Concessione abusiva di credito: nullità del contratto?

La concessione abusiva di credito può fondare una responsabilità risarcitoria della banca verso la massa, ma non determina di per sé la nullità del contratto di finanziamento. La nullità è configurabile solo in presenza di una condotta penalmente rilevante, mentre il credito resta in linea di principio ammissibile al passivo, salva l’eventuale compensazione con il danno provato dalla Curatela.

Una banca chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento di una società a responsabilità limitata per circa 800.000 euro, in forza di un mutuo chirografario stipulato nel 2021 e assistito al 90% dal Fondo Centrale di Garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/1996. Il Tribunale aveva escluso il credito, ritenendo che il finanziamento fosse stato erogato in violazione delle regole di sana e prudente gestione e qualificando la condotta della banca come abusiva concessione di credito, ritenendo la nullità del contratto per illiceità della causa, colta nell’intenzione di perseguire la garanzia statale senza reali prospettive di rientro, atteso che la società era inattiva da 14 mesi, priva di personale, con indici di insolvenza e anomalie contabili. 

Investita del ricorso della banca, la Corte Suprema – richiamando la propria pronuncia a Sezioni Unite n. 26724/2007 – afferma che la violazione di regole di condotta (correttezza, buona fede, regole di vigilanza) non determina, di regola, la nullità del contratto, ma solo responsabilità risarcitoria. Le norme sulla sana e prudente gestione, pur imperative, operano nella fase funzionale del rapporto, non in quella genetica: e quindi non danno luogo né a una nullità testuale (art. 1418, comma 3, c.c.), né a una nullità virtuale per contrarietà a norme imperative (art. 1418, c.c.). Il finanziamento a un’impresa insolvente in violazione dell’art. 5, TUB, insomma, integra una violazione di norme imperative e può fondare la responsabilità della banca verso la massa dei creditori; ma il contratto rimane in sé valido e non è automaticamente nullo per illiceità della causa o frode alla legge. 

Il tutto con un’unica eccezione: la nullità del contratto è configurabile allorquando si accerti l’esistenza di un comportamento predatorio del creditore, ovvero quando l’operazione negoziale costituisca essa stessa realizzazione di un fatto penalmente rilevante (c.d. reato-contratto). Si pensi al concorso di un funzionario bancario, quale extraneus, in reati di bancarotta, agendo con l’elemento soggettivo richiesto e determinando un aggravamento del dissesto tramite l’erogazione del finanziamento. In tali casi, il giudice può accertare incidentalmente il reato, e la violazione di norme penali «ridonda, sul piano negoziale, in un vizio di nullità» virtuale ai sensi dell’art. 1418, c.c.. Altrimenti, la conclusione del contratto si esaurisce nella violazione delle regole di prudenza bancaria, con effetto di responsabilità per l’aggravamento del dissesto, ma non di invalidità dell’operazione. 

Sul piano operativo, la decisione offre alcune coordinate chiare: 

  1. la concessione abusiva di credito costituisce autonomo titolo di responsabilità della banca verso la massa, azionabile in via risarcitoria, ma non comporta di per sé la nullità del contratto di finanziamento né l’automatica esclusione del relativo credito dallo stato passivo; 
  1. la Curatela può opporre l’eccezione di compensazione tra credito della banca e danno da abusiva concessione, ma resta gravata dell’onere di provare la sussistenza del danno, il nesso causale con il finanziamento e l’entità dell’aggravamento del dissesto; 
  1. la nullità per illiceità della causa potrà essere utilmente prospettata solo se la Curatela alleghi e dimostri (anche incidenter tantum) la sussistenza di un reato in cui banca e debitore abbiano concorso, secondo lo schema del “reato-contratto”. 

Occorrerà dunque distinguere nettamente tra: 

  • violazioni, da parte della banca, di regole di vigilanza e istruttoria inadeguata, che fondano domande risarcitorie
  • condotte penalmente rilevanti, che da sole consentono di sostenere la nullità del contratto e così l’espunzione radicale del credito dal passivo. 

La Cassazione, cassando con rinvio il decreto del Tribunale e dichiarando inammissibile il ricorso incidentale del fallimento, riafferma quindi un quadro sistematicamente coerente: il finanziatore che sostenga un’impresa in crisi può rispondere per l’aggravamento del dissesto, ma il contratto di finanziamento, salvo concorso in reato, resta valido e il relativo credito, in linea di principio, ammissibile al passivo, ferma la possibile compensazione con il risarcimento dovuto alla massa.

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