La scissione societaria presenta un regime di responsabilità tributaria più severo rispetto a quello civilistico. Le società beneficiarie rispondono solidalmente dei debiti fiscali anteriori alla scissione, senza poter invocare il limite del patrimonio netto ricevuto, rendendo essenziale una preventiva due diligence fiscale sulla società scissa.
Chi si occupa di operazioni straordinarie sa bene che la scissione societaria è uno degli strumenti più flessibili del diritto commerciale. Consente di separare asset, isolare rami d’azienda e riorganizzare gruppi in modo efficiente. Eppure, dietro questa duttilità civilistica si nasconde una possibile criticità, in quanto il perimetro della responsabilità che il Codice civile delinea con cura cede il passo, in materia tributaria, a una disciplina speciale ben più severa.
Il punto di partenza è la disciplina civilistica. L’art. 2506-quater, comma 3, c.c., stabilisce che ciascuna società beneficiaria risponde in solido dei debiti della scissa, ma solo nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato. L’art. 2506-bis, comma 3, c.c., completa il quadro con riferimento ai debiti la cui attribuzione non sia chiaramente desumibile dal progetto di scissione. Nella logica del codice, dunque, la beneficiaria non assume la posizione di debitore universale e la sua esposizione resta proporzionata a quanto ricevuto. Si tratta di un equilibrio ragionevole, che tutela i creditori senza stravolgere la pianificazione dell’operazione.
Le cose, però, cambiano radicalmente non appena entra in gioco il Fisco. L’art. 173, commi 12 e 13, TUIR (D.P.R. n. 917/1986) costruisce, infatti, un regime speciale per gli obblighi tributari anteriori alla scissione: ferma restando l’individuazione del soggetto tenuto agli adempimenti – la scissa, nella scissione parziale, e la beneficiaria designata, nella scissione totale – le altre beneficiarie rispondono in solido per imposte, sanzioni pecuniarie, interessi e ogni altro debito tributario. Nei rapporti con l’Erario, quindi, la limitazione patrimoniale prevista dal Codice civile non opera. L’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, estende il medesimo regime alle sanzioni tributarie per violazioni pregresse. Si tratta di una deroga espressa, fondata sul principio di specialità: la norma tributaria prevale sulla disciplina generale perché persegue un obiettivo diverso, ossia garantire l’integrità del gettito erariale indipendentemente dalle scelte organizzative dei soci.
Il risultato pratico è evidente. Una beneficiaria che abbia ricevuto, in sede di scissione, un patrimonio netto di mezzo milione di euro, può essere chiamata a rispondere di debiti tributari della scissa per importi anche di gran lunga superiori, senza poter eccepire né il beneficium excussionis – vale a dire la preventiva escussione della scissa – né il tetto patrimoniale di cui all’art. 2506-quater, c.c.. La responsabilità nasce direttamente dalla legge e prescinde, nei rapporti con il Fisco, dal contenuto del progetto di scissione.
La Corte di Cassazione ha ribadito tali principi con una sequenza di pronunce che, negli ultimi anni, ha confermato un orientamento ormai consolidato. Con la sentenza n. 33622/2024, la Suprema Corte ha confermato che il limite patrimoniale civilistico non opera per i debiti tributari. La sentenza n. 15504/2025 ha riaffermato la specialità della disciplina fiscale rispetto al diritto comune. La n. 26784/2025 ha ribadito il regime di solidarietà non soggetta al limite patrimoniale civilistico, mentre la n. 24037/2025 ha chiarito che lo stesso principio vale anche nelle scissioni parziali, nelle quali la scissa sopravvive all’operazione. Sul piano procedurale, la Suprema Corte ha precisato che l’Amministrazione finanziaria può far valere la pretesa nei confronti delle beneficiarie anche quando l’avviso di accertamento sia stato notificato alla scissa o, nella scissione totale, alla società designata, fermo restando che l’atto successivo deve porre la beneficiaria in condizione di comprendere il titolo della responsabilità e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
A tutto ciò si aggiunge, nelle ipotesi patologiche, il rischio di una contestazione in chiave antiabusiva. L’art. 10-bis, Legge n. 212/2000, consente all’Amministrazione di sindacare le operazioni prive di sostanza economica e finalizzate essenzialmente al conseguimento di vantaggi fiscali indebiti. Se la scissione non è sorretta da apprezzabili ragioni organizzative o gestionali, l’operazione può essere dichiarata inopponibile al Fisco quanto ai vantaggi fiscali indebitamente conseguiti. Il Legislatore ha previsto una specifica disposizione di salvaguardia all’art. 173, comma 15-quater, TUIR, ma il relativo ambito applicativo resta circoscritto.
In questo ambito la due diligence fiscale sulla società scissa non costituisce un adempimento meramente formale, ma una necessità sostanziale: occorre censire con attenzione le passività tributarie potenziali, verificare lo stato degli eventuali controlli in corso e valutare i periodi ancora accertabili. Le clausole di manleva e di ripartizione interna della responsabilità tra scissa e beneficiarie, inserite nel progetto di scissione o in accordi parasociali, conservano utilità nei rapporti interni tra le parti, ma non sono opponibili all’Erario. Di conseguenza, il Fisco potrà sempre rivolgersi a qualunque beneficiaria, a prescindere da come i rischi siano stati ripartiti sul piano negoziale.
