L’esenzione da imposta di donazione richiede il trasferimento del potere gestorio

Le risposte n. 115 e 116/2026 tornano sull’esenzione per il passaggio generazionale di partecipazioni societarie. L’Agenzia nega il beneficio quando il trasferimento non realizza un effettivo passaggio del controllo o della gestione, valorizzando la permanenza di poteri decisivi in capo al disponente o all’usufruttuario.

Le risposte a interpello n. 115 e 116 dello scorso 4 giugno 2026 tornano sul tema dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUSD.  

La risposta a interpello n. 115 affronta il seguente caso: marito e moglie, titolari rispettivamente del 94,75% e del 5,25% di una holding capogruppo di oltre 40 società, intendono costituire una “top holding”, conferendo uno actu il 100 per cento delle partecipazioni detenute nella holding, avvalendosi del in regime di c.d. realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR

Subito dopo il conferimento delle partecipazioni della holding, l’istante intende trasferire ai propri discendenti in linea retta (2 figli e 4 nipoti ex filii) il 90% del capitale della Top holding tramite un patto di famiglia, ai sensi dell’art. 768-bis, c.c.

Si apprende dall’istanza che «all’esito del Patto di famiglia, i due figli, pur disponendo di meno del 50 per cento del capitale sociale di NewCo, avrebbero in ogni caso l’equivalente dell’78,36 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria». 

Si chiede all’ufficio se la donazione beneficia del 4-ter e se la prospettata riorganizzazione configuri o meno un’ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis, Legge n. 212/2000

In relazione al primo quesito, ossia in relazione alla spettanza dell’esenzione di cui al comma 4-ter dell’art. 3, l’Agenzia rileva come, di fatto, il voto dell’l’istante/disponente sia determinante per un vasto elenco di operazioni (aumenti di capitale, fusioni e scissioni, emissione di obbligazioni). 

L’istante, ha, inoltre, il potere di nominare, sostituire e revocare uno dei membri del CdA. 

Quindi, pur essendo riservata la nomina della maggioranza dei consiglieri di amministrazione ai figli, il donante mantiene un ampio ventaglio di poteri decisionali, tali da comprimere fortemente il controllo di diritto dei 2 figli donatari, sino a giungere al vero e proprio veto su decisioni strategiche per la società. 

Peraltro, senza il padre, nessuna politica di distribuzione diversa dal minimo statutario sarebbe possibile e, di conseguenza, la volontà assembleare dei beneficiari risulta gravemente compromessa rispetto all’ingerenza del disponente che resta socio votante e decisivo. 

I diritti amministrativi speciali, concentrati esclusivamente in capo all’istante (dante causa del Patto di famiglia), si esplicano, principalmente, in diritti di veto in ordine a specifiche operazioni di amministrazione non solo tipicamente straordinarie, bensì anche afferenti alla gestione societaria di natura ordinaria. 

In base a quanto sopra, l’Agenzia nega l’esenzione di cui al comma 4-ter

In relazione al secondo quesito, ossia in relazione al giudizio di abusività della prospettata riorganizzazione, viene rilevato come il conferimento a realizzo controllato non presenti criticità. 

Tuttavia, il conferimento e la successiva donazione rappresenta una “riorganizzazione” non abusiva se vi sono valide ragioni extra fiscali, come evidenziato nell’interpello n. 42/2026

Nella risposta n. 115/2026, tuttavia, l’Agenzia rileva come «appare ultroneo e non necessario aggiungere un ulteriore livello di governance rispetto al diretto trasferimento ai discendenti delle azioni detenute dall’Istante nella Società, già holding familiare, ovviamente previa modifica dei diritti di voto esercitabili, al pari di quanto prospettato con riferimento alle categorie di azioni della NewCo». 

Quindi, in buona sostanza, creare una holding e donare le quote non è abusivo, ma “replicare” una ulteriore holding, di fatto, risulterebbe operazione priva di sostanza economica, volta a ottenere un risparmio fiscale indebito. Quindi, una holding va bene, 2 sono troppe. 

Passiamo al secondo interpello. La risposta n. 116 affronta il caso di una spa partecipata da una famiglia composta da 2 genitori e da 4 figli.  

Marito e moglie convertono parte delle loro azioni ordinarie in azioni a voto plurimo; successivamente, marito e moglie conferiscono in una newco S.n.c. avvalendosi del realizzo controllato ex art. 177, comma 2; il marito conferisce, altresì, parte delle sue quote in un ulteriore newco S.n.c., ex art. 177, comma 2-bis.  

Non è chiesto all’Agenzia se la conferitaria società di persone sia preclusiva del realizzo controllato; il fatto che l’Agenzia non sollevi la questione può apparire una timida conferma circa l’ammissibilità della conferitaria società di persone post Riforma operata con il D.Lgs. n. 192/2024, con superamento delle indicazioni fornite con la risoluzione n. 43/E/2017

Lo step ulteriore, post conferimenti, prevede la stipula di 2 distinti patti di famiglia per i quali gli istanti vorrebbero chiedere l’esenzione di cui al comma 4-ter

L’agenzia cita la sentenza n. 7619/2026, con cui la Cassazione afferma che in ipotesi di donazione di quote di società di persone «l’agevolazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di trasferimento della sola nuda proprietà delle quote sociali, a condizione che il ”socio nudo proprietario” acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio». 

Nel caso di specie, tuttavia, l’allocazione sostanziale delle prerogative patrimoniali e amministrative in capo all’usufruttuario dante causa non consente di ritenere effettivamente attuato il passaggio generazionale in capo al beneficiario, con conseguente negazione della agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter

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