L’importanza degli adeguati assetti nel rapporto banca-impresa

La Cassazione richiama imprese e banche alla corretta valutazione del merito creditizio. Per ottenere finanziamenti diventa centrale dotarsi di adeguati assetti, business plan e dati previsionali solidi. Trasparenza, pianificazione e controllo finanziario sono oggi condizioni essenziali per la bancabilità delle PMI.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7134 del 25 marzo 2026, nel dichiarare la nullità del contratto di concessione di credito a un’impresa (allora in bonis, ma caratterizzata da evidenti elementi di insolvenza) per violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e contrarietà pertanto al buon costume “economico”, ha acceso l’attenzione anche sull’adempimento degli obblighi di istituzione degli adeguati assetti ex art. 2086, c.c., in capo agli imprenditori.

Alle imprese, infatti, per accedere al credito le banche richiedono sempre più frequentemente un’organizzazione strutturata e una capacità di pianificare, in assenza delle quali le banche sono difficilmente nelle condizioni di valutare bene la capacità prospettica dell’impresa di rimborsare il debito.

Cassazione, sentenza n. 7134/2026 e buon costume “economico”

Un istituto di credito si è visto escludere dalla curatela fallimentare l’ammissione allo stato passivo di un fallimento per 2 finanziamenti chirografari concessi nel 2020 a un’impresa (all’epoca in bonis) ex Legge n. 40/2020 (Legge che aveva convertito con modificazioni il D.L. n. 23/2020 – “Decreto Liquidità”, un pacchetto di facilitazioni creditizie introdotte aseguito dell’impatto economico derivante dalle disposizioni di contenimento conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19). Con la concessione di uno di essi la banca, peraltro, aveva consolidato un’esposizione debitoria chirografaria in essere presso il medesimo istituto, sostituendola con una nuova garantita dal Mediocredito Centrale. Infatti, all’epoca queste misure di facilitazione creditizia afferivano a finanziamenti garantiti alle imprese dal Fondo ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/1996.

L’impresa in questione, come da ultimo bilancio depositato relativo all’esercizio 2018 (utilizzato dalla banca in sede di istruttoria per la valutazione del merito creditizio), presentava già squilibri patrimoniali, economici e finanziari. Infatti, ciò che spiccava era certamente il debt to equity pari a 34,05, in ragione del totale dei debiti scaduti per 630.306,00 euro (di cui 50.663,00 euro per debiti tributati e 42.028,00 euro di debiti verso istituti di previdenza e assistenza) a fronte di un patrimonio netto contabile pari a 19.085,00 euro. Peraltro, si evidenzia che quei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica sembrerebbe non potessero essere erogati a società che presentavano un rapporto tra debito e patrimonio netto contabile superiore a 7,5 ex art. 1, comma 2, lett. b-bis), D.L. n. 23/2020.

La banca che si è vista non ammettere il proprio credito al concorso (in quanto il curatore addusse, tra le altre cose, al sensibile aggravamento del passivo in ragione dei predetti finanziamenti) aveva presentato opposizione allo stato passivo. Il Tribunale di Roma aveva dimostrato l’emersione della fattispecie delittuosa della concessione abusiva del credito, in quanto al momento della concessione dei due finanziamenti con garanzia pubblica, nonostante per la banca avrebbero dovuto essere già evidenti i segnali di insolvenza dell’impresa in questione, essa avrebbe preferito «soddisfare in via preferenziale un suo credito ristrutturandolo con altro assistito da garanzia pubblica; tale condotta non solo ha aggravato il dissesto dell’impresa, quantomeno dell’importo pari al finanziamento concesso ma ne ha anche ritardato l’emersione» (cfr. Tribunale di Roma, Decreto n. 1655/2024).

In tal maniera il finanziamento ritenuto dal Tribunale di merito “abusivo” avrebbe ritardato la dichiarazione di fallimento, contribuendo al successivo azzeramento dell’attivo della procedura. Come conseguenza, i contratti di concessione dei 2 finanziamenti diverrebbero nulli ab origine, con la conseguente irripetibilità delle somme erogate per contrarietà al buon costume ex art. 2035, c.c. (c.d. Soluti retentio).

In questo caso, la violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni economiche assurge a contrarietà al buon costume inteso in senso “economico”.

Rigettato il ricorso, dunque, la banca è, quindi, ricorsa in Cassazione.

Con controricorso in Cassazione, l’istituto di credito in questione ha difeso le proprie pretese, perorando di non avere in alcun modo concorso esternamente nell’aggravamento del dissesto dell’impresa, argomentando il proprio rispetto delle norme di “sana e prudente gestione” nell’erogazione del credito il cui mancato rispetto, comunque, non determinerebbe (secondo quanto asserito dell’istituto di credito) la nullità del contratto per contrarietà al buon costume economico. Nel controricorso l’istante afferma, dunque, tra le altre cose, che non sono comunque da dichiararsi nulli i contratti di concessione di credito alle imprese in crisi qualora si accertasse che il finanziatore non dovesse aver osservato i principi di sana e prudente gestione

Su questa ragione del ricorrente, la Corte di Cassazione eccepisce sin da subito che determina la nullità del contratto la sua finalità contraria a norma imperativa, all’ordine pubblico, al buon costume (cfr. Cass., ord. n. 7134/2026, par. 4.8): «Le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma (..) anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato» (cfr. Cass., ord. n. 7134/2026, punto 4.20).

Pertanto, la Suprema Corte respinge il ricorso, affermando che i finanziamenti dedotti in giudizio dalla banca istante sono viziati da nullità e che le erogazioni concesse alla società poi fallita, a norma dell’art. 2035, c.c., sono soggette anche alla sanzione civilistica dell’irripetibilità sancita dall’art. 2035, c.c., ravvisandoci (come aveva accertato il Tribunale di merito) prestazioni suscettibili di una valutazione in termini di contrarietà al buon costume, stante la «consapevolezza da parte dell’istituto di credito in questione dell’incapacità della società debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni se non generando ulteriore debito».

Adeguati assetti in funzione della valutazione del merito creditizio

È opportuno sottolineare come l’ordinanza in commento non attiene direttamente alla sola banca (impegnata a valutare il merito del credito), bensì il tema in questione interessa anche l’impresa e i suoi amministratori.

A riguardo, infatti, si sottolinea come l’imprenditore debba tenere conto nel rapporto con le banche che le linee guida dell’European Banking Authority (E.B.A./GL/2020/06) hanno fornito una serie di informazioni che gli enti affidanti dovrebbero raccogliere dalle imprese ai fini della valutazione del loro merito creditizio.

Le linee guida E.B.A., intendendo migliorare i processi adottati dalle banche in fase di concessione e monitoraggio del credito, hanno evidenziato taluni aspetti operativi in materia di gestione del rischio di credito che possono considerarsi parimenti applicabili nell’informativa finanziaria dell’impresa. Questo “allineamento” tra orientamenti per la gestione del rischio credito da parte delle banche e disclosure economico-finanziaria dell’impresa può contribuire a ridurre l’asimmetria informativa e ad aumentare la fiducia nel rapporto banca-impresa.

Le stesse linee guida spingono verso un’istruttoria creditizia in cui le banche monitorano l’adeguatezza degli assetti dei richiedenti affidamenti. Nello specifico, infatti, nel caso di concessione di credito a PMI, l’E.B.A. caldeggia la raccolta e l’utilizzo del seguente set informativo (cfr. E.B.A./GL/2020/06, allegato 2 – Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio):

1) informazioni sulla (e prova della) finalità del prestito;

2) prospetti di bilancio individuale e consolidato;

3) relazione/prospetto di anzianità dei crediti;

4) piano aziendale sia per il cliente che in relazione alla finalità del prestito;

5) proiezioni finanziarie;

6) passività fiscali ed 8 arretrati di pagamento;

7) informazioni sul rating del credito esterno del cliente, se del caso;

8) informazioni sulle clausole restrittive esistenti e sul loro rispetto da parte del cliente, se del caso;

9) informazioni su importanti contenziosi che vedono coinvolto il cliente al momento della richiesta;

10) informazioni sulla garanzia reale, attestazione del suo valore, della proprietà, dell’assicurazione e della sua esigibilità;

11) informazioni sulle garanzie personali;

12) informazioni sulla struttura proprietaria del cliente per l’analisi ai fini antiriciclaggio.

Quindi, le informazioni che le banche comunemente possono richiedere ai fini della concessione di credito, in quanto ritenute maggiormente significative, risultano essere le seguenti:

a) fascicoli di bilancio (solitamente degli ultimi 2/3 esercizi);

b) bilancio provvisorio;

c) dettaglio affidamenti con le altre banche (breve, medio-lungo, leasing);

d) prospetto di anzianità dei crediti;

e) business plan;

f) budget e bilanci di previsione;

g) evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali;

h) informazioni su contenziosi in essere;

i) informazioni sulla struttura proprietaria dell’imprese ai fini antiriciclaggio.

Trattasi, dunque, di un’elencazione utile a enunciare un adeguato assetto amministrativo e contabile ex art. 2086, c.c..

Recente giurisprudenza di merito, peraltro, ha identificato proprio nell’adozione di un budget di tesoreria e di strumenti di natura previsionale, nella presenza di strumenti di reporting, nella redazione di un piano industriale, nonché nella previsione di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare, strumenti fondamentali per contribuire a costruire ed implementare un adeguato assetto amministrativo e contabile (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19 gennaio 2022; Tribunale di Catanzaro, 6 febbraio 2024; ).

Sempre sulla scorta di intrattenere il più possibile un rapporto banca-impresa improntato sulla trasparenza, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato nel 2023 un documento di ricerca che si focalizza sulla necessità di «un cambiamento culturale che porti a relazioni improntate a una maggiore trasparenza, in presenza di proiezioni finanziarie realistiche e ragionevoli, basate su dati pertinenti e assunzioni credibili, di natura finanziaria e non finanziaria, oltre che da un costante monitoraggio dell’andamento e un’approfondita analisi a consuntivo di eventuali scostamenti significativi» (Cfr. CNDCEC, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “L’informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle P.M.I.: indicazioni E.B.A.-GL LOM e spunti operativi”, novembre 2023, pag. 5).

Alla luce di tale analisi, il documento di ricerca in commento evidenzia, a pag. 8, come «nel dialogo con gli intermediari, pare quindi opportuno procedere alla riclassificazione dei bilanci, ponendo attenzione al trend storico in relazione ai seguenti indicatori e aspetti:

  • variazione del fatturato;
  • EBIT;
  • EBITDA;
  • CCNO;
  • PFN/EBITDA;
  • DSCR, che in ambito bancario viene considerato adeguato con valori pari o superiori a 1,1;
  • leva finanziaria;
  • interest coverage ratio, che assume un rilievo ancor maggiore nell’attuale contesto di aumento dei tassi di interesse».

Dall’elencazione testé proposta, assume rilevanza segnaletica uno dei tipici indicatori finanziari che per le banche assurge forse più di tutti ad indicatore della sostenibilità dell’indebitamento finanziario, ovvero il D.S.C.R. (Debt service cover ratio), il quale rappresenta uno strumento fondamentale per rilevare squilibri economico-finanziari dell’impresa e che si calcola prendendo i dati previsionali del budget di tesoreria (o budget di cassa).

A ogni buon conto, gli amministratori hanno gli strumenti necessari a progettare un adeguato assetto amministrativo e contabile, idoneo non solo a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita del presupposto della continuità dell’azienda, ma anche utile a costruire la base di un rapporto trasparente con le banche.

Maggiori approfondimenti sul tema verranno trattati in occasione dell’appuntamento di luglio 2026 di Master Breve dal titolo “Adeguati assetti: doveri e responsabilità di sindaci, revisori e amministratori”.

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