I soggetti residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti soltanto su quelli prodotti nel territorio dello Stato. Le convenzioni ripartiscono la potestà impositiva tra Stato della fonte e Stato di residenza, prevedendo, nei casi di tassazione concorrente, il riconoscimento del credito per le imposte estere.
Con l’arrivo della campagna dichiarativa si ripropone il tema della tassazione dei redditi prodotti in ambito internazionale. L’art. 3, TUIR, in relazione alle persone fisiche, stabilisce che i soggetti residenti sono assoggettati a tassazione sui rediti ovunque prodotti mentre i soggetti non residenti sono tassati solamente sui redditi prodotti in Italia. Le casistiche di redditi prodotti in Italia sono elencate nell’art. 23, TUIR, dove sono annoverati, a titolo di esempio, i redditi fondiari e il reddito di lavoro dipendente svolto in Italia.
Analoghe previsioni valgono anche per le società ed enti commerciali e per gli enti non commerciali: se sono residenti in Italia la tassazione si applica su base mondiale.
Anche le società e gli enti commerciali non residenti sono assoggettati a tassazione in Italia sulle casistiche reddituali elencate dall’art. 23, richiamato dall’art. 151, TUIR. Analoghe previsioni valgono anche per gli enti non commerciali (secondo quanto disposto dall’art. 153, TUIR).
Le società e gli enti non commerciali non residenti, pur essendo soggetti all’IRES, determinano i redditi prodotti in Italia come sommatoria delle varie categorie di reddito. In sostanza, quand’anche nel Paese di residenza conseguissero un reddito d’impresa, in Italia genereranno redditi appartenenti alle varie categorie reddituali.
Ciò spiega, ad esempio, perché il Modello Redditi Società di Capitali contiene il quadro RA relativo ai terreni e il quadro RB relativo ai fabbricati: si tratta di quadri a servizio delle società non residenti.
Una volta esaminata la normativa interna, bisogna passare ad analizzare quella convenzionale. È bene ricordare che le convenzioni non hanno lo scopo di determinare le modalità di tassazione di un reddito (aspetto che generalmente è rimesso alla normativa interna), bensì di ripartire la potestà impositiva tra i 2 Paesi.
Ponendoci nell’angolo visuale dei soggetti residenti in Italia, le casistiche che si possono verificare sono 3:
- il reddito è assoggettato a tassazione esclusivamente nel Paese estero dove è stato prodotto;
- il reddito è assoggetto a tassazione esclusivamente nel Paese di residenza, ossia in Italia;
- il reddito è assoggettato a tassazione in entrambi i Paesi e l’Italia, Stato di residenza, concederà un credito a fronte delle imposte scontate all’estero.
Nel primo caso, la tassazione del reddito si esaurisce nel Paese estero: il reddito non concorrerà a formare la base imponibile in Italia e, ovviamente, non vi saranno margini per recuperare il credito a fronte delle imposte pagate all’estero. Nel secondo caso, invece, la potestà impositiva spetta esclusivamente all’Italia: non sarà possibile scomputare alcun credito a fronte di imposte estere in quanto il prelievo non risulta dovuto. Al fine di evitare la doppia imposizione, il contribuente italiano non avrà altra via che chiedere a rimborso all’Amministrazione finanziaria estera l’imposta indebitamente subita o versata.
Volendo fare un esempio attinente al mondo del reddito d’impresa, possiamo pensare al caso in cui il contribuente fiscalmente residente in Italia subisce alcune ritenute su redditi di tipo commerciale, senza che vi sia nel Paese estero una stabile organizzazione e senza che una particolare norma convenzionale ammetta una tassazione nello Stato della fonte.
Il caso più frequente, tuttavia, è quello della tassazione concorrente in entrambi i Paesi. Si pensi al caso della società o della persona fisica residenti in Italia che consegue un reddito da locazione di immobile situato in un Paese estero. La tassazione concorrente discende dall’art. 6 della Convenzione che prevede la tassazione dei redditi immobiliari nel Paese della fonte, senza tuttavia escludere una tassazione concorrente nel Paese di residenza del soggetto, ossia in Italia. In questo caso, il reddito, se relativo a un’impresa, entrerà nel quadro RF o RG e il contribuente potrà scomputare l’imposta estera nel quadro CE.
Un’ulteriore casistica è quella dell’impresa italiana con stabile organizzazione all’estero. In questo caso, lo Stato estero della fonte pretenderà le imposte sul reddito della stabile, ma detto reddito dovrà concorrere alla base imponibile italiana con scomputo delle imposte scontate all’estero.
Nel caso della stabile, tuttavia, si segnala come la normativa domestica (l’art. 168-ter, TUIR) consenta – nel rispetto di precisi requisiti – di optare per il regime della branch exemption. Il reddito della stabile non concorre al reddito complessivo ma, ovviamente, come contropartita, non sarà possibile scomputare le imposte subite all’estero sul reddito della stabile.
