La Cassazione n. 5848/2026 riafferma che sono revocabili solo le rimesse che costituiscono pagamento di un credito esigibile della banca, ossia quelle effettuate su conto scoperto o sconfinato. La curatela deve provare la natura solutoria dei versamenti, mentre spetta alla banca dimostrare l’eventuale assenza di una riduzione consistente e durevole dell’esposizione.
Con sentenza n. 5848 del 15 marzo 2026, la I Sezione civile della Cassazione è tornata sul tema della revocabilità delle rimesse affluite su conto corrente nel periodo sospetto, riaffermando la centralità della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.
La pronuncia è riferita, ratione temporis, alla Legge fallimentare, ma conserva piena attualità anche nel quadro del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che non ha introdotto significative novità sul punto. L’art. 166, comma 3, lett. b), CCII, riproduce infatti, nella sostanza, la disciplina già contenuta nell’art. 67, comma 3, lett. b), l.f.; analogamente, l’art. 171, comma 3, CCII, riprende il criterio restitutorio già previsto dall’art. 70, comma 3, l.f..
Il principio affermato dalla Corte è chiaro: l’art. 67, comma 3, lett. b), l.f. — oggi art. 166, comma 3, lett. b), CCII — presuppone che la rimessa su conto corrente costituisca pagamento di un credito liquido ed esigibile della banca. Ciò accade quando il versamento affluisce su conto scoperto o comunque oltre i limiti dell’affidamento. La norma non consente, quindi, di prescindere dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa.
La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale articolato. Prima delle riforme del 2005-2006, la giurisprudenza di legittimità distingueva stabilmente tra rimesse solutorie, revocabili perché dirette a soddisfare un credito esigibile della banca, e rimesse ripristinatorie, non revocabili perché finalizzate soltanto a ricostituire la provvista concessa al correntista. Tale impostazione era stata confermata, sia pure in materia di ripetizione di indebito, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, secondo cui il pagamento presuppone una effettiva pretesa restitutoria della banca, assente quando il versamento si limita a ripristinare una disponibilità già accordata.
Con l’introduzione dell’art. 67, comma 3, lett. b), l.f. — oggi art. 166, comma 3, lett. b), CCII — il tema è stato riletto alla luce del nuovo criterio della riduzione “consistente e durevole” dell’esposizione debitoria. Secondo un orientamento successivo, espresso in particolare da Cass. n. 277/2019, la disciplina post-Riforma avrebbe reso irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, imponendo al giudice di valutare la revocabilità dei versamenti sulla base della sola consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione. In questa prospettiva, l’onere di allegare e provare tali requisiti sarebbe gravato sulla curatela.
La sentenza n. 5848/2026 rimedita espressamente tale approdo. Secondo la Corte, il termine “rimessa” ha natura neutra: indica un accredito in conto corrente, ma non chiarisce, da solo, se vi sia stato un pagamento. Per stabilirlo occorre verificare lo stato del conto al momento dell’operazione. Se il conto è attivo o passivo entro i limiti dell’affidamento, la rimessa ha funzione ripristinatoria; se invece il conto è scoperto o sconfinato, il versamento riduce un debito esigibile verso la banca e assume natura solutoria.
Da questa premessa discende la conseguenza sistematica più rilevante: l’art. 67, comma 3, lett. b), l.f. — oggi art. 166, comma 3, lett. b), CCII — non introduce una autonoma fattispecie di revocatoria delle rimesse bancarie, ma prevede una causa di esenzione rispetto a pagamenti che sarebbero altrimenti revocabili ai sensi dei primi 2 commi dell’art. 67, l.f. — oggi art. 166, CCII. Il terzo comma, infatti, non disciplina autonomamente né il periodo sospetto né il presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza; tali elementi devono essere ricavati dalle disposizioni precedenti.
Sul piano processuale, la pronuncia incide direttamente sulla distribuzione degli oneri probatori. La Curatela deve allegare il rapporto di conto corrente, il periodo rilevante, l’esistenza di rimesse su conto scoperto o sconfinato e l’importo complessivamente richiesto. Non è invece tenuta a dimostrare, per ciascun versamento, che la riduzione dell’esposizione sia stata consistente e durevole.
La riduzione non consistente e non durevole costituisce, infatti, un fatto impeditivo della revocatoria e deve essere allegata e provata dalla banca convenuta. In tal senso, la Corte si pone in continuità con Cass. n. 20834/2010, che già aveva individuato nella banca il soggetto onerato della prova dell’esenzione, e si discosta dall’indirizzo inaugurato da Cass. n. 277/2019.
Resta distinto il tema della quantificazione della pretesa restitutoria, regolato dall’art. 70, comma 3, l.f. — oggi art. 171, comma 3, CCII— che fissa il limite massimo dell’importo restituibile. La sentenza, tuttavia, chiarisce il presupposto logico dell’azione: prima ancora di valutare la consistenza e la durevolezza della riduzione, occorre stabilire se la rimessa sia effettivamente un pagamento.
In conclusione, la Cassazione riafferma la centralità della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e alleggerisce l’onere probatorio della curatela. Per la banca convenuta diventa invece decisiva la ricostruzione analitica dell’andamento del conto, sia per contestare la natura solutoria delle rimesse, sia per dimostrare l’assenza di una riduzione stabile e significativa dell’esposizione debitoria.
