25 Maggio 2022

Nelle cessioni di beni mobili l’identificazione è trasparente nei rapporti B2B

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Nei rapporti B2B, il rappresentante fiscale (o l’identificazione diretta) non assume alcun ruolo nell’ambito della documentazione, ai fini Iva, delle operazioni di beni esistenti in Italia al momento della cessione.

Viceversa, in occasione di rapporti B2C, il rappresentante fiscale (o la stessa impresa per il tramite dell’identificazione diretta) ha l’obbligo di emettere fattura (ed eventualmente applicare l’imposta) in caso di cessioni di beni territorialmente rilevanti.

Queste sono le conclusioni a cui si giunge in base al combinato disposto degli articoli 7-bis e 17, comma 2 e 3 del D.P.R. 633/1972.

Procediamo con ordine nella disamina della normativa.

L’articolo 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce le regole collegamento tra il territorio italiano e l’imposta, prevede che assumono rilevanza Iva nel territorio dello Stato tutte le cessioni di beni mobili ivi esistenti.

Dunque, qualsiasi cessione di beni mobili (ex articolo 2 D.P.R. 633/1972) effettuata da un esercente attività d’impresa (ex articolo 4 D.P.R. 633/1972) ovvero arti e professioni (ex articolo 2 D.P.R. 633/1972), residente o non, nell’ambito del territorio italiano, assume rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, scattano tutti gli obblighi previsti dal titolo secondo del D.P.R. 633/1972.

Se il cedente è un soggetto nazionale, egli, a prescindere dallo status dell’acquirente, provvederà a documentare l’operazione emettendo una fattura ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972 applicando, a seconda dei casi, l’imponibilità, l’esenzione o la non imponibilità.

Se, invece, il cedente è un soggetto non residente si possono verificare due differenti situazioni:

  • il cessionario è un soggetto passivo d’imposta;
  • il cessionario è un soggetto non passivo d’imposta.

Nel primo caso, il soggetto cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, ha l’obbligo di far fronte agli obblighi di documentazione dell’operazione. Infatti, tale disposizione prevede che:

  • gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti” (primo periodo);
  • Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427” (secondo periodo).

Quindi in base a quanto sopra, il cessionario, a prescindere dalla presenza nel territorio dello Stato di una rappresentanza fiscale o un’identificazione diretta del cedente non residente, ha l’obbligo di documentare l’operazione mediante il meccanismo del reverse charge.

Per tale motivo in questo caso il rappresentante fiscale o l’identificazione diretta vengono considerati “trasparenti”: la loro esistenza è ininfluente ai fini della documentazione dell’operazione.

Interessante è il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 17 D.P.R. 633/1972, il quale prevede una duplice modalità di documentazione dell’operazione in ragione della residente del soggetto cedente. Infatti:

  • se il cedente è residente nella Ue, il cessionario applicherà l’inversione contabile mediante il meccanismo dell’integrazione:
  • se il cedente è un extracomunitario, il cessionario applicherà l’inversione contabile mediante il meccanismo dell’autofattura.

In entrambe i casi il cessionario applicherà il regime Iva proprio dell’operazione (imponibilità, esenzione o non imponibilità).

Nel caso in cui, invece, il cessionario sia un soggetto non passivo d’imposta (operazione B2C), non applicandosi la norma sopra richiamata, si applica il disposto dell’articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972, secondo cui l’operazione dovrà essere documentata mediante l’intervento del rappresentante fiscale o dell’identificazione diretta.

Particolare attenzione merita il caso in cui il cessionario sia un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello Stato.

In questa ipotesi, l’operazione è formalmente da annoverarsi tra quelle rientranti nella categoria B2B (in quanto effettuata tra due operatori economici), ma gli effetti sostanziali sono quelli propri di una operazione B2C, stante l’assenza del domicilio del cessionario nel territorio dello Stato.

Anche in questo caso, pertanto, il soggetto cedente ha l’obbligo di documentare l’operazione per il tramite di una rappresentanza fiscale o di una identificazione diretta (vedasi la recente risposta ad istanza di interpello n. 11/E/2020).