In ordine al ripristino delle riserve in sospensione d’imposta le istruzioni sono carenti d’informazione

La ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta nelle fusioni e scissioni richiede di distinguere tra riserve tassabili per qualsiasi utilizzo e riserve tassabili solo in caso di distribuzione. In assenza di capienza sufficiente dell’avanzo, resta centrale il tema della priorità di ricostituzione, sul quale mancano ancora chiarimenti espressi dell’Amministrazione finanziaria.

In ordine alla ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta nelle operazioni di fusione e scissione, anche nelle istruzioni per la compilazione dei Redditi SC 2026 non è dato rinvenire alcuna precisazione in ordine alla priorità di ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta con rilevanza fiscale raccordata a qualsiasi forma d’uso e delle riserve in sospensione d’imposta tassabili solo in caso di distribuzione, nel caso l’avanzo di fusione/scissione non disponga di capienza sufficiente per l’integrale ricostituzione di entrambe le categorie di riserve.  

Nelle indicate istruzioni è solo dato rinvenire: «Nei righi da RV45 a RV48 vanno indicati: in colonna 1, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l’avanzo da annullamento e/o da concambio e, in colonna 2 o in colonna 3, gli importi ad esse relativi. Si ricorda che ai sensi dell’art. 172, comma 5, del TUIR, l’avanzo di fusione deve essere prioritariamente utilizzato rispetto alle altre voci del patrimonio netto, per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta che risultano iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate”. ; l’omessa ricostituzione comporta la tassazione delle stesse in capo alla società risultante dalla fusione (detta disposizione non si applica con riferimento alle riserve tassabili solo in caso di distribuzione)». 

Lo scrutinio fiscale della qualificazione dell’avanzo di fusione e di scissione, anche in ordine al ripristino contabile delle riserve in sospensione d’imposta, non può che dipartire dall’indagine delle norme di riferimento. 

In tema di scissone, il comma 9 dell’art. 173, TUIR, testualmente dispone: «Le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo esercizio della società scissa devono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquistano tali elementi…». 

Alla luce delle esposte norme, relativamente all’operazione di scissione (e all’articolazione strutturale che la contrassegna), le riserve in sospensione d’imposta devono essere ricostituite contabilmente nelle beneficiarie ed eventualmente rimanere confermate nella scissa, in aderenza al generico criterio del riparto proporzionale raccordato alle quote di patrimonio attribuite a ciascuna beneficiaria e, in caso di scissione parziale, rimaste nella scissa, di cui alla prima parte del comma 4 dell’art 173, TUIR. Salvo che il regime della sospensione d’imposta non interagisca con specifici elementi patrimoniali, nel qual caso vale il criterio della correlazione specifica, previsto nella seconda parte del citato comma 4. In tal caso, la relazione tra riserva ed elemento o insieme di elementi patrimoniali non può essere interrotta, in forza della reciproca dipendenza che dalla legge deriva in ordine alle loro dinamiche d’uso, per cui il rapporto d’interazione deve venire unitariamente riproposto nella società cui è attribuito il bene o l’insieme di beni alla base del regime di sospensione d’imposta. 

Un esempio può agevolare la comprensione del suddetto principio di diritto. 

Se presso la scissa si è proceduto a rivalutare un immobile, senza però affrancare con l’imposta sostitutiva la riserva da rivalutazione, l’immobile e la riserva intersecano la loro sorte fiscale per un certo arco temporale (solitamente sino all’inizio del 4° esercizio successivo a quello della rivalutazione), dal momento che solo alla maturazione di tale segmento di tempo viene a consolidarsi definitivamente in conto all’immobile il costo fiscale della rivalutazione, anche in ordine al conseguimento di plusvalenze o di minusvalenze. Se prima del decorso di tale parentesi temporale l’immobile dovesse venire venduto, il realizzo della plusvalenza continua a rendersi commisurabile al costo storico dell’immobile, al netto della rivalutazione e l’imposta sostitutiva si commuta in un credito d’imposta. Nel caso, invece, che, sempre durante tale arco temporale, venisse distribuita la riserva in sospensione d’imposta, a fronte della sua tassazione si consoliderebbe in anticipo il costo fiscale corrispondente alla capitalizzazione della rivalutazione in conto all’immobile. Durante tale frangente temporale esiste, quindi, tra l’immobile rivalutato e la riserva da rivalutazione, un cordone ombelicale di reciproca influenza, per cui se la scissione dovesse venirsi a perfezionare dentro tale arco temporale, la riserva in sospensione d’imposta va contabilmente ripristinata nel patrimonio netto della società che assume la titolarità dell’immobile. Una volta, però, esaurita tale parentesi temporale, con la cessazione della reciproca influenza tra l’immobile che consolida ad ogni effetto la rilevanza fiscale della rivalutazione e la riserva la cui condizione sospensiva non condivide più alcuna dipendenza dall’immobile, torna a rendersi applicabile il principio generale della proporzionalità raccordata alle rispettive quote di patrimonio netto. 

Salvo tale speciale regime di scorporo delle riserve in sospensione d’imposta generico o di interdipendenza con precisi elementi patrimoniali da cui deriva l’esemplificata l’intersezione delle conseguenze impositive, causalmente fondato sulla particolare articolazione plurisoggettiva della scissione, in ordine alla restante disciplina fiscale delle riserve in sospensione d’imposta si registra, in virtù del rimando «per relationem» alle prescrizioni dei commi 5 e 6 dell’art. 172, TUIR, dettate per la società incorporante o risultante dalla fusione, l’unificazione della materia d’indagine per le fusioni e per le scissioni

Specificamente, il comma 5 richiede il preliminare distinguo tra le riserve il cui presupposto di tassazione venga legislativamente raccordato a qualsiasi motivo d’uso e le riserve tassabili solo in caso di distribuzione. Mentre in ordine alle prime, qualora non si proceda al loro ripristino contabile, opera la presunzione ex lege del loro utilizzo e la conseguente non differibile tassazione, nel caso di riserve il cui presupposto di tassazione è correlato dalla legge alla sola distribuzione (come proprio avviene per le riserve da rivalutazione), se il loro ripristino non si rende contabilmente possibile per complessiva insufficienza di patrimonio netto, la norma interdice l’insorgenza ex lege di obblighi impositivi, fondando la loro estinzione impositiva sull’impossibilità in natura della distribuzione delle medesime. Entrando maggiormente nel dettaglio operativo, nel caso di riserve tassabili in ogni caso, la norma prevede, ai fini del loro ripristino contabile, il prioritario uso dell’avanzo di fusione o di scissione nell’incorporante/beneficiaria e, nel caso non emerga alcun avanzo o venga a emergere un avanzo di ammontare non capiente rispetto all’ammontare delle riserve da ricostituire, possono essere usate riserve libere già presenti nel patrimonio netto dell’incorporante/beneficiaria, e se anche tale ammontare di riserve libere non pareggi l’ammontare delle riserve con obbligo di ripristino contabile, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 131/E/2001, ha consentito di vincolare il capitale sociale in regime di sospensione d’imposta sino a copertura del residuo ammontare delle riserve in ogni caso tassabili. In ordine, invece, all’altra categoria di riserve (quelle tassabili solo per distribuzione), la norma limita la loro ricostituzione solo nel caso nell’operazione venga a configurarsi contabilmente un avanzo di fusione/scissione o un aumento di capitale eccedente la somma dei capitali sociali delle società partecipanti alla fusione propria o la somma dei capitali della incorporata e della incorporante nella fusione per incorporazione o del capitale sociale della beneficiaria nella scissione. Una questione da sempre avvertita, riguarda il caso della compresenza di riserve di entrambe le categorie (di generale regime sospensivo e di sospensione condizionata alla sola distribuzione) a fronte delle quali non via sia l’emersione di un avanzo o di un aumento di capitale capiente ad assicurare il ripristino contabile di entrambe le categorie. In tale caso si pone, quindi, la questione se deve essere prioritariamente privilegiata la ricostituzione contabile delle riserve tassabili solo in caso di distribuzione, con il conseguenziale obbligo di tassare l’ammontare delle riserve in generale regime sospensivo, per la parte non ricostituita nel patrimonio netto della società incorporante/risultante dalla fusione o beneficiaria, o al contrario sia invece possibile la soluzione inversa di privilegiare l’integrale ripristino contabile delle riserve tassabili in ogni caso, e menomare le altre riserve con irrilevanza impositiva della parte contabilmente non ripristinata.  

In mancanza di precise indicazioni normative si potrebbe ritenere che possa costituire un indizio la priorità del riferimento legislativo all’avanzo in ordine alla disciplina delle riserve tassabili in ogni caso, come esso compare nel comma 5 dell’art 172, TUIR. Tale raccordo cronologico consente di far supporre che l’intento del Legislatore, tutelate le ragioni erariali con riguardo all’onnicomprensiva categoria dei presupposti d’imposta alla base delle riserve comunque tassabili, sia quello di rinunciare alla tassazione delle riserve in specifica sospensione d’imposta, dal momento che il loro mancato ripristino contabile, non consentendo più la distribuzione, estingue con automatismo lo stesso presupposto d’imposta. Un avvallo in tal senso dell’Amministrazione finanziaria sarebbe senz’altro opportuno, ma sulla questione anche tale ultima edizione delle istruzioni tace.

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