evidente ostacolo al risanamento delle imprese, considerata la diffusione della composizione negoziata quale strumento stragiudiziale di soluzione delle crisi d’impresa. Le nuove disposizioni si applicano alle procedure avviate dal 28 settembre 2024.

La norma impone precise condizioni procedurali che, come si vedrà, hanno dirette implicazioni sul ruolo dei professionisti coinvolti. In particolare, alla proposta di transazione fiscale devono essere allegate 2 relazioni: una relazione di un professionista indipendente aventi i requisiti di cui all’art. 2, lett. o), CCII, attestante la convenienza dell’accordo per l’Erario rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale (se la società ha un organo di controllo contabile) ovvero da un revisore legale designato ad hoc. Tali allegati fungono da garanzie tecnico-contabili per l’Erario, supplendo al controllo giudiziale sul merito che non è previsto in questa sede stragiudiziale.

L’accordo transattivo fiscale deve essere sottoscritto dall’impresa e dall’ente creditore (con firma del dirigente competente) e deve poi essere depositato in Tribunale, acquistando efficacia solo previa verifica formale e autorizzazione del giudice con apposito decreto. Occorre qui evidenziare che non si tratta di un’omologazione di merito; il Tribunale, infatti, controlla la regolarità formale dell’accordo e degli allegati, senza sindacare la convenienza economica dell’accordo. In assenza dei documenti richiesti dalla legge o se vi sono irregolarità (quali per esempio la mancanza di una delle relazioni o la non conformità delle firme), il giudice dichiara l’accordo privo di effetti.

Diversamente dai concordati e accordi di ristrutturazione, non è previsto il meccanismo del cram down: se il Fisco rifiuta la proposta, non v’è possibilità di imposizione coattiva. Una volta autorizzato e reso efficace, l’accordo vincola le parti, con la precisazione che il medesimo si risolve di diritto in caso di apertura di liquidazione giudiziale/controllata o di accertamento dello stato d’insolvenza, nonché se l’impresa omette di eseguire integralmente i pagamenti dovuti entro 60 giorni dalle scadenze pattuite.

I ruoli e i riferimenti normativi delle figure professionali coinvolte

Le figure professionali coinvolte nella transazione fiscale nella composizione negoziata sono quelle indicate nell’art. 23-bis, CCII e precisamente l’esperto, l’attestatore e il revisore contabile e a ciascuna sono attribuite prerogative diverse e specifiche.

Come noto, nell’ambito della composizione negoziata della crisi, l’esperto indipendente svolge un ruolo cruciale, in quanto è un professionista terzo incaricato di condurre e facilitare le trattative che l’impresa intende intraprendere con i propri creditori. Deve possedere requisiti di indipendenza, imparzialità e competenza in materia di ristrutturazione e agisce come figura neutrale tra debitore e creditori, con compiti di gestione del dialogo, verifica della sostenibilità del piano e formulazione di eventuali soluzioni. Durante le trattative, l’esperto assiste l’impresa nel trovare un accordo con i creditori, mantenendo equidistanza e garantendo correttezza procedurale.

È bene evidenziare che nel contesto della transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, l’esperto non è parte dell’accordo e non rende attestazioni tecniche sul contenuto dello stesso. La norma espressamente non attribuisce all’esperto un ruolo attivo per la transazione fiscale in quanto prevede solo che l’accordo sia comunicato all’esperto. Non viene neppure previsto che l’esperto sottoscriva l’accordo. Sembrerebbe, pertanto, che, diversamente da altri ambiti previsti dalla legge per la conclusione delle trattative nell’ambito della composizione negoziata, con particolare riferimento a quelli indicati nell’art. 23, comma 1, lett. a) e c), il ruolo dell’esperto nella transazione fiscale sia limitato a mero recettore degli accordi intercorsi. Tale impostazione, tuttavia, contrasta con il ruolo di regista e di garante del buon esito delle trattative che la norma attribuisce in via generale all’esperto e in effetti, come si vedrà poc’anzi, la prassi e la dottrina hanno mosso evidenti critiche, promuovendo un ruolo più presente e incisivo dell’esperto anche nell’ambito della transazione fiscale nella composizione negoziata. In base alle linee guida deontologiche sul ruolo e sul comportamento dell’esperto, infatti, allo stesso sono attribuite funzioni di garante sostanziale della coerenza e della funzionalità delle trattative e degli accordi al perseguimento del risanamento dell’impresa in crisi e, tra questi, deve senz’altro ricomprendersi anche la transazione fiscale, per evidenti motivi logico-giuridici.

Il professionista indipendente è la figura incaricata di redigere la relazione di attestazione sulla convenienza della proposta transattiva fiscale. La sua qualifica è definita all’art. 2, comma 1, lett. o), CCII, che richiede requisiti stringenti di indipendenza, tra i quali assumono particolare rilevanza la circostanza che non abbia avuto negli ultimi 5 anni rapporti professionali o di lavoro con l’impresa né abbia fatto parte dei suoi organi di amministrazione o controllo. In sostanza, è assimilabile al professionista attestatore previsto nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Nell’ambito della transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi la sua attestazione assume una funzione “abilitante” in quanto supplisce alla mancanza di omologazione giudiziale, offrendo al creditore pubblico una base tecnica per esprimere un consenso informato all’accordo. Il compito principale dell’attestatore in questa fase consiste, quindi, nel valutare la situazione economico-patrimoniale dell’impresa e il contenuto dell’accordo proposto e di attestare in modo motivato che l’adesione del Fisco all’accordo risulti più vantaggiosa (o meno pregiudizievole) rispetto all’esito in caso di liquidazione giudiziale. Ciò comporta un’analisi approfondita dei dati aziendali, con rappresentazione prospettica degli scenari comparati – piano di risanamento proposto alla base dell’accordo con l’Erario versus scenario di liquidatorio – quantificando il presumibile soddisfacimento del credito erariale in ciascun caso.

È bene ricordare che l’attestazione non è un mero riscontro aritmetico, ma richiede un giudizio tecnico articolato e basato su informazioni verificabili. Essa fornisce dunque una garanzia di attendibilità del piano, tutelando l’interesse pubblico alla riscossione nel rispetto della legalità.

Alcuni commentatori si sono domandati se l’esperto, possedendone i requisiti, possa anche fungere da professionista indipendente ai fini dell’attestazione di convenienza richiesta nell’ambito della transazione fiscale, per esempio qualora la composizione negoziata si concluda anche con la sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 23, comma 1, lett. c). In tale circostanza, infatti, l’esperto è chiamato a dare atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza e per potersi esprimere in tale senso dovrebbe aver svolto controlli sostanziali di completezza, veridicità dei dati e delle informazioni forniti dall’impresa e di convenienza degli accordi, senza i quali l’espressione del parere dell’esperto risulterebbe indebolita se non addirittura minata ab origine. Tuttavia, la norma non richiede in tali circostanze alcuna attestazione in senso stretto e anzi, la funzione “abilitante” della relazione del professionista indipendente per la transazione fiscale nella composizione negoziata, seppur implicita nella norma, potrebbe risultare del tutto incompatibile con il ruolo attribuito dalla norma all’esperto, potendosi rilevare, almeno potenzialmente, dei conflitti di interesse.

Ne consegue che il professionista indipendente non dovrebbe/potrebbe coincidere con l’esperto nominato ex art. 13, CCII.

In ossequio a un sano principio di indipendenza e di separazione dei ruoli l’attestatore non dovrebbe neppure coincidere con il revisore legale già incaricato dall’impresa.

Tuttavia, in assenza di un revisore interno, non vi sono impedimenti normativi o sostanziali per designare un unico soggetto esterno che cumuli le qualifiche richieste (iscrizione nel registro revisori e possesso dei requisiti di indipendenza) per svolgere ambedue gli incarichi di attestatore e di revisore, sempreché sia salvaguardata l’obiettività. Questa soluzione, sostenuta da parte della dottrina, può risultare coerente con la ratio legis e comportare economicità e speditezza, purché sia garantita l’assoluta indipendenza e professionalità del soggetto prescelto.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell’impresa è chiamato dalla norma a redigere la relazione sui dati aziendali allegata alla proposta di transazione fiscale. Se l’impresa ha già incaricato un organo di controllo con funzioni di revisione, esso stesso deve occuparsi della relazione; diversamente, l’impresa designa appositamente un revisore iscritto al registro. Obiettivo della relazione è quello dicertificare la completezza e la veridicità dei dati aziendali e, di conseguenza, l’attendibilità delle informazioni economico-finanziarie poste a base della proposta transattiva, garantendo che non vi siano errori od omissioni materiali nei documenti presentati e nelle informazioni utilizzate. In altri termini, utilizzando le procedure di revisione comunemente adottate per l’espressione dell’attestazione della veridicità dei dati contabili, il revisore esegue una verifica contabile a supporto dell’accordo, affinché il creditore pubblico possa confidare nella veridicità dei dati aziendali utilizzati per calcolare il soddisfacimento offerto. Senza entrare nel dettaglio in questa sede delle metodologie di verifica adottate, è sufficiente ricordare che il revisore è tenuto a descrivere le verifiche eseguite e i documenti esaminati, a indicare i principali dati controllati (bilanci, scritture, piani previsionali, ecc.) e a segnalare eventuali significative aree di incertezza o i rischi emersi.

Il revisore deve, infine, rilasciare un’esplicita dichiarazione conclusiva circa la completezza e veridicità delle informazioni fornite. Pur potendo ispirarsi ai principi di revisione ISA Italia, la relazione in questione può assumere forma sintetica e mirata, data la natura occasionale del controllo effettuato nell’ambito della composizione negoziata. Non è, pertanto, necessaria la redazione di un rapporto formale di revisione sul bilancio completo, ma occorre un’attestazione specifica sui dati rilevanti ai fini della transazione fiscale. Occorre, inoltre, evidenziare che la verifica del revisore è distinta ma complementare rispetto alla relazione di convenienza del professionista indipendente. È bene e opportuno, pertanto, che i 2 professionisti si confrontino nel corso dell’espletamento del loro incarico, al fine di pervenire entrambi all’espressione di un giudizio informato e coerente. In assenza della relazione dei revisori, infatti, l’attestatore non avrebbe garanzia che le cifre fornite dall’impresa siano corrette; viceversa, senza l’attestazione di convenienza, la mera certificazione dei dati non informerebbe il Fisco sull’efficacia comparativa della proposta.

Per quanto concerne il requisito di indipendenza del revisore, come indicato in precedenza se il revisore è interno all’azienda non potrà assumere anche il ruolo di attestatore indipendente, poiché non soddisfa le condizioni di estraneità richieste (avendo rapporti organici con l’impresa). Ciò garantisce un doppio controllo incrociato: i dati vengono verificati dal revisore societario, mentre la convenienza viene valutata da un diverso professionista esterno. Nel caso di revisore esterno nominato ex novo, vi è margine – come detto – perché questi, ove qualificato e indipendente, cumuli le 2 funzioni, ma in prassi ciò andrà valutato con prudenza per evitare anche soltanto l’apparenza di conflitti.

In analogia a quella di qualsiasi revisore legale che certifica informazioni finanziarie, il revisore risponde civilmente dei danni causati da false attestazioni o gravi negligenze, e penalmente in ipotesi di falso. Inoltre, la sua relazione è indispensabile ai fini della validità dell’accordo: la mancanza (o non conformità) della relazione di revisione comporta l’inefficacia ab origine dell’accordo transattivo depositato. Ciò dovrebbe spronare il revisore coinvolto a svolgere un lavoro rigoroso e completo, consapevole che eventuali lacune documentali possono compromettere l’intera operazione.

Relazioni tra le figure e riparto di compiti e responsabilità

Benché distinti, i ruoli di esperto, attestatore indipendente e revisore legale sono strettamente interconnessi nella procedura in esame, ognuno apportando specifiche garanzie e competenze.

L’esperto funge da coordinatore imparziale: anche se non espressamente previsto dalla legge, tenuto conto delle finalità del suo ruolo e di quanto previsto dal protocollo ministeriale di condizione della composizione negoziata, dovrebbe, a parere di chi scrive, intervenire anche nella fase di trattativa con l’Agenzia delle Entrate, favorendo i contatti, assicurandosi che l’impresa predisponga la documentazione necessaria e rispetti i tempi, facilitando lo scambio informativo e, se del caso, orientando anche la strategia dell’accordo. Pur non dovendo certificare nulla direttamente sull’accordo fiscale, è auspicabile un costante confronto tra l’esperto e il professionista indipendente, per condividere le strategie complessive e garantire coerenza tra l’accordo fiscale e le altre eventuali soluzioni negoziali previste dal piano di risanamento. Ad esempio, l’esperto potrebbe segnalare all’attestatore elementi critici emersi dalle trattative con gli altri creditori ovvero altri elementi critici del piano di risanamento, in modo che la relazione di convenienza li consideri adeguatamente. Viceversa, l’attestatore può fornire all’esperto un riscontro sulla sostenibilità dell’accordo prospettato, aiutando quest’ultimo a capire se l’ipotesi transattiva è credibile o dovrebbe essere modificata e/o rinegoziata. Le “Linee guida del Tribunale di Livorno per la composizione negoziata della crisi” emesse nell’ottobre 2024 – tra le prime emanate sul tema – hanno evidenziato la necessità che l’esperto svolga verifiche ulteriori («suppletive») in presenza di un accordo fiscale, pur non essendo formalmente richiesta una sua attestazione o un suo parere. In particolare, si raccomanda che l’esperto verifichi che i creditori pubblici abbiano ricevuto informazioni aggiornate e complete sulla situazione dell’impresa e che l’accordo con il Fisco non pregiudichi gli altri creditori. Questi controlli di sostanza, ancorché non imposti dalla legge, dovrebbero rafforzare la credibilità dell’esito negoziale e dovrebbero agevolare il Tribunale, nella fase autorizzativa. In pratica, il coinvolgimento attivo dell’esperto – entro i limiti del suo ruolo – potrebbe costituire un elemento importante per il buon fine della transazione fiscale: egli garantisce la trasparenza del percorso e funge da «notaio sostanziale» dell’accordo.

Il professionista indipendente è l’artefice del giudizio di convenienza e deve agire in piena autonomia sia dall’impresa sia dall’Agenzia fiscale. La sua relazione deve convincere quest’ultima che accettare la proposta conviene in quanto consente all’Erario di ottenere risorse maggiori rispetto a quello che prevedibilmente potrebbe ottenere nell’ambito di una liquidazione giudiziale dell’impresa in crisi. Come già detto c’è una naturale interazione tra attestatore e revisore ed è buona prassi che i 2 professionisti si confrontino sin dalle prime fasi di esecuzione dell’incarico. Ad esempio, l’attestatore potrebbe richiedere al revisore verifiche aggiuntive su crediti/debiti fiscali specifici o su poste di bilancio dubbie, per poter esprimere un giudizio di convenienza solido. D’altro canto, se il revisore dovesse riscontrare durante i controlli, elementi significativi (ad esempio passività potenziali non dichiarate, errori contabili, circostanze che suggeriscono l’appostazione di fondi rischi, ecc.), dovrà evidenziarli non solo nella propria relazione, ma anche comunicarli all’attestatore, affinché questi ne tenga conto nel proprio giudizio di convenienza.

Il revisore legale (interno o esterno) è il custode della veridicità: il suo compito è verificare rigorosamente che l’azienda abbia rappresentato correttamente la propria situazione economico-patrimoniale e che i numeri posti a base della trattativa siano affidabili. Egli collabora, di fatto, soprattutto con l’attestatore: fornisce le certezze sui dati che l’altro utilizzerà nelle proiezioni. Il rapporto con l’esperto è invece meno diretto (l’esperto non interviene sulle modalità di controllo contabile), ma il coordinamento generale dell’operazione da parte dell’esperto implica che quest’ultimo si accerti che il revisore disponga di tutte le informazioni e documenti necessari e che svolga il proprio incarico nei tempi ristretti della procedura negoziata. È nell’interesse dell’impresa e dell’esperto che la relazione del revisore sia completa e tempestiva, poiché un suo difetto o ritardo bloccherebbe la formalizzazione dell’accordo. Nelle già citate linee guida del Tribunale di Livorno viene sottolineato che la presenza di 3 soggetti professionali (esperto, attestatore, revisore) nella transazione fiscale serve proprio a garantire un elevato livello di verifica e neutralità. Pertanto, ciascuno di questi soggetti deve attenersi strettamente al proprio perimetro di competenza, ma allo stesso tempo interagire con gli altri affinché l’insieme delle verifiche copra tutti gli aspetti critici (fattibilità economica, veridicità dei dati, legalità e trasparenza del percorso). Un corretto gioco di squadra tra i 3 ruoli è fondamentale: essi, insieme, creano un sistema di controllo multilivello che legittima l’accordo fiscale agli occhi del giudice e dell’Amministrazione finanziaria.

Fase pratica: verifica, attestazione e deposito dell’accordo transattivo

Esaminiamo ora in dettaglio le fasi pratiche implicate dalla transazione fiscale nella composizione negoziata con enfasi sul ruolo di ciascun attore.

Il percorso operativo può essere sintetizzato come segue:

  • negoziazione con il Fisco: la proposta di transazione fiscale va formalizzata per iscritto e corredata sin dall’origine delle 2 relazioni professionali (attestazione di convenienza e relazione sui dati). Questo impone, in pratica, che l’impresa dia incarico tempestivamente al professionista indipendente e al revisore affinché lavorino in parallelo alla stesura del piano e all’interlocuzione con il Fisco. Le linee guida operative del Tribunale di Livorno suggeriscono di coinvolgere tali professionisti fin dal principio delle trattative, per evitare ritardi e per permettere all’Agenzia delle Entrate di valutare immediatamente una proposta completa di tutte le attestazioni richieste;
  • attestazioni e verifica preliminare: è pertanto importante assicurarsi preliminarmente che entrambe le relazioni siano state redatte con esito positivo. Il professionista indipendente consegnerà la propria relazione attestando formalmente la convenienza per l’Erario; se il giudizio fosse negativo (cioè la proposta non dovesse risultare conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale), la proposta dovrà essere riesaminata e riformulata poiché non sarebbe accettata dall’Amministrazione finanziaria e in ogni caso la mancanza di un’attestazione positiva renderebbe nullo l’accordo.

Parallelamente, il revisore dovrà rilasciare la relazione sulla completezza e veridicità dei dati: qualora dovessero emergere situazioni di incertezza o irregolarità contabili ovvero informazioni mancanti, sarà necessario porvi rimedio prima di sottoporre la proposta di transazione. È essenziale che il quadro informativo sia definito e completo, ponendo l’attenzione su eventuali incongruenze nei numeri (ad esempio debiti tributari non inclusi, errori nei calcoli, ecc.) che potrebbero rendere più lungo e difficoltoso il percorso negoziale e, al limite, rendere impossibile il raggiungimento di un accordo.

  • sottoscrizione dell’accordo: se le Agenzie fiscali coinvolte (Agenzia delle Entrate, Agenzia Riscossione, Dogane, a seconda della natura dei tributi) giudicano accettabile la proposta, si procede alla firma dell’accordo transattivo da parte dei rappresentanti autorizzati (dirigenti competenti ai sensi di legge) e dell’impresa. Come visto, qualora l’accordo venga raggiunto nel corso della composizione negoziata, è previsto che esso sia comunicato all’esperto. La norma non prevede che l’esperto sottoscriva l’accordo, ma potrebbe essere una prassi raccomandabile quando l’accordo assumesse un ruolo centrale e determinante ai fini dell’esito positivo della composizione negoziale;
  • deposito in Tribunale e controllo giudiziale: una volta firmato, l’accordo transattivo deve essere depositato presso il Tribunale competente. Il deposito avviene con un’istanza che chiede al Tribunale di prendere atto dell’accordo raggiunto in composizione negoziata e di autorizzarne l’esecuzione. All’istanza vanno allegati l’originale dell’accordo sottoscritto dalle parti, la relazione del professionista indipendente e quella del revisore legale. Il giudice designato verificheràla regolarità formale degli atti controllando in particolare:
    • a) che l’accordo rechi le firme dei soggetti legittimati (in primis il funzionario apicale dell’ente fiscale previsto dalla norma);
    • b) che le 2 relazioni allegate siano presenti, sottoscritte dai professionisti qualificati e conformi nei contenuti ai requisiti di legge;
    • c) che siano correttamente individuati i debiti oggetto di transazione e le relative condizioni (importi, percentuali di stralcio, tempi di pagamento);
  • esito: se tutto è regolare, il Tribunale emette un decreto che autorizza l’esecuzione dell’accordo, conferendogli efficacia vincolante tra le parti. Tale decreto non è assimilabile a un’omologazione sostanziale (nessuna valutazione di merito viene espressa), ma ha natura dichiarativa-condizionante: l’accordo diventa efficace solo con l’autorizzazione, pur essendo frutto di un procedimento stragiudiziale. In caso di irregolarità formali o documentali, invece, il giudice nega l’autorizzazione e dichiara l’accordo privo di effetti fin dall’origine;
  • esecuzione e seguito della procedura: ottenuta l’autorizzazione, l’accordo transattivo fiscale diviene operativo. L’impresa è tenuta ad adempiere puntualmente alle obbligazioni concordate (pagamenti dilazionati, ecc.). La transazione fiscale spesso costituisce un tassello essenziale del piano di risanamento: riducendo o dilazionando il debito tributario, può rendere sostenibile la continuità aziendale nell’ambito di accordi a più ampio raggio. Come clausola di salvaguardia, il comma 2-bis, prevede la risoluzione automatica dell’accordo se entro il termine la crisi sfocia comunque in liquidazione giudiziale o se l’impresa è inadempiente ai pagamenti oltre il limite di 60 giorni. In caso di insolvenza conclamata, infatti, prevale l’interesse generale: l’accordo fiscale decade e l’Erario tornerà a essere un creditore concorsuale per l’intero importo dovuto, salvo quanto eventualmente già incassato in esecuzione parziale dell’accordo prima della risoluzione.

Chiarimenti di prassi e indicazioni dottrinali

La complessità di questo intreccio di ruoli ha già dato luogo a interventi interpretativi di prassi e ai primi commenti della dottrina specialistica, di cui è opportuno dar conto.

Un documento importante, cui si è fatto riferimento in precedenza, è costituito dalle linee guida Tribunale di Livorno per la composizione negoziata della crisi emesse nel mese di ottobre 2024. Questo documento, emanato da uno dei primi Tribunali attivati sul nuovo istituto, offre indicazioni pratiche agli operatori.

In sintesi, le linee guida ribadiscono i compiti minimi e suggeriscono alcune best practice:

  1. tempestività – attivare subito l’attestatore e il revisore quando si prospetta una transazione fiscale, in modo che vengano evidenziate rapidamente eventuali criticità e si eviti che la proposta di transazione fiscale venga formulata senza le dovute relazioni;
  2. ruolo proattivo dell’esperto – l’esperto dovrebbe vigilare affinché il Fisco sia messo in condizione di valutare consapevolmente la proposta (ad esempio assicurando che l’impresa fornisca tutte le informazioni richieste e segnalandone eventualmente l’inadempimento); inoltre dovrebbe esprimere su richiesta del Tribunale un proprio parere nell’ambito del quale dovrà dare atto di aver effettuato alcune importanti verifiche e specificatamente:
    • che l’accordo non abbia a oggetto crediti previdenziali o tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, in quanto non previsti dalla norma;
    • la presenza della relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria per il creditore pubblico, che dovrà essere redatta secondo le linee guida sancite dai principi di attestazione dei piani di risanamento e contenere – per quanto possibile – la valutazione delle eventuali azioni recuperatorie, revocatorie e risarcitorie esperibili nella liquidazione giudiziale e controllata;
  3. la presenza della relazione del revisore legale sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, che dovrà anch’essa essere redatta secondo le linee guida sancite dai principi di attestazione dei piani di risanamento;
  4. la regolarità delle sottoscrizioni da parte dei contraenti;
  5. la regolarità della documentazione allegata;
  6. la corrispondenza di quanto contenuto nelle relazioni con gli accertamenti da lui eseguiti e con le informazioni da lui assunte.

Un altro documento importante è costituito dai “Principi di comportamento dell’esperto della composizione negoziata” posto in consultazione nel mese di gennaio 2026 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che si apprestano a divenire standard deontologico vincolante, una volta esaurita la fase di consultazione e di valutazione delle osservazioni pervenute. È importante evidenziare che i principi di comportamento contengono indicazioni principalmente basate sulle norme di comportamento della conduzione della composizione negoziata contenute nel protocollo ministeriale di cui al D.M. 28 settembre 2021 e che, pertanto, è prevedibile che subiscano ulteriori modifiche, prima del rilascio in forma definitiva, a seguito del processo in corso di revisione ed emendamento del protocollo medesimo.

Indipendentemente dalle modifiche che verranno apportare è indubbio che tali principi, oltre a disciplinare in generale la condotta dell’esperto in ogni fase della composizione negoziata (dalla valutazione preliminare di accettazione dell’incarico, alla conduzione delle trattative, fino alla relazione finale e alla segnalazione di criticità), contengono indicazioni specifiche già utili sin d’ora anche nel contesto della transazione fiscale. In particolare, enfatizzano l’obbligo dell’esperto di garantire un flusso informativo equo e completo verso tutti i creditori coinvolti – dunque, nel caso dei crediti tributari, di assicurarsi che l’Agenzia delle Entrate ottenga tutte le informazioni necessarie (bilanci, piani, stime comparative) per valutare la proposta. Si chiarisce che l’esperto deve restare terzo e se il l’Amministrazione finanziaria dovesse formulare richieste ulteriori o condizioni diverse, l’esperto dovrebbe favorire il dialogo con l’impresa in crisi. Inoltre, i principi richiamano il dovere dell’esperto di valutare la perseguibilità del risanamento e interrompere la procedura se non vi sono concrete prospettive: ciò implica che, qualora la transazione fiscale proposta non risulti concretamente funzionale al risanamento dell’impresa l’esperto dovrebbe tenerne conto.

A tale riguardo appare importante evidenziare che gli stessi principi sottolineano come la transazione fiscale ex art. 63, CCII, può essere utilizzata sia in via alternativa sia in combinazione con i contratti o agli accordi di cui al comma 1, art. 23, CCII, come espressamente stabilito dal comma 2, della medesima disposizione. Nell’ambito della composizione negoziata, l’esperto è pertanto chiamato a valutare la fattibilità e la coerenza delle possibili combinazioni tra i diversi strumenti disponibili. In taluni casi, uno strumento può assumere carattere propedeutico rispetto a un altro, non sussistendo preclusioni affinché un tentativo di accordo ex art. 23, comma 2-bis, CCII, evolva in una proposta di transazione fiscale ex art. 63, CCII.

In sintesi, le linee guida CNDCEC rafforzano la figura dell’esperto come sentinella della sostenibilità dell’accordo, anche fiscale, e offrono un parametro di valutazione del suo operato per giudici e parti. Un esperto che abbia seguito tali principi – garantendo indipendenza, informazione simmetrica e correttezza – metterà il Tribunale nelle condizioni di fidarsi del percorso seguito.

Per quanto riguarda i commenti dottrinali iniziali occorre evidenziare che la dottrina specialistica ha accolto con favore l’innovazione della transazione fiscale nella composizione negoziata pur evidenziando taluni aspetti di criticità. Da più parti si è osservato che il successo pratico dello strumento dipenderà molto dall’atteggiamento dell’Amministrazione finanziaria che, non avendo di fronte a sé la prospettiva del cram down, potrebbe essere tentata di adottare un approccio troppo rigido nelle percentuali di abbattimento o nelle dilazioni, con il risultato di spingere molte imprese a ripiegare sulle procedure giudiziali.

Molti autori si sono concentrati sul ruolo dei diversi protagonisti sottolineando l’importanza che esperto e Tribunaledebbano mantenere un ruolo di garanzia senza eccessiva ingerenza: un controllo giudiziale limitato alla forma e un esperto che non ostacoli l’accordo con formalismi inutili costituiranno fattori decisivi per la buona riuscita.

Particolarmente delicata per la dottrina è l’interazione tra i ruoli delle figure dell’esperto, dell’attestatore e del revisore.

Come già accennato un acceso dibattito si è svolto intorno alla questione se un unico soggetto possa svolgere sia l’attestazione del professionista indipendente che la relazione del revisore, con una prevalenza di coloro che ritengono che, pur se la lettera della norma lascia intendere soggetti distinti, in concreto nulla osta – in assenza di un revisore interno – a un incarico unificato, a patto di rispettare rigorosamente i requisiti di indipendenza. Tale soluzione peraltro potrebbe semplificare l’iter per le imprese di piccole dimensioni, riducendo costi e tempi, senza tradire la ratio di garanzia della norma.

Per quanto concerne il ruolo dell’esperto e la possibilità di attribuzione allo stesso delle competenze previste per le altre 2 figure si registra una netta prevalenza dei contributi che concludono evidenziando l’inopportunità di tale soluzione, mettendo in luce l’esigenza di mantenere netti i confini delle specifiche attribuzioni, soprattutto per preservare il ruolo super partes dell’esperto nella valutazione complessiva degli accordi e della transazione fiscale e senza appesantirlo di compiti istruttori estranei.

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