Attività riservate: cosa chiarisce l’ordinanza 18764/2026

Attività riservate e non riservate: la distinzione in partenza

La disciplina della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è contenuta nell’art. 1 del D.Lgs. 139/2005, che articola l’esercizio professionale su più livelli. Il comma 2 individua le attività che formano oggetto della professione, comuni ad entrambe le sezioni dell’albo: si tratta di attività tipiche, cioè proprie della professione, ma non riservate in via esclusiva. Vi rientrano la tenuta e la redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro; il controllo della documentazione contabile e la revisione e certificazione contabile di associazioni e di persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; l’elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni tributarie, con la cura dei relativi adempimenti. I commi 3 e 4 distinguono, poi, le attività attribuite in via esclusiva ai dottori commercialisti della sezione A (tra le altre, le valutazioni d’azienda, l’assistenza e la rappresentanza davanti alla giurisdizione tributaria, la revisione e le attestazioni sui bilanci ove prevista dalla legge, gli incarichi nelle procedure concorsuali e giudiziali e le funzioni di sindaco e di organo di controllo) da quelle tipiche degli esperti contabili della sezione B, quali la tenuta della contabilità, la redazione dei bilanci e gli adempimenti dichiarativi tributari con i relativi pagamenti.

La distinzione è decisiva. Le attività riservate in via esclusiva presuppongono l’iscrizione all’albo: il loro svolgimento da parte di chi non è iscritto comporta la nullità del contratto ex artt. 1418 e 2231 c.c., e può integrare il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). Le attività tipiche ma non riservate (come la tenuta delle scritture, l’assistenza fiscale e la consulenza aziendale, economica e finanziaria) rientrano nella competenza tecnica del commercialista senza però costituirne un monopolio: in assenza di una riserva espressa di legge, possono essere svolte anche da soggetti non iscritti, e perfino da una società di servizi, in forza del principio di libertà del lavoro autonomo e d’impresa e dell’interpretazione restrittiva delle riserve professionali (art. 2231 c.c.). È proprio su questa distinzione – tra ciò che è riservato e ciò che è soltanto tipico – che ruota l’intera questione affrontata dall’ordinanza.

I fatti: cosa dice la Cassazione

La recente ordinanza della Seconda Sezione civile (Cass. civ., Sez. II, ord. 9 giugno 2026, n. 18764) è stata letta come una pronuncia restrittiva contro chi svolge contabilità e dichiarazioni fiscali senza l’iscrizione all’albo. Non si tratta, tuttavia, di una pronuncia di merito che accerta la nullità delle prestazioni svolte, ma di una cassazione con rinvio: la Suprema Corte si limita a censurare il metodo utilizzato dal giudice d’appello. L’ordinanza non amplia il catalogo delle attività riservate, ribadisce un confine già esistente e impone di verificarlo prestazione per prestazione.

Una società di servizi (operante per il tramite di un ragioniere non iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili) aveva svolto per una cliente attività di elaborazione dati, tenuta delle scritture, redazione di bilanci e dichiarazioni tributarie, per circa 39.000 Euro. Di fronte al mancato pagamento, la prestatrice otteneva un decreto ingiuntivo. Il Tribunale in primo grado rigettava l’opposizione della cliente, la quale lamentava la mancata iscrizione all’albo; la Corte d’Appello di Trieste (Sent. n. 283/2020), pur revocando il decreto, condannava ugualmente la cliente al pagamento, sul presupposto che le attività svolte non rientrassero tra quelle riservate in via esclusiva ai commercialisti e ai ragionieri, e fossero quindi liberamente esercitabili anche dal non iscritto. Contro questa lettura, la cliente ricorre per cassazione e la Corte accoglie il primo motivo fondato sulla violazione degli artt. 1418 e 2231 c.c. e del D.Lgs. 139/2005, cassando con rinvio alla stessa Corte d’Appello.

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