La forza maggiore esclude la punibilità tributaria solo in presenza di un impedimento oggettivo, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente. La Cassazione n. 28509/2025 esclude che la latitanza integri tale esimente, trattandosi di una scelta volontaria e non di una causa esterna idonea a impedire l’adempimento fiscale.
Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8094 del 23 aprile 2020, hanno ritenuto la forza maggiore un principio immanente nel sistema. Per gli Ermellini, si gode del beneficio anche qualora l’atto richiesto non sia realizzato nel termine di legge, purché tale esito derivi da «una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso, tale da configurare la forza maggiore, ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto».
Per forza maggiore, secondo la nozione comune, si suole intendere un evento non prevedibile/non evitabile dal soggetto, “forte” a tal punto da sovrastare la sua volontà, impedendone la concreta realizzazione sulla scorta di una valutazione oggettiva.
E proprio per queste ragioni appare interessante l’ordinanza n. 28509 del 27 ottobre 2025 della Corte di Cassazione, confermativa del principio secondo cui la nozione di forza maggiore, quale causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, richiede la presenza di circostanze anormali ed estranee al contribuente, correlato al dovere dello stesso contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, mediante l’adozione di misure appropriate.
Infatti, per forza maggiore si deve intendere una situazione di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (nel senso dell’indipendenza dalla volontà del contribuente), anche a titolo di colpa, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.
Nel caso esaminato dagli Ermellini con l’ordinanza n. 28509/2025, il contribuente sosteneva di essersi trovato nell’impossibilità oggettiva di presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto in stato di latitanza dal 23 giugno 2004 e poi agli arresti dal 4 gennaio 2006 sino al 3 Dicembre 2007 (ricordiamo che l’ufficio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, ai fini reddituali, e dell’art. 55, D.P.R. n. 633/1972, ai fini IVA, può determinare il reddito d’impresa e il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, in suo possesso, e con facoltà di avvalersi di presunzioni semplici anche se non gravi, precise e concordanti, proprio. Con l’accertamento induttivo, la ricostruzione della posizione fiscale del contribuente avviene attraverso procedure di quantificazione e qualificazione della base imponibile che prescindono dalla documentazione contabile del contribuente stesso, avendo l’Amministrazione finanziaria la facoltà di disattenderle – costituendo un’eccezione ai princìpi generali – ricorrendo a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza).
Richiamando recenti pronunciamenti i giudici di Piazza Cavour rilevano che «In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità» (Cass. n. 39548/2021; cfr. in senso analogo Cass. n. 22153/2017).
La forza maggiore è stata ancor di recente ricostruita alla stregua di situazione di «impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (nel senso della indipendenza dalla volontà del contribuente), anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento» (Cass. n. 3699/2025).
Nel caso di specie, il contribuente, «per un verso ha scelto la via latitanza, per altro verso non si è minimamente premunito rispetto all’impatto sulla propria capacità di manovra e rapidità d’azione della detenzione in carcere, che comunque è situazione tutt’altro che estranea ed avulsa rispetto al contribuente medesimo».
Ma la forza maggiore, come puntualizzato dai giudici di Piazza Cavour, va valutata in ordine all’“impossibilità”, quando, invece, la via della latitanza è una “libera” scelta.
