La trasformazione di società in trust


Il trust trova innumerevoli possibilità di applicazione anche in ambito di operazioni straordinarie: l’imminente seminario sulla trasformazione societaria e le operazioni con l’estero ne esamina alcuni aspetti operativi.


 

La terza giornata del master sulle riorganizzazioni societarie che si terrà a breve a Milano affronterà, tra gli altri, il tema della trasformazione. Una particolare casistica di trasformazione è costituita dal passaggio di società in trust.

Tra le ragioni che possono rendere opportuna la trasformazione di una società in trust vi può essere, ad esempio, l’esigenza di ottimizzare la liquidazione della società, ovvero di eliminare, dal mondo giuridico, una società (es. una società di comodo) per destinarne il patrimonio ai beneficiari del trust.

L’obiettivo potrebbe essere una riduzione di costi, una segregazione del patrimonio e un passaggio ordinato dei beni che il trust trasformato detiene. Sicuramente, è interessante la trasformazione di una holding di partecipazioni o di una società immobiliare in trust per evitare la disciplina delle società di comodo.

Non sempre l’operazione ha avuto vita facile. Ad esempio, il tribunale di Sassari (decreto del 13.06.2010) ha escluso l’iscrivibilità nel registro imprese di una trasformazione di società in trust. La questione è stata successivamente approfondita in uno Studio del Notariato approvato il 16.01.2013.

Secondo i Notai, l’ammissibilità della fattispecie in esame è legata alla tutela degli interessi dei soci e dei creditori sociali: tuttavia, gli interessi dei soci alla conservazione del modello organizzativo possono essere tutelati chiedendo l’unanimità nell’approvazione dell’operazione o con l’ulteriore previsione del diritto di recesso. Inoltre gli interessi dei creditori sono tutelati dall’art. 2500-novies c.c. che disciplina l’opposizione alla trasformazione.

La trasformabilità di una società in comunione di azienda o fondazione porta ad escludere la non trasformabilità del contratto di società nelle ipotesi in cui non operi la continuità soggettiva.

Quanto precisato rappresenta l’anello di congiunzione per legittimare la trasformazione di società in trust: si ritiene quindi che nelle trasformazioni eterogenee non venga tutelata la prosecuzione societaria ma la unitarietà di un patrimonio.

La trasformazione in comunione di azienda quale alternativa alla liquidazione è ammessa, tuttavia, soltanto in presenza di un’azienda idonea allo svolgimento dell’attività d’impresa e non è consentita in presenza di un insieme di beni che non costituiscono un’azienda.

Equiparando la trasformazione di società in trust alla trasformazione in comunione d’azienda, lo Studio del Notariato ritiene che il requisito sopra evidenziato dovrebbe estendersi all’ipotesi in esame.

Da questo assunto, pertanto, emerge come la trasformazione da società a trust sia possibile solo quando la società contenga una azienda e solo se i beneficiari sono gli stessi soci della società originaria.

Se i beneficiari fossero diversi si esce dalla casistica della trasformazione eterogenea.

Si può cercare quindi di ottenere il risultato per via indiretta. Una prima soluzione consiste nell’istituire più trusts, i cui trustees (anche terzi rispetto ai soci) procedano all’acquisto delle partecipazioni diventando soci della società, la quale poi si trasforma in comunione di azienda.

In questo modo si risolve il problema della coincidenza tra soci e beneficiari ma non il requisito essenziale che la società contenga effettivamente una azienda.

Altra soluzione negoziale per giungere dalla società al trust consiste nel previamente trasformare la società in comunione di azienda.

A questo punto i soci, divenuti comproprietari dell’azienda, potranno rivestire la qualità di disponenti di un trust avente a oggetto l’intero patrimonio sociale, che potrà essere affidato anche a un trustee terzo, a vantaggio di beneficiari che potranno anch’essi essere terzi rispetto agli ex soci.

 

 

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