Il processo di appello

Il processo di appello è regolato dalle norme previste per il giudizio di primo grado, salvo eventuali incompatibilità con le disposizioni contenute negli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. 546/1992.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la competenza dell’appello e la sospensione esecutiva della sentenza di primo grado.

Il processo di appello, così come previsto per il giudizio di primo grado, si svolge secondo le seguenti fasi:

  • notifica del ricorso in appello ai soggetti che hanno acquisito la qualità di parte nel giudizio di prima grado;
  • costituzione in giudizio della parte appellante entro 30 giorni dalla notifica;
  • costituzione in giudizio della parte appellata entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso ed eventuale proposizione dell’appello incidentale;
  • formazione del fascicolo processuale;
  • assegnazione del ricorso ad una sezione della Commissione Tributaria Regionale;
  • esame preliminare del ricorso da parte del Presidente di sezione;
  • produzione di documenti e memorie illustrative ad opera delle parti;
  • eventuale riunione degli appelli proposti separatamente;
  • trattazione della causa;
  • emanazione della sentenza.

La sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale può essere appellata dal soggetto che ha acquisito la qualità di parte in primo grado.

Ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 546/1992 la competenza del giudice di appello si radica in base a quella del giudice di primo grado, e cioè spetta alla Commissione Tributaria Regionale nella cui circoscrizione ha sede la Commissione Tributaria Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.

Inoltre, l’appellante può chiedere al giudice di appello la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, laddove sussistano gravi e fondati motivi. Il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

In entrambi i casi, quindi, l’istanza di sospensione deve essere adeguatamente motivata, dovendo contenere l’indicazione dei gravi e fondati motivi in fatto e in diritto su cui si fonda (periculum in mora e fumus boni juris), possibilmente supportati dalla documentazione giustificativa del danno grave e irreparabile che potrebbe derivarne.

Così come previsto per il giudizio di primo grado, l’articolo 52 D.Lgs. 546/1992 prevede che il procedimento cautelare si svolga secondo le seguenti fasi:

  • proposizione di un’istanza di sospensione, unitamente al ricorso o con atto separato da notificare alle altre parti e da depositare in segreteria, dinanzi al giudice investito del merito della controversia;
  • fissazione dell’udienza di sospensione per la prima camera di consiglio utile;
  • discussione dell’istanza proposta in presenza delle parti;
  • emanazione dell’ordinanza cautelare;
  • fissazione dell’udienza di trattazione, che deve svolgersi non oltre 90 giorni dalla pronuncia in caso di sospensione dell’atto impugnato.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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