21 Ottobre 2019

Oneri accessori compresi nel costo del bene iper ammortizzabile

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Può capitare che l’acquisto di un bene iper ammortizzabile comporti anche il sostenimento di spese o l’acquisto di beni non rientranti nell’Allegato A della L. 232/2016 e, dunque, non autonomamente agevolabili.

In questi casi occorre affrontare la questione relativa alla possibilità di ricomprendere comunque tali costi nel perimetro dell’iper ammortamento. Siccome spesso si tratta di spese tutt’altro che esigue, farle rientrare o meno nell’agevolazione diventa un fattore sostanziale.

L’Agenzia delle entrate ha fornito importanti linee guida con la risoluzione 152/E/2017. In particolare, nella circostanza i chiarimenti hanno riguardato:

  • le opere murarie necessarie per l’installazione del bene iper ammortizzabile;
  • le attrezzature costituenti dotazioni ordinarie del bene agevolabile;
  • la perizia giurata di stima o l’attestazione di conformità avente ad oggetto il bene agevolabile.

Preliminarmente va osservato che, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell’iper ammortamento, trova applicazione la regola generale dettata dall’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir, perciò rilevando anche gli oneri accessori di diretta imputazione, per la concreta individuazione dei quali occorre far riferimento ai criteri contenuti nel Principio contabile Oic 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa.

Ciò detto, con particolare riguardo alle opere murarie necessarie all’installazione del bene agevolabile, è altresì doveroso ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 93, L. 208/2015, richiamato dall’articolo 1, comma 13, L. 232/2016, le “costruzioni” sono escluse dall’ambito applicativo dell’agevolazione.

Di talché, al fine di poter capitalizzare la spesa sostenuta per tali opere sul costo del bene come onere accessorio di diretta imputazione, le stesse non devono assumere la natura di costruzioni; e ciò accade quando non presentano una consistenza volumetrica apprezzabile. Deve quindi trattarsi di piccole opere murarie.

Ad esempio, si deve ritenere ricompresa nel costo del bene agevolabile la spesa relativa alle opere murarie, quali strutture in cartongesso, buchi nelle mura, eccetera, specificatamente eseguite nei locali in cui l’impresa svolge la propria attività, sostenute per l’installazione di un magazzino automatizzato.

Relativamente alle attrezzature, l’iper ammortamento si estende anche a questi beni allorquando siano soddisfatte al contempo due condizioni, ovverosia:

  • se sono assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario;
  • se costituiscono dotazioni ordinarie del bene agevolabile.

In tal caso, con riguardo al meccanismo di fruizione del beneficio, assume rilievo il coefficiente di ammortamento specificamente previsto dal D.M. 31.12.1988 per le attrezzature.

Al riguardo, con il citato documento l’Agenzia ha ritenuto che “per ragioni di semplificazione e di certezza, … possa individuarsi, in via amministrativa, un limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene dell’allegato A costituiscono “normale dotazione” del bene medesimo. A tal fine, il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto che tale limite forfetario possa essere determinato in ragione del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell’iper ammortamento”.

Pertanto, nel limite del 5% del costo bene iper ammortizzabile, si può presumere che le attrezzature possano essere considerate accessorie, “sempreché, ovviamente, i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente documentati”.

Nulla vieta all’impresa interessata di superare il limite quantitativo forfettario; tuttavia, in tal caso, dovrà dimostrare in sede di verifica “gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione”.

Quanto detto vale sia quando le attrezzature sono acquisite contestualmente al bene agevolabile sia quando le stesse sono acquistate in un momento successivo o comunque separatamente.

Da ultimo, per quanto riguarda la perizia giurata di stima o l’attestazione di conformità, il relativo costo non assume mai rilevanza ai fini dell’iper ammortamento in qualità di onere accessorio; ciò a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio, siccome si tratta di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale.

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