Il modello di Certificazione Unica 2026, relativo al periodo di imposta 2025, deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026.
Tale termine slitta al 30 aprile in riferimento alle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo, rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero alle provvigioni per prestazioni non occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
Nell’ipotesi, però, che il modello contenga unicamente certificazioni di redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, la scadenza di invio è allineata a quella del Modello 770/2026, ossia il 31 ottobre 2026.
Le principali novità, di nostro interesse fiscale, riportate nel modello e nelle istruzioni ministeriali collegate, sono riferite ai redditi di lavoro autonomo e alle locazioni brevi.
Innanzitutto, per quanto riguarda le tipologie reddituali da indicare nel modello 730/2026, ovvero nel modello Redditi PF 2026, le istruzioni prevedono:
- l’eliminazione della tipologia indicata con il codice N2 e riguardante i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativi, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2001, come previsto dall’art. 53, comma 2, lett. a), TUIR, in vigore fino al 30 luglio 2024;
- l’eliminazione della tipologia indicata con il codice N3 e riguardante i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativi, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2001, che prevedono soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, di cui all’art. 53, comma 2, lett. a), TUIR, in vigore fino al 30 luglio 2024.
Di conseguenza, per i compensi erogati agli sportivi occorre indicare, all’interno del punto 1 del prospetto dedicato ai dati fiscali, previdenziali e assistenziali:
- la lettera A, per gli sportivi professionisti che svolgono l’attività in modo abituale;
- la lettera A, con la compilazione del codice 20, in quanto somme non concorrenti alla formazione della base imponibile per un importo complessivo annuo di 15.000 euro, per gli sportivi dilettanti che operano abitualmente;
- la lettera M, in relazione alle attività di lavoro autonomo non abituale.
Inoltre, all’interno dei “Dati fiscali”, il campo 6 prevede, nell’ipotesi di somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfettario, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014, e successive modifiche e integrazioni, l’indicazione del codice 24.
Pertanto, in linea con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, di cui alla risposta a istanza di interpello n. 132/2025, per i compensi erogati a tali soggetti, anche se in regime forfettario, occorre compilare e trasmettere la CU 2026.
Altra novità riguarda le locazioni brevi; in particolare, sono stati eliminati i punti da 14 a 18, i quali prevedevano l’indicazione dei dati catastali dell’immobile locato.
Si ricorda, infine, che l’art. 3, D.Lgs. n. 1/2024, introducendo il comma 6-septies, all’interno dell’art. 4, D.P.R. n. 322/1998, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo di certificazione per i compensi corrisposti a titolari di partita IVA in regime forfetario, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014, e successive modifiche o integrazioni, o in regime di vantaggio, a partire dall’anno d’imposta 2024.
Tale modifica opera a regime; pertanto, risulta operante anche rispetto alla CU 2026, in relazione ai compensi corrisposti nel 2025.
